§ 5.9.19 - Legge Regionale 24 novembre 1980, n. 62.
Tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:24/11/1980
Numero:62


Sommario
Art. 1.      La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare al fine di accertare l'idoneità [...]
Art. 2.      Gli interventi relativi alla tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti dalle unità sanitarie locali, secondo i criteri che saranno fissati dal piano sanitario regionale.
Art. 3.      Le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all'articolo 2, si avvalgono:
Art. 4.      Le visite di idoneità ed i relativi accertamenti di cui alla presente legge sono gratuiti per quanti intendono svolgere o svolgono attività fisico-ricreative ed agonistiche non retribuite.
Art. 5.      Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, al fine di coordinare l'attività del settore, è istituita una Commissione tecnico- consultiva per i problemi della tutela sanitaria [...]
Art. 6.      La Regione promuove, nell'ambito dei piani per la formazione professionale la qualificazione e l'aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attività [...]
Art. 7.      In via transitoria, fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni spettanti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, la Regione e gli Enti [...]
Art. 8.      Le spese necessarie per l'attuazione della presente legge saranno a carico del fondo sanitario nazionale nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali.
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.19 - Legge Regionale 24 novembre 1980, n. 62.

Tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. 24 novembre 1980, n. 120).

 

Art. 1.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive, in particolare al fine di accertare l'idoneità psico-fisico-attitudinale di coloro che praticano attività sportive, ricreative ed agonistiche, nonché al fine di diffondere l'educazione sanitaria relativa alla pratica sportiva, anche come mezzo di prevenzione e riabilitazione delle anomalie fisiche.

 

     Art. 2.

     Gli interventi relativi alla tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti dalle unità sanitarie locali, secondo i criteri che saranno fissati dal piano sanitario regionale.

 

     Art. 3.

     Le unità sanitarie locali, per gli interventi di cui all'articolo 2, si avvalgono:

     dell'attività dei medici di base, che svolgono stabilmente i loro compiti nel singolo distretto, nonché dei medici responsabili dei distretti o da loro delegati;

     dell'attività di personale particolarmente qualificato ad operare nell'ambito della medicina sportiva, che svolge i suoi compiti in più distretti;

     dell'attività degli operatori dei servizi e presidi multizonali;

     dell'attività dei medici aderenti alla Federazione regionale medico- sportiva italiana.

     In particolare nelle unità sanitarie locali vengono garantiti:

     l'accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attività fisico-ricreative, e dell'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;

     l'accertamento e la certificazione di idoneità generica alle attività fisico-sportive svolte in ambito scolastico;

     l'accertamento e la certificazione dell'idoneità generica e dell'idoneità specifica e psico-attitudinale dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportivo-agonistiche, mediante visite mediche di selezione e di controllo periodico in conformità alla normativa vigente;

     l'effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e psico-terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica delle attività sportivo- agonistiche;

     l'avvio degli atleti ai servizi di cura e riabilitazione in relazione alle specifiche esigenze;

     l'effettuazione di accertamenti antidoping, da eseguirsi nei casi e nei modi previsti dalla normativa in materia;

     lo svolgimento di attività di educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive.

     La Regione, nel piano sanitario regionale, può individuare le unità sanitarie locali tenute in modo peculiare ad assicurare adempimenti specifici in merito alle attività di cui al presente articolo, nonché la struttura o le strutture abilitate per gli accertamenti e le certificazioni per le attività sportive di carattere professionale.

     Gli operatori nell'ambito della tutela sanitaria delle attività sportive sono organizzati con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nelle unità sanitarie locali per l'attuazione della tutela sanitaria delle attività sportive, deve essere utilizzato, prioritariamente, il personale proveniente da centri di medicina dello sport della Federazione medico-sportiva italiana, nonché da enti, gestioni ed amministrazioni pubbliche disciolte ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 4.

     Le visite di idoneità ed i relativi accertamenti di cui alla presente legge sono gratuiti per quanti intendono svolgere o svolgono attività fisico-ricreative ed agonistiche non retribuite.

     La Giunta regionale, con successivo provvedimento, sentito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 5, fissa annualmente il tariffario delle prestazioni sanitarie, compresi i controlli antidoping, non rientranti tra quelle erogate gratuitamente.

     Le spese per gli esami e le analisi relative ai controlli antidoping, nei casi in cui tali prestazioni non siano gratuite, sono a carico dell'ente organizzatore della competizione sportiva.

     Le funzioni attribuite dall'articolo 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ai medici provinciali sono esercitate dal medico coordinatore dell'unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali competente per territorio.

 

     Art. 5.

     Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità, al fine di coordinare l'attività del settore, è istituita una Commissione tecnico- consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

     La Commissione, nominata dalla Giunta regionale, è composta:

     - dall'Assessore regionale all'igiene e sanità, o da un suo delegato, in qualità di presidente;

     - dall'Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato;

     - dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, o da un suo delegato;

     - da un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità;

     - da un docente universitario esperto in medicina dello sport;

     - dal delegato regionale del CONI;

     - da quattro rappresentanti designati dal Consiglio regionale del C.O.N.I.;

     - dal rappresentante della Federazione regionale medico-sportiva italiana;

     - dal rappresentante della Sovrintendenza scolastica della Regione;

     - da un rappresentante degli ordini dei medici della regione.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità.

     I componenti la Commissione restano in carica fino alla scadenza della legislatura consiliare durante la quale sono stati nominati.

     Ai membri estranei all'Amministrazione regionale spetta il trattamento economico e di missione previsto dalle leggi regionali in vigore.

 

     Art. 6.

     La Regione promuove, nell'ambito dei piani per la formazione professionale la qualificazione e l'aggiornamento periodico del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attività sportive.

     Del pari la Regione promuove corsi di formazione per masso-fisio- terapisti e massaggiatori sportivi.

     Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi della collaborazione di Università, della Federazione medico-sportiva italiana e dell'istituto di medicina sportiva di Roma del CONI.

 

     Art. 7.

     In via transitoria, fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni spettanti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, la Regione e gli Enti locali singoli od associati possono stipulare apposite convenzioni con la Federazione medico-sportiva italiana e con altri idonei istituti ed enti pubblici al fine dell'esecuzione delle visite di selezione e degli accertamenti dia gnostici, nonché per attività di consulenza.

     Tali convenzioni avranno la durata fissata dalla Giunta regionale, e comunque non potranno essere applicate dopo la constatata idoneità acquisita dalle strutture delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 8.

     Le spese necessarie per l'attuazione della presente legge saranno a carico del fondo sanitario nazionale nell'ambito dei programmi che saranno individuati dai piani sanitari regionali.

     Conseguentemente i relativi oneri graveranno sul capitolo 2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.