§ 5.4.300 - L.R. 24 maggio 2017, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:24/05/2017
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 5/2012)
Art. 2.  (Norme finanziarie)


§ 5.4.300 - L.R. 24 maggio 2017, n. 16. [1]

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza.

(B.U. 24 maggio 2017, n. 21 - S.O. 29 maggio 2017, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 5/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli Istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche e sociali.

1 ter. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1 bis trova applicazione l'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis la Regione è autorizzata a sostenere progetti di formazione e aggiornamento dei docenti.».

 

     Art. 2. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 18, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 5/2012 , come inseriti dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.