§ 4.1.22 - Legge Regionale 8 agosto 1974, n. 37.
Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:08/08/1974
Numero:37

§ 4.1.22 - Legge Regionale 8 agosto 1974, n. 37.

Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica.

(B.U. 28 agosto 1974, n. 43).

 

 

(Abrogata dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3).