§ 3.16.23 – L.R. 11 dicembre 2003, n. 20.
Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:11/12/2003
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività e strumenti per le situazioni di difficoltà occupazionale).
Art. 3.  (Funzioni dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro).
Art. 4.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 5.  (Gravi difficoltà occupazionali).
Art. 6.  (Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale).
Art. 7.  (Composizione e funzionamento del Nucleo).
Art. 8.  (Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale).
Art. 9.  (Interventi).
Art. 10.  (Corsi di riqualificazione).
Art. 11.  (Assunzioni).
Art. 12.  (Nuove attività imprenditoriali).
Art. 13.  (Azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale).
Art. 14.  (Borse di studio).
Art. 15.  (Relazione alla Commissione consiliare).
Art. 16.  (Interventi per l’occupazione nei settori dell’economia di confine).
Art. 17.  (Ambito di applicazione).
Art. 18.  (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato).
Art. 19.  (Norme finanziarie).
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 3.16.23 – L.R. 11 dicembre 2003, n. 20. [1]

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.

(B.U. 17 dicembre 2003, n. 51).

 

Capo I

Finalità e strumenti

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Nel quadro generale della disciplina delle politiche attive del lavoro, la presente legge si propone di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale introducendo istituti e strumenti in grado di anticipare la valutazione sulla probabilità del verificarsi della situazione di difficoltà medesima, di elaborare la strategia per l’individuazione di possibili rimedi e di fronteggiarne gli aspetti critici.

     2. In particolare, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

     a) limitare la dispersione delle risorse imprenditoriali e professionali e il proliferare dei conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero;

     b) contribuire a difendere il patrimonio industriale regionale e le risorse professionali;

     c) ridurre gli effetti negativi dei fenomeni di crisi sul mercato del lavoro e sulla struttura professionale;

     d) sensibilizzare le parti sociali - a livello generale, di settore e di azienda - nella capacità di lettura dei fenomeni di crisi e degli indicatori di mercato, di produzione e di bilancio che ne segnalano la presenza;

     e) definire una procedura di intervento condivisa e partecipata dalle forze sociali allo scopo di salvaguardare il patrimonio imprenditoriale e le risorse professionali.

 

     Art. 2. (Attività e strumenti per le situazioni di difficoltà occupazionale).

     1. Al fine di una efficace ricognizione dell’andamento del mercato del lavoro, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di difficoltà occupazionale, la Direzione regionale competente in materia di lavoro svolge un’attività di monitoraggio del mercato del lavoro denominata Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

     2. Al fine di una efficace ricognizione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale sono altresì individuati i seguenti strumenti:

     a) il Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

     b) il Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale.

 

     Art. 3. (Funzioni dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro).

     1. L’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, analizza la domanda e l’offerta di lavoro regionale e l’articolazione settoriale e territoriale della stessa raccordandosi con l’attività degli organismi di monitoraggio dei dati del mercato del lavoro autonomamente istituiti dalle Province nell’ambito delle funzioni ad esse delegate.

     1 bis. L’Osservatorio svolge altresì, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo [2].

     2. L’Osservatorio persegue, in particolare, le seguenti finalità:

     a) incrementare la conoscenza e la cultura del lavoro nella società regionale diffondendo pubblicazioni e altri strumenti divulgativi, redigendo rapporti periodici in particolare in tema di immigrazione, emigrazione, occupazione con particolare riguardo alle fasce deboli, pari opportunità, collocamento dei disabili, situazioni di difficoltà riguardanti aziende, settori produttivi e territori, favorendo le attività di orientamento al lavoro ed all’imprenditoria in raccordo con soggetti pubblici e privati, Università e centri di ricerca, che operano nel mercato del lavoro e nell’orientamento scolastico e professionale;

     b) supportare l’Amministrazione regionale e gli altri soggetti pubblici e privati nel fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale;

     c) promuovere la cultura delle pari opportunità evidenziando stabilmente le differenze di genere presenti nel mercato del lavoro e nella produzione;

     d) valorizzare le risorse presenti nel campo dell’emigrazione e dell’immigrazione attraverso adeguate previsioni di flusso, evidenziando altresì le criticità che si manifestano all’interno del mercato del lavoro e nella produzione;

     e) predisporre un programma di attività annuale, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, in cui si evidenziano gli obiettivi e le finalità da raggiungere nonché i progetti di ricerca da realizzare;

     f) elaborare dati e previsioni sulla domanda e sull’offerta di lavoro e sui cambiamenti e sulle trasformazioni del sistema produttivo utilizzando dati disponibili presso la pubblica amministrazione e presso i soggetti che realizzano statistiche, nonché promuovendo indagini specifiche che utilizzino tecniche di tipo qualitativo e quantitativo;

     g) valutare gli effetti dei principali programmi regionali di politica attiva del lavoro e formulare proposte per la loro ottimizzazione.

     g bis) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi [3];

     g ter) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro [4];

     g quater) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro [5].

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere da a) a g), possono essere affidati incarichi professionali a soggetti esterni aventi particolare competenza nelle materie costituenti oggetto delle iniziative da realizzare [6].

     3 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere da g bis) a g quater), l’Osservatorio può avvalersi dell’apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro [7].

 

     Art. 4. (Comitato tecnico-scientifico).

     1. E’ istituito il Comitato tecnico-scientifico per l’Osservatorio, quale organo di consulenza dell’Amministrazione regionale, con funzioni di analisi e di proposta sulle tematiche del lavoro.

     2. Il Comitato tecnico-scientifico svolge i seguenti compiti:

     a) elabora proposte in ordine al programma annuale e alle principali attività dell’Osservatorio;

     b) analizza e valuta i risultati delle attività svolte dall’Osservatorio, e in particolare le ricerche, le elaborazioni di dati e i rapporti.

     3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì, in base alla vigente normativa, i compensi da corrispondere ai componenti, e dura in carica tre anni.

     4. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da tre esperti di mercato del lavoro e di ricerca sociale e dei settori produttivi, anche non iscritti ad ordini professionali.

 

     Art. 5. (Gravi difficoltà occupazionali).

     1. In presenza di situazioni di probabili gravi difficoltà occupazionali connesse a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, l’Assessore regionale al lavoro promuove la concertazione con le parti sociali volta ad individuare, nell’ambito dei programmi di riconversione delle attività interessate o di sviluppo di iniziative imprenditoriali, le strategie per il sostegno e il rilancio dell’occupazione nei settori o nelle aree coinvolte.

     2. A seguito delle valutazioni effettuate nell’ambito della concertazione di cui al comma 1, ove ritenuto opportuno, viene nominato il Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Nucleo.

 

     Art. 6. (Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale).

     1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 5, comma 2, è specificatamente istituito il Nucleo, con funzioni di individuazione degli strumenti maggiormente idonei ad affrontare le situazioni di grave difficoltà occupazionale.

     2. Il Nucleo ha sede presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

     3. Il Nucleo svolge le seguenti attività:

     a) esamina la situazione prospettata a seguito della concertazione di cui all’articolo 5;

     b) effettua valutazioni sulla sussistenza di condizioni tali da far ritenere la situazione in esame di grave difficoltà occupazionale;

     c) analizza le possibilità di soluzione delle difficoltà occupazionali;

     d) in presenza dei presupposti di cui alle lettere b) e c), redige il Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale, di seguito definito Piano;

     e) propone l’attivazione degli strumenti idonei ad affrontare e risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale all’Assessore competente, il quale sottopone alla Giunta il Piano ai fini della sua approvazione.

 

     Art. 7. (Composizione e funzionamento del Nucleo).

     1. Il Nucleo è costituito con decreto dell’Assessore competente in materia di lavoro e dura in carica, con riferimento alla singola situazione di grave difficoltà occupazionale, per il periodo di un anno e comunque fino alla soluzione della stessa.

     2. Il Nucleo è composto da:

     a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di coordinatore;

     b) un dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;

     c) uno o più dirigenti delle altre strutture regionali aventi competenza nei settori economici interessati;

     d) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali partecipanti alla concertazione prevista dall’articolo 5;

     e) rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori designati dalle organizzazioni imprenditoriali partecipanti alla concertazione prevista dall’articolo 5;

     f) un rappresentante delle Province interessate dalla situazione di difficoltà;

     g) un rappresentante dei Comuni interessati dalla situazione di difficoltà;

     h) eventuali altri soggetti interessati alla gestione della situazione di difficoltà individuati dall’Assessore competente in materia di lavoro.

     3. Se le organizzazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non provvedono alla designazione unitaria entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell’Assessore competente, l’Assessore medesimo provvede direttamente all’individuazione ed alla nomina dei rappresentanti di cui alle predette lettere d) ed e) del comma 2.

     4. Per la predisposizione e l’attuazione del Piano, il Nucleo può avvalersi di esperti, nominati, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede altresì alla determinazione, in base alla vigente normativa, degli eventuali compensi da corrispondere agli stessi ove si renda necessaria la predisposizione e l’attuazione del Piano di cui all’articolo 8.

 

     Art. 8. (Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale).

     1. Il Piano predisposto dal Nucleo analizza e valuta le caratteristiche dei fenomeni di difficoltà occupazionale, la loro estensione nel tessuto aziendale, settoriale o territoriale, la dimensione dei danni provocati, le possibilità di soluzione delle difficoltà occupazionali, nonché individua, in particolare tra gli interventi di cui all’articolo 9, le misure maggiormente idonee a fronteggiare la predetta situazione di grave difficoltà occupazionale.

     2. Gli interventi sono volti anche a supportare strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale.

 

Capo II

Interventi

 

     Art. 9. (Interventi).

     1. Ai fini della soluzione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, sono individuati i seguenti interventi:

     a) corsi di riqualificazione;

     b) contributi per l’assunzione;

     c) contributi per la creazione di nuove imprese;

     d) borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione;

     e) azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale.

     2. Con uno o più regolamenti regionali, da emanarsi, sentite le Amministrazioni provinciali, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

     3. Gli strumenti di cui alle lettere b), c) e d) sono attuati dalle Province.

 

     Art. 10. (Corsi di riqualificazione).

     1. Al fine di sostenere la riqualificazione dei lavoratori a rischio di emarginazione professionale a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale, la Direzione regionale competente in materia di formazione professionale attua procedure di selezione di progetti formativi aventi tali finalità.

     2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere il ricorso alle tipologie formative rientranti nel quadro di riferimento regionale maggiormente coerenti rispetto all’obiettivo del reinserimento professionale.

     3. I progetti di cui al comma 1 possono altresì prevedere il ricorso ad interventi propedeutici rispetto alla formazione funzionali alla ricerca e all’individuazione di nuove collocazioni lavorative.

     4. Il procedimento di raccolta, selezione, gestione e controllo dei progetti avviene sulla base delle disposizioni vigenti riguardanti le attività della Direzione regionale competente in materia di formazione professionale.

 

     Art. 11. (Assunzioni).

     1. E’ favorita l’occupazione di coloro che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale, mediante la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono, anche part-time, tali soggetti.

     2. In applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), gli interventi contributivi di cui al comma 1 costituiscono aiuti de minimis; pertanto, ai sensi del predetto regolamento, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

 

     Art. 12. (Nuove attività imprenditoriali).

     1. E’ favorito, mediante la concessione di contributi, l’avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale. Qualora ai fini dell’esercizio dell’attività venga costituita una società, la partecipazione di tali soggetti deve essere prevalente.

     2. In applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 gli interventi contributivi di cui al comma 1 costituiscono aiuti de minimis; pertanto, ai sensi del predetto regolamento, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

 

     Art. 13. (Azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale).

     1. Sono favorite, anche attraverso progetti mirati, azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, con particolare riguardo alla componente femminile e al reinserimento lavorativo di soggetti con più di quarant’anni di età, dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale da attuarsi attraverso soggetti a tal fine legittimati ai sensi della normativa statale vigente.

     2. Le azioni sono volte, in particolare, all’effettuazione delle seguenti attività:

     a) con riferimento ai lavoratori da reinserire, valutazione dei profili professionali, delle competenze tecnico-professionali, delle propensioni e disponibilità degli stessi;

     b) con riferimento al mercato, individuazione dei soggetti, professionisti e imprese, potenzialmente interessati all’assunzione dei lavoratori da reinserire;

     c) creazione di possibilità effettive di contatto tra i lavoratori da reinserire e le aziende interessate ad avvalersi del contributo professionale dei medesimi.

 

     Art. 14. (Borse di studio).

     1. Al fine di promuovere la riqualificazione finalizzata ad ampliare le possibilità di occupazione dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale, sono concesse borse di studio per la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.

 

     Art. 15. (Relazione alla Commissione consiliare).

     1. L’Assessore regionale competente in materia di lavoro riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare sugli interventi realizzati e da realizzare in attuazione della presente legge.

 

Capo III

Norme per le aree di confine

 

     Art. 16. (Interventi per l’occupazione nei settori dell’economia di confine).

     1. La Regione individua interventi, azioni e istituti volti a fronteggiare e risolvere i problemi occupazionali creatisi a seguito dell’adesione all’Unione europea, a decorrere dall’1 maggio 2004, della Repubblica di Slovenia, e della conseguente eliminazione delle funzioni espletate dagli spedizionieri doganali e dal personale posto alle dipendenze di datori di lavoro esercenti attività di spedizione doganale e di gestione delle strutture autoportuali e interportuali.

     2. Le azioni di cui al comma 1 sono indirizzate anche a supportare strategie e programmi di riconversione delle attività economiche e di rilancio dell’economia nei territori di confine interessati.

 

     Art. 17. (Ambito di applicazione).

     1. Le finalità di cui all’articolo 16 sono perseguite, in particolare, attraverso l’applicazione degli interventi concernenti corsi di riqualificazione, contributi per l’assunzione, per la creazione di nuove imprese, per azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale e per borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione, di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

 

Capo IV

Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato
presso l’Amministrazione regionale

 

     Art. 18. (Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato).

     1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell’azione amministrativa e il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all’attuazione dei programmi dell’obiettivo 2, in relazione al completamento dell’attività di programmazione 2000-2006, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e prorogati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000–2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono prorogati, alla relativa scadenza, ovvero rinnovati, con riferimento alla medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sino al 31 dicembre 2006.

     2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura “assistenza tecnica all’attuazione, monitoraggio e valutazione del programma” nell’ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità revisionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551, 561;

     b) UPB 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;

     c) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     d) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

 

Capo V

Norme finali

 

     Art. 19. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10 fanno carico all’unità previsionale di base 10.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. In relazione al disposto di cui all’articolo 3, ai fini della gestione e del funzionamento dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, è autorizzata la spesa di 82.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8007 “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro” (2.1.142.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 – Servizio del lavoro - e con lo stanziamento di 82.000 euro per l’anno 2004.

     3. In relazione al disposto di cui agli articoli 11 e 14 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità revisionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 – rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - spese correnti - con la denominazione “Interventi di parte corrente di politica attiva del lavoro per fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale”, con riferimento al capitolo 8008 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione “Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione” e con lo stanziamento di 600.000 euro per l’anno 2004.

     4. In relazione al disposto di cui all’articolo 12 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.65.2.506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 – rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - spese di investimento - con la denominazione “Interventi di investimento in materia di politica attiva del lavoro per fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale”, con riferimento al capitolo 8009 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione “Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2004.

     5. In relazione al disposto di cui all’articolo 13 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8011 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione “Interventi per il finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.

     6. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17, 11 e 14 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell’economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione, è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8012 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione “Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell’economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione” e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l’anno 2004.

     7. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17 e 12 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell’economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.65.2.506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 8013 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 – Servizio del lavoro - con la denominazione “Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle Province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell’economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2004.

     8. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17 e 13 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell’economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8014 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione “Interventi al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell’economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.

     9. All’onere complessivo di 2.582.000 euro per l’anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa dei commi da 2 a 8, si provvede per 200.000 euro, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l’anno 2004 della unità previsionale di base 1.1.65.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l’anno 2004 e per 2.382.000 euro mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2) il cui stanziamento per l’anno 2004 è ridotto di pari importo.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata, a eccezione dell’art. 18, dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[2] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 8 aprile 2005, n. 7.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 8 aprile 2005, n. 7.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 8 aprile 2005, n. 7.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 8 aprile 2005, n. 7.

[6] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 8 aprile 2005, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 8 aprile 2005, n. 7.