§ 58.3.18 - Legge 24 febbraio 1953, n. 142.
Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:24/02/1953
Numero:142


Sommario
Art. 1.      Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, [...]
Art. 2.      Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti [...]
Art. 3.      Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano
Art. 4.      Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale [...]
Art. 5.      Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunta la seguente lettera g)
Art. 6.      Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al [...]
Art. 7.      L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni della invalidità stessa, in rapporto alle [...]
Art. 8.      All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascerà una tessera personale [...]
Art. 9.      Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovrà essere occupato un invalido per servizio per ogni tre [...]
Art. 10.      Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad [...]
Art. 11.      I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere [...]
Art. 12.      Le denuncie di cui all'art. 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate, oltre [...]
Art. 13.      Agli invalidi ed agli orfani ammessi al lavoro in forza della presente legge debbono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende
Art. 14.      La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria fatto agli invalidi per servizio, qualunque sia il grado della [...]
Art. 15.      I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente e non ne facciano richiesta in [...]
Art. 16.      La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro
Art. 17.      L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione in via [...]
Art. 18.      Per quanto non disciplinato dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di [...]
Art. 19.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 58.3.18 - Legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio.

(G.U. 30 marzo 1953, n. 74)

 

 

     Art. 1.

     Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

     Sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre, o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri Enti di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni per il collocamento degli invalidi per servizio contenute nella presente legge non si applicano:

     a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

     b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

     c) agli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

     d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

     e) agli invalidi affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

 

          Art. 4.

     Presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione saranno formati, con la collaborazione dei rappresentanti delle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati per servizio, due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

 

          Art. 5.

     Al comma primo dell'art. 4 della legge 3 giugno 1950, n. 375, è aggiunta la seguente lettera g):

     "g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza della Unione nazionale mutilati per servizio".

     All'ultimo comma dello stesso articolo, alle parole "i componenti di cui alle lettere d), e) e f)" sono sostituite le parole "i componenti di cui alle lettere d), e), f) e g)".

 

          Art. 6.

     Gli invalidi per servizio che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare al competente Ufficio del lavoro:

     1) il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-ter);

     2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione alla occupazione cui aspira;

     3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

     Gli orfani dei caduti per causa di servizio che, aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente art. 4, dovranno, all'atto della domanda d'iscrizione, presentare all'Ufficio del lavoro competente:

     1) un certificato di nascita debitamente legalizzato;

     2) una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

 

          Art. 7.

     L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni della invalidità stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente.

     A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, sarà chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

     La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

     Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sarà nominato dal Ministro competente.

 

          Art. 8.

     All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascerà una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:

     1) numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;

     2) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

     3) categoria e voce della invalidità risultante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto medico collegiale;

     4) grado di rieducazione professionale;

     5) grado e capacità lavorativa generica e specifica;

     6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6 n. 3, e all'art. 7;

     7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

     All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascerà, sulla scorta dei documenti prescritti per la iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.

 

          Art. 9.

     Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovrà essere occupato un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi di cui all'art. 2 della legge suddetta.

     Le assunzioni obbligatorie dei mutilati e invalidi per servizio saranno computate a copertura delle percentuali già stabilite dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, in favore degli invalidi contemplati dall'art. 2 della legge medesima e non potranno in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.

     I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi per servizio iscritti come disoccupati presso gli Uffici del lavoro, sia dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

     Le norme vigenti per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio.

 

          Art. 10.

     Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno contenere anche i dati e le notizie relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio.

     Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato art. 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.

 

          Art. 11.

     I datori di lavoro che sono tenuti, in virtù della presente legge, ad occupare invalidi per servizio dovranno, quando non vi abbiano provveduto direttamente, rivolgere le richieste agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

     In mancanza di disponibilità da parte degli Uffici del lavoro cui è rivolta la richiesta, gli Uffici stessi disporranno l'invio del personale invalido eventualmente disponibile nelle provincie viciniori.

 

          Art. 12.

     Le denuncie di cui all'art. 17 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrate dai dati e dalle notizie relative agli invalidi per servizio, dovranno essere inviate, oltre che alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, anche agli Uffici del lavoro competenti per territorio.

     Il trasgressore all'obbligo delle denuncie prescritte dal suddetto articolo 17 o dal comma precedente è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

 

          Art. 13.

     Agli invalidi ed agli orfani ammessi al lavoro in forza della presente legge debbono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende.

 

          Art. 14.

     La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria fatto agli invalidi per servizio, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione per la quale siano assunti.

     Analogamente il collocamento obbligatorio degli orfani dei caduti per servizio non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

     Nulla è innovato per quanto concerne la sospensione dell'assegno di caroviveri stabilita dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.

 

          Art. 15.

     I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente e non ne facciano richiesta in tempo debito al competente Ufficio del lavoro, sono puniti con una ammenda da lire 1500 a lire 3000, per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

     Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione, quale invalido per servizio, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

          Art. 16.

     La vigilanza per l'applicazione della presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     Le contravvenzioni previste dagli articoli 12 e 15 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimossi i verbali relativi.

     Il prefetto, sentito il parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo, stabiliti dagli articoli 12 e 15 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

     Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 12, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

     Le ammende stabilite dalla presente legge, al netto delle quote eventualmente dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Unione nazionale mutilati per servizio, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire agli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

 

          Art. 17.

     L'esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previsto dall'articolo precedente, non si estende alla decisione in via amministrativa, dei ricorsi contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della presente legge, salvo i casi di ricorsi per assunzioni presso il Ministero stesso o presso gli Enti pubblici sui quali quest'ultimo esercita la vigilanza.

 

          Art. 18.

     Per quanto non disciplinato dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari concernenti il collocamento degli invalidi di guerra.

 

          Art. 19.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.