§ 10.5.72 - L. 11 gennaio 1994, n. 29.
Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:11/01/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Professione di terapista della riabilitazione non vedente).
Art. 2.  (Istituzione dell'albo).
Art. 3.  (Norme regolamentari).
Art. 4.  (Collocamento obbligatorio).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6.  (Norme transitorie).


§ 10.5.72 - L. 11 gennaio 1994, n. 29.

Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

(G.U. 18 gennaio 1994, n. 13).

 

Art. 1. (Professione di terapista della riabilitazione non vedente).

     1. In attesa della riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale, sono abilitati all'esercizio della professione sanitaria di terapista della riabilitazione i non vedenti diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La professione è esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato, e in conformità alla prescrizione rilasciata dal medico.

 

     Art. 2. (Istituzione dell'albo).

     1. E' istituito l'albo professionale nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti.

     2. L'albo è articolato a livello regionale.

     3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti.

 

     Art. 3. (Norme regolamentari).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. (Collocamento obbligatorio).

     1. In attesa della revisione organica della disciplina generale sul collocamento obbligatorio di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, al collocamento dei terapisti della riabilitazione non vedenti si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

     2. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapisti della riabilitazione.

     3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione private nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo di cui all'articolo 2, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

     4. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei posti di terapista della riabilitazione esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei lavoratori alle loro dipendenze.

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     1. Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 4 e che, avendone l'obbligo, non assumono terapisti della riabilitazione non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni.

 

     Art. 6. (Norme transitorie).

     1. In sede di prima applicazione della presente  legge e comunque entro il termine di tre anni stabilito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, istituito con legge 21 luglio 1961, n. 686, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio, sono iscritti di diritto all'albo professionale nazionale di cui all'articolo 2 e sono equiparati a tutti gli effetti ai terapisti della riabilitazione.