§ 5.4.79 - Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 26.
Legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. Modalità per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:11/06/1990
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20, comma 1 e del punto`3.1.1 dell'allegato 3A - Linee programmatiche per l'organizzazione del servizio sociale di base a favore della [...]
Art. 2.      1. In ciascun ambito territoriale in cui, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, è articolato il servizio sociale di base, l'ente che gestisce il servizio [...]
Art. 3.      1. L'Assessore regionale all'assistenza sociale con propri decreti approva gli elenchi provinciali, con graduatoria per ambito, del personale avente i requisiti per svolgere le funzioni di [...]
Art. 4.      1. Ai fini dell'individuazione del personale da inserire nelle graduatorie previste dall'articolo 3 gli enti elencati nell'allegato A), entro il 30 novembre di ciascun anno, provvedono a [...]
Art. 5.      1. Al personale cui vengono attribuite ai sensi della presente legge le funzioni di coordinatore spetta un'indennità annua di funzione, non pensionabile. Per il personale di ruolo tale indennità [...]
Art. 6.      1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno [...]
Art. 7.      1. La Presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.79 - Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 26.

Legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. Modalità per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base.

(B.U. 11 giugno 1990, n. 75).

 

Art. 1.

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 20, comma 1 e del punto`3.1.1 dell'allegato 3A - Linee programmatiche per l'organizzazione del servizio sociale di base a favore della generalità della popolazione - della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, disciplina le modalità per l'individuazione e la nomina del coordinatore del servizio sociale di base, di seguito denominato coordinatore, nonché per la determinazione dell'indennità di funzione allo stesso spettante.

     2. Tale disciplina può essere modificata a seguito di atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali nonché in considerazione delle esigenze emerse dopo un adeguato periodo di sperimentazione del nuovo assetto del servizio sociale di base in applicazione della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

 

     Art. 2.

     1. In ciascun ambito territoriale in cui, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, è articolato il servizio sociale di base, l'ente che gestisce il servizio provvede alla nomina del coordinatore.

 

     Art. 3.

     1. L'Assessore regionale all'assistenza sociale con propri decreti approva gli elenchi provinciali, con graduatoria per ambito, del personale avente i requisiti per svolgere le funzioni di coordinamento del servizio sociale di base e i relativi aggiornamenti annuali.

     2. Per i Comuni il cui territorio includa più ambiti del servizio sociale di base, il personale ivi operante viene inserito in un'unica graduatoria.

     3. L'elenco e le graduatorie di cui ai commi 1 e 2 sono formulati da una Commissione composta dal Direttore del servizio di programmazione e coordinamento socio-assistenziale o dal suo sostituto, che la presiede, da un funzionario della Direzione regionale degli enti locali e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione province italiane, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, l'Associazione nazionale assistenti sociali e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le quali provvedono unitariamente alla designazione di competenza; in mancanza di designazione congiunta, che deve pervenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvede con deliberazione motivata la Giunta regionale sulla scorta delle singole designazioni pervenute.

     4 Per la validità dei lavori della Commissione è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini dell'individuazione del personale da inserire nelle graduatorie previste dall'articolo 3 gli enti elencati nell'allegato A), entro il 30 novembre di ciascun anno, provvedono a trasmettere alla Commissione di cui all'articolo 3, per ciascun dipendente avente i requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 4, apposita scheda informativa secondo lo schema tipo di cui all'allegato B), sottoscritta dall'interessato e dal legale rappresentante dell'ente.

     2. La medesima scheda va compilata anche per ciascun operatore che presti la propria opera con rapporto contrattuale o convenzionale e che sia in possesso del requisito previsto alla lettera a) del comma 4.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge il termine previsto al comma 1 s'intende fissato al quarantesimo giorno dall'entrata in vigore della stessa.

     4. I requisiti per l'inserimento nella graduatoria sono i seguenti:

     a) possesso del titolo di assistente sociale;

     b) rapporto di lavoro di ruolo a tempo pieno;

     c) svolgimento delle funzioni di assistente sociale per almeno cinque anni.

     5. La graduatoria viene formulata sulla base dei seguenti titoli in ordine di precedenza:

     a) possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche o sociali;

     b) durata complessiva dell'attività svolta presso o per conto di enti pubblici con la qualifica o in qualità di assistente sociale;

     c) a parità di durata complessiva di attività, età anagrafica più elevata.

     6. Qualora la graduatoria di cui all'articolo 3 non risulti formulabile per mancanza di personale avente tutti i requisiti prescritti dal comma 4 spetta all'ente gestore del servizio sociale di base, sentito il Comitato di coordinamento dell'ambito, individuare il coordinatore tra il personale cui si riferiscono i commi 1 e 2 che già opera nell'ambito, rispettando l'ordine di possesso dei titoli previsti al comma 5; a chi operi con rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale possono essere assegnate le funzioni di coordinatore solo se consenziente.

     7. Nei casi di assenza temporanea o impedimento del coordinatore titolare esso viene sostituito da chi lo segue immediatamente nella graduatoria di cui all'articolo 3; qualora la graduatoria dell'ambito non comprenda altri nominativi si provvede alla sostituzione del titolare ai sensi del comma 6.

 

     Art. 5.

     1. Al personale cui vengono attribuite ai sensi della presente legge le funzioni di coordinatore spetta un'indennità annua di funzione, non pensionabile. Per il personale di ruolo tale indennità è pari alla differenza tra lo stipendio base della qualifica funzionale rivestita presso l'ente di appartenenza e quello base spettante al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ovvero in qualifiche corrispondenti individuate nei futuri atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali; per il personale operante con rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale l'indennità e pari alla differenza tra gli stipendi base della sesta e dell'ottava qualifica funzionale, individuate a norma del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

     2. L'importo di cui al comma 1 viene maggiorato dell'indennità annua fissa indicata all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ovvero di quella corrispondente individuata negli atti normativi di recepimento di accordi sindacali riguardanti il comparto del personale dipendente dagli enti locali.

     3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta, in mensilità posticipate, frazionabili in relazione alla durata di effettivo svolgimento della funzione, dall'ente da cui il personale indicato al comma 1 dipende giuridicamente, ovvero con cui è legato da rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale [1].

     4. Per il periodo di assenza o d'impedimento che si protragga oltre il trentesimo giorno, escludendo dal computo i periodi di congedo ordinano, l'indennità non compete al coordinatore titolare e viene corrisposta al sostituto di cui all'articolo 4, comma 7.

     5. L'onere derivante all'ente di cui al comma 3 dalla corresponsione dell'indennità d. coordinamento è rimborsato dall'Amministrazione regionale secondo modalità che sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale [2].

 

     Art. 6.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1752 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Rimborso agli enti gestori del servizio sociale di base dell'indennità corrisposta ai coordinatori del servizio medesimo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1990 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 250 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1752 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     5. Sul precitato capitolo 1752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 7.

     1. La Presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

(riferito all'art. 4)

Allegato A)

 

Enti che dispongono di assistenti sociali da destinare al Servizio sociale

                                 di base.

 

Province

Comuni

Comunità montane

Comunità collinare del Friuli

Unità sanitarie locali

Consorzio socio-assistenziale di Palmanova (Udine)

Consorzio socio-assistenziale di Pordenone

Consorzio intercomunale Casa di riposo per anziani di S. Canzian d'Isonzo

(Gorizia)

Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale di S. Vito al

Tagliamento (Pordenone)

Istituto provinciale per l'infanzia (Udine).

 

(riferito all'art. 4)

Allegato B)

 

     Scheda tipo nominativa da compilare ai fini dell'individuazione del

coordinatore del Servizio sociale di base.

 

COGNOME: .........................................................

NOME: ............................................................

Luogo di nascita: ................................................

Data di nascita: .................................................

Comune di residenza: .............................................

Data di rilascio del diploma di assistente sociale: ..............

Scuola che ha rilasciato il diploma: .............................

Possiede il titolo di laurea:            SI             NO

Se si quale: .....................................................

Rilasciato dall'Università di: ...................................

     Nominativo dell'Ente presso cui presta attualmente la propria

attività in qualità di assistente sociale: .......................

     Con rapporto di ruolo:              SI             NO

Se NO: specificare il tipo di rapporto di lavoro: ................

     A tempo pieno:                      SI             NO

     Servizio di  appartenenza o  per il  quale comunque presta la

propria attività: denominazione del Servizio: ....................

     Indirizzo del Servizio: .....................................

via: .............................................................

località: ........................................................

telefono: ........................................................

     Data d'inizio rapporto di lavoro attuale: ...................

     Eventuali altri  periodi di  attività svolti in precedenza in

qualità di assistente sociale presso enti pubblici:

Nominativo degli enti:         Periodi:        anni        mesi

........................    ..............   .......    ..........

........................    ..............   .......    ..........

........................    ..............   .......    ..........

     Totale complessivo  dei periodi  di lavoro  prestati presso o

comunque per  conto di  enti pubblici  in  qualità  di  assistente

sociale:

     anni ......................... mesi .........................

Data .......................        Firma ........................

 

     Riservato all'Ente di appartenenza del dichiarante (da compilare

esclusivamente per il personale con rapporto di ruolo).

     Si confermano le indicazioni fornite dal dichiarante nella presente

scheda.

 

                    Qualifica e firma del responsabile

                    ..................................

 

Data ..............

 

                                                           Timbro dell'Ente

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 135, comma 1, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 135, comma 2, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4. Vedi anche il comma 3 della precitata legge regionale. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 26 della L.R. 30 giugno 1993. n. 51.