§ 1.3.7 - Legge Regionale 29 ottobre 1988, n. 63.
Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:29/10/1988
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Il compenso al Commissario, al Commissario aggiunto, nominato ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e agli Assessori addetti al Commissariato regionale per la [...]
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.3.7 - Legge Regionale 29 ottobre 1988, n. 63.

Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

(B.U. 31 ottobre 1988, n. 128).

 

Art. 1.

     Il compenso al Commissario, al Commissario aggiunto, nominato ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, e agli Assessori addetti al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Trieste - spettante ai predetti magistrati per l'espletamento delle funzioni amministrative regionali come delimitate dagli articoli 27 e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - viene fissato per ciascun giorno feriale in: lire 12.000 per il Commissario; lire 8.000 per il Commissario aggiunto e rispettivamente lire 6.000 per l'Assessore.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.