§ 58.3.25 - Legge 21 luglio 1961, n. 686.
Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:21/07/1961
Numero:686


Sommario
Art. 1.      Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, [...]
Art. 2.      Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o [...]
Art. 3.      I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento [...]
Art. 4.      Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono punite con un'ammenda da lire 4.500 a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo e per [...]
Art. 5.      Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 6.      Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono [...]
Art. 7.      Il ministero del lavoro, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli [...]
Art. 8.      Presso il ministero del lavoro è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di [...]
Art. 9.      I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al ministero del [...]
Art. 10.      Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente art. 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, [...]
Art. 11.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al ministero del lavoro che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro
Art. 12.      I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una [...]
Art. 13.      I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e [...]


§ 58.3.25 - Legge 21 luglio 1961, n. 686.

Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

(G.U. 3 agosto 1961, n. 191)

 

 

     Art. 1.

     Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.

     Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.

     I limiti di età per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 a 45 anni.

 

          Art. 2.

     Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge.

     Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.

 

          Art. 3.

     I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.

 

          Art. 4.

     Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono punite con un'ammenda da lire 4.500 a lire 25.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta [1].

 

          Art. 5.

     Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al ministero del lavoro un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al ministero del lavoro le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

 

          Art. 6.

     Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

     Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con un'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000 [2] .

 

          Art. 7.

     Il ministero del lavoro, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

     In caso di mancata assunzione da parte degli ospedali, degli istituti di cura e degli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal ministero del lavoro, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto.

 

          Art. 8.

     Presso il ministero del lavoro è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal ministero della sanità.

     L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale è condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge.

 

          Art. 9.

     I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al ministero del lavoro, allegando i seguenti documenti:

     a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata;

     b) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;

     c) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è di sana e robusta costituzione fisica.

 

          Art. 10.

     Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente art. 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra, del lavoro e per servizio occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro e per servizio che siano tenuti ad assumere ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del d. lgs. 3 ottobre 1947, n. 1222, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

 

          Art. 11.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al ministero del lavoro che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     Le contravvenzioni previste dagli artt. 4 e 6 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della Provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

     Il prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli artt. 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

     Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'art. 6, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

     Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione it. dei cechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 genn. 1951, n. 37.

 

          Art. 12.

     I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola media inferiore o titolo equipollente potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'art. 9, lettera b), della presente legge.

 

          Art. 13.

     I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonché, a tutti gli effetti, l'anzianità del servizio prestato.

     I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto se più favorevole.


[1] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.