§ 1.3.9 - Legge Regionale 18 agosto 1990, n. 34.
Disposizioni in materia di usi civici.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:18/08/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale su richiesta del Commissario per [...]
Art. 2.      1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole «dei componenti la Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del personale regionale appartenente alla qualifica [...]
Art. 3.      1. All'articolo 92, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
Art. 4.      1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:
Art. 5.      1. All'articolo 178, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera d) è soppressa.
Art. 6.      1. All'articolo 194, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole «la Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite con le parole «il competente Servizio della Direzione [...]
Art. 7.      1. L'organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica [...]


§ 1.3.9 - Legge Regionale 18 agosto 1990, n. 34.

Disposizioni in materia di usi civici.

(B.U. 20 agosto 1990, n. 101).

 

Art. 1.

     1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli- Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 319 per i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

     2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole «dei componenti la Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del personale regionale appartenente alla qualifica di Dirigente al quale sia conferito l'incarico di Direttore regionale».

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 92, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«g) Servizio degli usi civici».

 

     Art. 4.

     1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 178, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera d) è soppressa.

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 194, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole «la Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite con le parole «il competente Servizio della Direzione regionale degli enti locali».

 

     Art. 7.

     1. L'organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica di Dirigente.

 

 


[1] Articolo già aggiunto nel testo della legge originaria.