§ 1.2.70 – L.R. 27 novembre 2001, n. 27.
Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:27/11/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 3.  (Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali).
Art. 4.  (Estensione dell’obbligo ad altri enti pubblici).
Art. 5.  (Modalità di esposizione delle bandiere).
Art. 6.  (Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione).
Art. 7.  (Posizione delle bandiere).
Art. 8.  (Fornitura della bandiera regionale).
Art. 9.  (Abrogazione di norma).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 1.2.70 – L.R. 27 novembre 2001, n. 27.

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

(B.U. 5 dicembre 2001, n. 49).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge contiene disposizioni per l’adozione, l’uso e l’esposizione della bandiera regionale, nonché per l’uso e l’esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea.

 

     Art. 2. (Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia).

     1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

     2. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell’8 febbraio 1968.

 

     Art. 3. (Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali).

     1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell’Unione europea, sono altresì tenuti all’esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 4. (Estensione dell’obbligo ad altri enti pubblici).

     1. E’ fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell’Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane e degli altri organismi pubblici.

 

     Art. 5. (Modalità di esposizione delle bandiere).

     1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell’Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all’esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.

     2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l’attività d’istituto.

     3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell’Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 6. (Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione).

     1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

     1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza [1].

 

     Art. 7. (Posizione delle bandiere).

     1. L’esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell’Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.

 

     Art. 8. (Fornitura della bandiera regionale).

     1. In sede di prima applicazione l’Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all’attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.

 

     Art. 9. (Abrogazione di norma).

     1. L’articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l’anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole "per esigenze di rappresentanza" le parole ", nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici".

     2. All’onere di lire 150 milioni per l’anno 2001 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 6.