§ 2.3.371 - Regolamento 20 dicembre 2007, n. 1535.
Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:20/12/2007
Numero:1535


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Aiuti de minimis
Art. 4.  Controllo
Art. 5.  Abrogazione
Art. 6.  Disposizioni transitorie
Art. 7.  Entrata in vigore e periodo di validità


§ 2.3.371 - Regolamento 20 dicembre 2007, n. 1535.

Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli

(G.U.U.E. 21 dicembre 2007, n. L 337)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali [1], in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

 

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento [2],

 

sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 dà alla Commissione la facoltà di fissare, mediante regolamento, un limite al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

 

(2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha inoltre esposto la propria politica in relazione al massimale de minimis, al di sotto del quale l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato può considerarsi inapplicabile, inizialmente nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis [3] e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) [4], sostituito dal 1 gennaio 2007 dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) [5]. In considerazione delle norme specifiche applicabili al settore dell’agricoltura e del rischio che, in tale settore, le sovvenzioni di importo anche poco elevato possiedano i requisiti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 69/2001 aveva escluso il settore dell’agricoltura dal proprio campo d’applicazione. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 ha escluso il settore della produzione primaria di prodotti agricoli dal proprio campo di applicazione.

 

(3) L’esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato tuttavia che anche le sovvenzioni di modesto ammontare concesse al settore dell’agricoltura possono non soddisfare, quando ricorrono alcune condizioni, i requisiti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato: per questo motivo la Commissione ha dettato norme che consentono l’erogazione di aiuti di piccola entità al settore agricolo nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore dell’agricoltura [6]. Il citato regolamento, in forza del quale l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi alla stessa impresa non si considera integrare gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato se non supera i 3000 EUR per beneficiario e per triennio, né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3 % della produzione agricola annua, contempla sia la produzione primaria che le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 

(4) In ragione delle analogie esistenti tra le attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, da un lato, e le attività industriali, dall’altro, le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state inserite nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, che disciplina gli aiuti de minimis per le attività industriali. Tali attività sono state di conseguenza escluse dal campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1860/2004. Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1860/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile esclusivamente al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

 

(5) L’esperienza acquisita dalla Commissione ha dimostrato che il massimale di aiuto di 3000 EUR per beneficiario e per triennio può essere innalzato a 7500 EUR e che il massimale dello 0,3 % di produzione annua del settore agricolo può essere portato allo 0,75 % senza che gli scambi commerciali tra gli Stati membri ne risentano, senza che la concorrenza sia falsata o rischi di essere falsata e senza che gli aiuti concessi entro questi limiti ricadano nel divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, nel rispetto di determinate condizioni. L’innalzamento del massimale consentirà, tra l’altro, di alleggerire il lavoro delle amministrazioni. Gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti. Le misure di aiuto che superano il massimale di 7500 EUR non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

 

(6) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti all’esportazione né agli aiuti che favoriscono l’utilizzazione di prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati. In particolare, sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti all’istituzione e al finanziamento di una rete di distribuzione in altri paesi. Gli aiuti diretti a coprire le spese di partecipazione a fiere commerciali e le spese per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o per il lancio di un prodotto esistente su un nuovo mercato non costituiscono, di norma, aiuti all’esportazione.

 

(7) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, se la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore agricolo, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio [7]. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati.

 

(8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare questo calcolo è opportuno convertire in equivalente sovvenzione lorda l’importo degli aiuti erogati in forme diverse dalle sovvenzioni in denaro. Per calcolare l’equivalente sovvenzione di determinati tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni in denaro o degli aiuti erogabili in più quote è necessario usare i tassi di interesse di mercato vigenti al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

 

(9) Sempre nell’ottica della trasparenza, della parità di trattamento e della corretta applicazione del massimale de minimis, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti de minimis trasparenti. Per "aiuti trasparenti" si intendono gli aiuti per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lorda senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere effettuato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni in denaro, i contributi in conto interesse e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti agevolati sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico per beneficiario non sia inferiore al massimale de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [8] non sono da considerarsi aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui si tratta non preveda apporti di capitali di importo non superiore al massimale de minimis per beneficiario.

 

(10) È necessario garantire la certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi e falsare la concorrenza e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutarne in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto prevedere un massimale specifico per le garanzie basato sull’importo garantito del prestito individuale sotteso a tale garanzia. È opportuno calcolare tale massimale specifico in base ad una valutazione dell’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore di imprese economicamente sane. Tale massimale specifico non deve pertanto applicarsi né agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, né alle garanzie su operazioni sottese che non costituiscono un prestito, come ad esempio le garanzie sulle operazioni consistenti nel conferimento di capitale proprio. Il massimale specifico deve essere fissato in base alla considerazione che, tenendo conto di un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 %, corrispondente allo scenario peggiore per i regimi delle garanzie nella Comunità, l’equivalente sovvenzione lorda di una garanzia pari a 56250 EUR corrisponde al massimale de minimis di 7500 EUR. È necessario che questo massimale specifico si applichi solo alle garanzie fino all’80 % del prestito sotteso. Per stabilire, nell’ambito del presente regolamento, l’equivalente sovvenzione lorda contenuta nella garanzia gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia approvata dalla Commissione, previa notifica, in virtù di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato, purché la metodologia approvata riguardi esplicitamente il tipo di garanzie e il tipo di transazioni sottese di cui si tratta.

 

(11) Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà [9], dati i problemi legati alla determinazione dell’equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

 

(12) Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto de minimis deve considerarsi concesso nel momento in cui all’impresa è riconosciuto il diritto di percepire gli aiuti in virtù della normativa nazionale applicabile.

 

(13) Per evitare che siano eluse le norme sulle intensità massime di aiuto previste dai vari strumenti comunitari, gli aiuti de minimis non devono essere cumulabili ad aiuti statali relativi alle stesse spese ammissibili ove le tale cumulo porti a superare l’intensità dell’aiuto fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla pertinente normativa comunitaria.

 

(14) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, con riferimento ad una base giuridica diversa dal presente regolamento, ad esempio nel caso dei conferimenti di capitale o di garanzie, in quanto la misura in questione risulta conforme al principio dell’investitore privato operante nelle condizioni normali di un’economia di mercato.

 

(15) La Commissione ha il dovere di vigilare sull’osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato verificando, in particolare, che gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni applicabili. In forza del dovere di collaborazione di cui all’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito della Commissione istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda nel triennio il massimale di 7500 EUR per beneficiario, né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola. A tal fine, quando concedono un aiuto rispondente alla norma de minimis, gli Stati membri devono informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto concesso e della sua natura de minimis, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro deve farsi rilasciare dall’impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis che ha percepito nell’esercizio fiscale in corso e nei due esercizi precedenti e controllare accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento dei massimali applicabili. In alternativa, il rispetto dei massimali può essere garantito per mezzo di un registro centrale. Nel caso di regimi di garanzia istituiti dal Fondo europeo per gli investimenti, quest’ultimo può esso stesso redigere un elenco dei beneficiari ed esigere dagli Stati membri che informino i beneficiari degli aiuti de minimis che hanno percepito.

 

(16) Il regolamento (CE) n. 1860/2004 doveva scadere inizialmente il 31 dicembre 2008. Poiché è necessario che il presente regolamento entri in vigore prima di tale data, è opportuno chiarire le condizioni della sua applicabilità agli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004.

 

(17) Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione e tenuto conto, in particolare, della frequenza con la quale è necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Qualora esso giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adattamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ad eccezione:

 

a) degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;

 

b) degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

 

c) degli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

 

d) degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli": le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

 

2) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio [10].

 

     Art. 3. Aiuti de minimis

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 si considerano aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 7500 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo da prendere in considerazione è determinato facendo riferimento agli esercizi fiscali utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

 

Se per una misura di aiuto l’importo complessivo dell’aiuto concesso supera il massimale di cui al primo comma, tale importo complessivo non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la frazione che non supera detto massimale. In questo caso, tale misura d’aiuto non può beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, né al momento della concessione dell’aiuto, né in un momento successivo.

 

3. L’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli nel corso di tre esercizi fiscali non supera il valore massimo stabilito nell’allegato.

 

4. I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo delle imposte o di qualsiasi altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto da prendere in considerazione è l’equivalente sovvenzione lorda.

 

5. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lorda è il tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

 

6. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti, di qualsiasi tipo, riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lorda ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). In particolare:

 

a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione;

 

b) gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico di capitale non sia inferiore al massimale de minimis;

 

c) gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio non preveda un apporto di capitale ad ogni impresa beneficiaria non superiore al massimale de minimis;

 

d) gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono considerati aiuti de minimis trasparenti se la parte "garanzia" del prestito sotteso non supera 56250 EUR per impresa. Se la parte "garanzia" del prestito sotteso rappresenta solo una frazione di questo massimale, si ritiene che l’equivalente sovvenzione lorda della garanzia corrisponda alla stessa frazione del massimale di cui al paragrafo 2. La garanzia non può superare l’80 % del prestito sotteso.

 

Anche i regimi di garanzia sono considerati regimi di aiuto trasparenti se ricorrono le seguenti condizioni:

 

i) prima dell’attuazione del regime, la metodologia per calcolare l’equivalente sovvenzione lorda contenuto nella garanzia ai fini dell’applicazione del presente regolamento è stata approvata dalla Commissione nell’ambito di una propria normativa nel settore degli aiuti di Stato;

 

ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese a cui si applica il presente regolamento.

 

7. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 4. Controllo

1. Se intende concedere un aiuto de minimis ad un’impresa, lo Stato membro informa l’impresa stessa per iscritto dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che configura un aiuto de minimis, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se nell’ambito di un regime è concesso un aiuto de minimis a più imprese che ricevono importi di aiuto diversi, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere quest’obbligo comunicando alle imprese un importo fisso corrispondente all’importo massimo di aiuto erogabile nel quadro del regime. In tal caso, per determinare se è rispettato il massimale stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, si usa l’importo fisso. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre all’impresa interessata di dichiarare, per iscritto o in forma elettronica, ogni altro aiuto de minimis che ha percepito durante l’esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.

 

Lo Stato membro richiede a ciascuna impresa beneficiaria di dichiarare che l’importo dell’aiuto che ha percepito non supera il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

 

2. Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto de minimis soltanto dopo essersi accertato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l’esercizio in corso non supera i massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3.

 

3. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis che contiene informazioni complete su ogni aiuto de minimis contemplato dal presente regolamento ed erogato da una propria autorità nazionale, la condizione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica purché il registro copra un periodo di almeno tre anni.

 

4. Se uno Stato membro concede un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell’UE attraverso il Fondo europeo per gli investimenti, il disposto del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo può non applicarsi.

 

In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

 

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a fornirgli, un elenco dei beneficiari dell’aiuto e dell’equivalente sovvenzione lorda percepita da ognuno di loro; il Fondo europeo per gli investimenti trasmette tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

 

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali dell’aiuto entro tre mesi dal loro ricevimento;

 

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario di dichiarare che gli aiuti de minimis che ha percepito non superano complessivamente il massimale de minimis. In caso di superamento del massimale, lo Stato membro provvede a che la misura di aiuto che ha determinato il superamento sia notificata alla Commissione oppure che l’importo dell’aiuto sia recuperato presso il beneficiario.

 

5. Gli Stati membri raccolgono e registrano tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

 

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate:

 

a) per gli aiuti de minimis individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell’aiuto;

 

b) per i regimi di aiuti de minimis, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in forza del regime.

 

6. Su richiesta scritta della Commissione gli Stati membri trasmettono entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis erogati a una determinata impresa nonché all’intero settore agricolo nazionale.

 

     Art. 5. Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2008.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente al 1 gennaio 2008 alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, purché gli aiuti soddisfino le condizioni previste dagli articoli da 1 a 4, fatto salvo il requisito del riferimento esplicito al presente regolamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi applicabili.

 

2. Gli aiuti de minimis concessi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della produzione dei prodotti agricoli fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si considerano non corrispondere a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non essere pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

 

3. Al termine del periodo di validità del presente regolamento gli aiuti de minimis che soddisfano i requisiti da esso prescritti possono continuare ad essere attuati alle condizioni previste dal presente regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi.

 

     Art. 7. Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

 

[2] GU C 151 del 5.7.2007, pag. 16.

 

[3] GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

 

[4] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

 

[5] GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

 

[6] GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 875/2007 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

 

[7] Sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/00, Spagna/Commissione, Racc. 2002 p. I7601, punto 73.

 

[8] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

 

[9] GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

 

[10] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

 

 

ALLEGATO

 

Importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

 

(EUR) |

 

BE | 51532500 |

 

BG | 23115000 |

 

CZ | 26257500 |

 

DK | 59445000 |

 

DE | 297840000 |

 

EE | 3502500 |

 

IE | 40282500 |

 

EL | 75382500 |

 

ES | 274672500 |

 

FR | 438337500 |

 

IT | 320505000 |

 

CY | 4327500 |

 

LV | 5550000 |

 

LT | 11572500 |

 

LU | 1777500 |

 

HU | 44497500 |

 

MT | 870000 |

 

NL | 165322500 |

 

AT | 40350000 |

 

PL | 119542500 |

 

PT | 47782500 |

 

RO | 98685000 |

 

SL | 8167500 |

 

SK | 11962500 |

 

FI | 26752500 |

 

SE | 30217500 |

 

UK | 152842500 |