§ 4.4.2 - Legge Regionale 18 agosto 1971, n. 38.
Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:18/08/1971
Numero:38


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [10]
Art. 5.  [11]
Art. 6.  [12]
Art. 7.  [16]
Art. 8.  [17]
Art. 9.  [18]
Art. 10.  [19]
Art. 11.  [20]
Art. 12.  [22]


§ 4.4.2 - Legge Regionale 18 agosto 1971, n. 38. [1]

Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28. [2]

(B.U. 27 agosto 1971, n. 31).

 

CAPO I

Attribuzioni dell'Assessore all'industria ed al commercio

Istituzione del Comitato regionale delle miniere [3]

 

Art. 1.

     Per quanto di competenza della Regione, i provvedimenti relativi alla ricerca ed alla coltivazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo sono adottati con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio.

     Tali provvedimenti e le istanze rivolte a conseguirli sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. [4]

     E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, il Comitato regionale delle miniere.

     Il Comitato è composto dai seguenti membri [5]:

     1) l'Assessore all'industria ed al commercio, in veste di Presidente;

     2) il Direttore regionale dell'industria e del commercio, in veste di Vice Presidente;

     3) il Direttore del Servizio del demanio e del patrimonio dell'Assessorato regionale delle finanze [6];

     4) il Direttore del Servizio dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio [7];

     5) l'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Trieste;

     6) un esperto in diritto minerario;

     7) due esperti nelle discipline geologico-minerarie;

     8) tre rappresentanti dei lavoratori del settore designati dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

     9) tre rappresentanti degli imprenditori, operanti due nel settore delle cave ed uno in quello delle miniere, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali [8].

     Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano altri Assessorati regionali, sono chiamati a partecipare alle sedute i Direttori dei rispettivi Servizi.

     L'Assessore all'industria ed al commercio può, di volta in volta, far intervenire, con voto consultivo, alle sedute del Comitato a seconda delle materie da trattare, anche altri pubblici funzionari, nonché, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici di chiara fama.

 

     Art. 3. [9]

     Il Comitato regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia di miniere, cave e torbiere.

     Per quanto di competenza della Regione, il Comitato sostituisce il Consiglio superiore delle miniere ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed il suo parere è richiesto nei casi in cui le leggi dello Stato prevedono il parere di detti Organi consultivi.

     Inoltre, il Comitato regionale delle miniere dà parere su di ogni altro argomento che l'Assessore all'industria ed al commercio ritenga di sottoporre al suo esame.

 

     Art. 4. [10]

     Il Comitato regionale delle Miniere viene costituito all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando, nel corso del quadriennio, taluno dei componenti debba essere sostituito.

     Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

 

     Art. 5. [11]

     Il Comitato è convocato dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce.

     Per la validità delle riunioni è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

     I pareri e le deliberazioni sono adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

     I pareri devono essere sufficientemente illustrativi e completati da eventuali motivazioni di minoranza.

 

CAPO II

Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie

 

     Art. 6. [12]

     Al fine di promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale e di indirizzarli verso adeguati programmi di lavoro in relazione alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per [13]:

     a) studi e rilievi geologici, giacimentologici, geominerari, geofisici, geochimici e topografici;

     b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno o in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;

     c) servizi inerenti all'attività di ricerca (opere di accesso, compresi i pozzi di accesso e di sgombero, alloggiamenti minimi, impianti igienico-sanitari ed altre costruzioni);

     d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, impianti di compressori d'aria, impianti di perforazione, trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua e di ventilazione;

     e) prove di trattamento ed impianti pilota per l'arricchimento dei minerali grezzi e per nuove tecnologie nella lavorazione delle sostanze, sempre di provenienza dal territorio regionale.

     Le attività di ricerca di cui al precedente comma possono avere per oggetto le sostanze della prima categoria dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni [14].

     Le attività di ricerca di cui allo stesso comma possono avere per oggetto anche le sostanze della seconda categoria dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni: in tal caso peraltro il contributo non potrà essere superiore alla misura del 25% della spesa riconosciuta ammissibile [15].

 

     Art. 7. [16]

     I contributi possono essere concessi:

     1) ai titolari di permessi di ricerca;

     2) ai titolari di concessioni minerarie, relativamente alle ricerche entro il perimetro della concessione;

     3) a chi abbia la disponibilità del fondo, se la ricerca abbia per oggetto sostanze minerali classificate di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

 

     Art. 8. [17]

     Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio. Esse vanno corredate di una relazione tecnico-finanziaria, dei programmi di lavoro e dei preventivi di spesa.

     Ad istruttoria effettuata, la domanda è sottoposta all'esame del Comitato regionale delle miniere, cui spetta di dar parere anche sull'ammissibilità delle spese e sulla misura del contributo.

 

     Art. 9. [18]

     La concessione del contributo è disposta con decreto dell'Assessore all'industria ed al commercio, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Con lo stesso decreto o con altro successivo sono stabilite le modalità ed i tempi di erogazione del contributo.

     Il decreto di concessione viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10. [19]

     Gli impianti, per i quali il contributo sia stato concesso non possono essere demoliti o rimossi senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'industria ed al commercio.

     L'autorizzazione può essere subordinata al previo rimborso, totale o parziale, del contributo.

 

     Art. 11. [20]

     (Omissis) [21].

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 12. [22]

     Per gli interventi previsti dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1974 [23].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 870 con la denominazione: «Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 7 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 200 milioni di cui al primo comma del presente articolo, fa carico, per l'esercizio finanziario 1971 al sopracitato capitolo 870 e quella relativa agli esercizi dal 1972 al 1974, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Le spese per il funzionamento del Comitato regionale, di cui all'art. 2 della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1971, al capitolo 322 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per detto esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] L'art. 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 42 ha modificato la denominazione del «comitato regionale delle miniere» in «comitato regionale delle miniere e delle cave». Vedi anche art. 4 della L.R. 26 ottobre 1976, n. 57.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Vedi ora l'integrazione di cui all'art. 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 42.

[6] Vedi l'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. 16 agosto 1974, n. 42.

[7] Vedi nota che precede.

[8] Punto così sostituito dall'art. 3 della L.R 26 ottobre 1976, n. 57.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[13] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 5 della L.R. 1º aprile 1985, n. 14 e all'art. 22, settimo comma, della L.R. 11 agosto 1986, n. 33.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 ottobre 1976, n. 57.

[15] Vedi nota che precede.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[21] Norma integrativa dell'art. 3 della L.R. 24 ottobre 1966, n. 28.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Vedi anche l'art. 6 della L.R. 26 ottobre 1976, n. 57 ed il finanziamento straordinario di cui all'art. 31 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70, nonché l'art. 17, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e l'art. 12 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5.