§ 2.3.5 - Legge Regionale 15 maggio 1987, n. 13.
Modifiche della misura dei compensi ai componenti esterni di organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:15/05/1987
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, gli importi di lire 10.000 e di lire 30.000 vengono, a decorrere dal 1° gennaio 1987, sostituiti rispettivamente [...]
Art. 2.      1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.3.5 - Legge Regionale 15 maggio 1987, n. 13.

Modifiche della misura dei compensi ai componenti esterni di organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale.

(B.U. 16 maggio 1987, n. 60).

 

Art. 1.

     1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, gli importi di lire 10.000 e di lire 30.000 vengono, a decorrere dal 1° gennaio 1987, sostituiti rispettivamente con gli importi di lire 20.000 e di lire 60.000.

 

     Art. 2.

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.