§ 67.1.116 - D.M. 12 novembre 1997, n. 521.
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:12/11/1997
Numero:521


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità
Art. 2.  Natura e soci delle società di gestione aeroportuale
Art. 3.  Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale
Art. 4.  Atto costitutivo
Art. 5.  Rapporti societari tra enti pubblici e privati
Art. 6.  Gestioni esistenti
Art. 7.  Affidamento della gestione
Art. 8.  Procedimento di affidamento concorrenziale
Art. 9.  Oggetto della concessione
Art. 10.  Criteri di gestione
Art. 11.  Vigilanza
Art. 12.  Contestazione degli addebiti
Art. 13.  Revoca e decadenza
Art. 14.  Certificazione dei bilanci
Art. 15.  Entrate
Art. 16.  Canoni
Art. 17.  Norma di rinvio


§ 67.1.116 - D.M. 12 novembre 1997, n. 521.

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

(G.U. 9 aprile 1998, n. 83)

 

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

     1. Il regolamento disciplina la gestione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali aperti al traffico civile attualmente gestiti, anche in parte, dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato.

     2. Il regolamento ha la finalità di definire:

     a) le modalità di costituzione delle società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, determinando in particolare, la forma giuridica, i criteri per la scelta dei soci pubblici e privati, le modalità di collocazione dei titoli sul mercato, la riserva di nomina di amministratori e sindaci da parte dell'ente pubblico interessato, l'entità del capitale sociale, i rapporti tra soci pubblici e privati, le forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi;

     b) i criteri per l'affidamento delle concessioni delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale costituite secondo le modalità di cui alla precedente lettera a) e i rapporti intercorrenti tra la pubblica amministrazione e i soggetti affidatari.

 

          Art. 2. Natura e soci delle società di gestione aeroportuale

     1. Le società di gestione aeroportuale sono costituite esclusivamente sotto forma di società di capitale, secondo la disciplina del codice civile, ed in qualità di soci possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche le regioni, le province, i comuni e gli enti locali nonché le camere di commercio, industria ed artigianato interessati.

     2. La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

     3. La cessione a privati delle quote di maggioranza è subordinata all'espletamento di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

     4. Lo schema della procedura di selezione è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

 

          Art. 3. Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale

     1. Il capitale sociale delle società di gestione aeroportuale è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua, espresse in Workloadunits (WLU), dove una unità equivale ad un passeggero o ad un quintale di merce o di posta e non può essere inferiore a quanto determinato nelle seguenti classi:

     a) fino a lire 200 milioni per aeroporti con traffico sino a 100.000 WLU/anno;

     b) lire 1.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 300.000 WLU/anno;

     c) lire 6.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 1.000.000 WLU/anno;

     d) lire 15.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 2.000.000 WLU/anno;

     e) lire 25.000 milioni per aeroporti con traffico sino a 5.000.000 WLU/anno;

     f) lire 50.000 milioni per aeroporti con traffico superiore al volume annuo di cui alla lettera e).

     2. L'obbligo di adeguamento del capitale delle società di gestione, in relazione alle varie classi indicate nel comma precedente, si determina sulla base della media del volume di traffico accertato nell'ultimo biennio.

 

          Art. 4. Atto costitutivo

     1. L'atto costitutivo della società di gestione aeroportuale indica specificatamente:

     a) che l'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente;

     b) che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui alla lettera a) sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili;

     c) la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

     d) che l'ingresso di altri enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale;

     e) l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di costituzione della società, di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato, qualora esistente al momento della costituzione della società mista;

     f) le modalità e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene;

     g) la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione sul mercato, all'azionariato diffuso.

 

          Art. 5. Rapporti societari tra enti pubblici e privati

     1. I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

     2. Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei trasporti e della navigazione che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

 

          Art. 6. Gestioni esistenti

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime di precariato, che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si adeguano a quanto stabilito dalle precedenti disposizioni.

 

          Art. 7. Affidamento della gestione

     1. L'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società di capitale di cui al precedente articolo 6 è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, della difesa, su istanza da presentarsi da parte delle società richiedenti, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, da integrare, entro i successivi sei mesi, con una domanda corredata da un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economicofinanziario, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351.

     2. Con il decreto di approvazione della domanda di affidamento di cui al precedente comma 1, viene altresì determinato il periodo di durata della concessione che può superare i venti anni, nel limite massimo di quaranta, in relazione alle valutazioni formulate con riferimento ai contenuti del programma di intervento di cui al comma 1.

     3. L'affidamento in concessione delle gestioni totali aeroportuali alle società di capitale richiedenti è subordinato alla sottoscrizione:

     a) della convenzione da predisporsi secondo le indicazioni contenute nel disciplinare tipo di cui al successivo articolo 17, comma 1;

     b) del contratto di programma da predisporsi secondo i contenuti di cui alla delibera CIPE 24 aprile 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

 

          Art. 8. Procedimento di affidamento concorrenziale

     1. Le gestioni non richieste nei termini con le modalità indicate e quelle richieste e non affidate, nonché quelle oggetto di revoca o decadenza sono affidate dal Ministero dei trasporti e della navigazione a società di capitale in possesso dei requisiti prescritti, con gare ad evidenza pubblica mediante procedimento di confronto concorrenziale in base alla normativa contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

 

          Art. 9. Oggetto della concessione

     1. La concessione ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale.

     2. La società di gestione aeroportuale può esercire i servizi e le attività di assistenza a terra nei limiti specificati nella convenzione e secondo la normativa vigente, a condizione che i risultati di esercizio di tale attività siano separatamente evidenziati nei bilanci e in tutti i documenti contabili.

 

          Art. 10. Criteri di gestione

     1. Salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla convenzione, la società di gestione aeroportuale:

     a) gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati alle attività aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti;

     b) organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità;

     c) eroga i servizi di competenza con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza;

     d) adotta, entro nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sulla base dei principi definiti nel disciplinare tipo, la Carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità vigilante di cui all'articolo 11.

 

          Art. 11. Vigilanza

     1. Compete al Ministro dei trasporti e della navigazione:

     a) vigilare sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali verificando che essa si svolga nel rispetto della disciplina stabilita dal regolamento, dalla convenzione e dal contratto di programma, con particolare attenzione al rispetto dei principi di sicurezza, efficienza ed efficacia, economicità, alla imparziale erogazione dei servizi, alla continuità, alla regolarità, alla integrazione modale;

     b) approvare gli aggiornamenti e le variazioni al programma di intervento e al piano degli investimenti formulate in relazione all'andamento delle attività aeroportuali;

     c) vigilare sulla realizzazione del programma di intervento e del piano degli investimenti, sulla scorta di una relazione annuale trasmessa dalle società affidatarie;

     d) verificare l'attuazione della disciplina stabilita nella Carta dei servizi.

     2. Per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, nominano, rispettivamente, un sindaco in ciascuna delle società di gestione aeroportuale.

     3. Il sindaco nominato dal Ministro del tesoro assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di presidente del collegio sindacale della società di gestione aeroportuale.

 

          Art. 12. Contestazione degli addebiti

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione nell'esercizio della funzione di vigilanza, accertata la violazione degli obblighi specifici previsti da disposizioni normative o dalla convenzione, procede alla contestazione degli addebiti fissando un termine per le controdeduzioni.

     2. L'autorità vigilante di cui all'articolo 11, all'esito della fase istruttoria e previo contraddittorio con la parte interessata, dispone, con provvedimento motivato, i necessari interventi con addebito degli eventuali oneri alla società di gestione.

 

          Art. 13. Revoca e decadenza

     1. Nelle ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti di cui all'articolo 7, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la società affidataria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.

     2. Nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione l'amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, salvo che la società di gestione, formalmente invitata ad eliminare le irregolarità riscontrate, non provveda nel termine prefissato.

     3. Successivamente alla dichiarazione di revoca o di decadenza, il Ministro dei trasporti e della navigazione avvia la procedura prevista dall'articolo 8.

 

          Art. 14. Certificazione dei bilanci

     1. I bilanci delle società di gestione aeroportuale, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, all'autorità vigilante di cui all'articolo 11 ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 15. Entrate

     1. Alla società di gestione aeroportuale competono tutte le entrate dirette ed indirette derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, come definite nell'atto di costituzione della società, e dalla utilizzazione delle aree demaniali, secondo la normativa di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, all'articolo 10, comma 10, della legge 24 ottobre 1993, n. 537, all'articolo 2, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1997.

 

          Art. 16. Canoni

     1. I concessionari delle gestioni totali aeroportuali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di concessione determinato secondo la normativa contenuta nell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

          Art. 17. Norma di rinvio

     1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri competenti, dirama con circolare lo schema del programma di intervento, del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario di cui all'articolo 7, comma 1, nonché il disciplinaretipo per la predisposizione del contratto di programma di cui all'articolo 7, comma 3, e lo schema delle convenzioni, che dovranno regolare, tra l'altro, i rapporti tra le società e le pubbliche amministrazioni relativamente alla disponibilità degli spazi inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali, anche ai fini della determinazione dei relativi canoni di utilizzo.

     2. In caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui al precedente comma anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali.