§ 4.1.90 - L.R. 26 febbraio 2001, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:26/02/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Rinvii al decreto legislativo 490/1999, in materia di beni culturali e ambientali).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 52/1991, in materia di adozione e approvazione del Piano regolatore generale comunale).
Art. 3.  (Integrazioni alla legge regionale 52/1991, in materia di disciplina delle attività estrattive).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991, in materia di nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 52/1991, in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili).
Art. 6.  (Integrazione all'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, in materia di opere comunali).
Art. 7.  (Modifiche agli articoli 82, 131 e 133 della legge regionale 52/1991, in materia di Commissione edilizia).
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione).
Art. 9.  (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali).
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 52/1991, in materia di sanzioni urbanistiche per interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni [...]
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, in materia di revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale).
Art. 12.  (Norma transitoria).
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991, in materia di Piani regolatori generali intercomunali).
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 52/1991, in materia di protezione delle bellezze naturali).
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione paesaggistica).
Art. 16.  (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di vincolo paesaggistico).
Art. 17.  (Modifica all'articolo 132 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazioni paesaggistiche per opere statali).
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, in materia di applicazione delle sanzioni paesaggistiche).
Art. 19.  (Conclusione delle lottizzazioni convenzionate).
Art. 20.  (Integrazioni alla legge regionale 28/1989, in materia di sovvenzioni ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi).
Art. 21.  (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 13/1998, in materia di salvaguardia di zona tipica).
Art. 22.  (Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria).


§ 4.1.90 - L.R. 26 febbraio 2001, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.

(B.U. 28 febbraio 2001, n. 9).

 

Art. 1. (Rinvii al decreto legislativo 490/1999, in materia di beni culturali e ambientali). [1]

     [1. [2].

     2. - 3. [3].

     4. - 5. [4].

     6. - 7. [5].

     8. [6].

     9. [7].

     10. [8].

     11. - 13. [9]

     14. - 15. [10]

     16. - 17. [11].

     18. - 28. [12].

     29. [13].

     30. [14].

     31. [15].

     32. [16].

     33. - 36. [17].

     37. - 38. [18].]

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 52/1991, in materia di adozione e approvazione del Piano regolatore generale comunale). [19]

     [1. - 2. [20].]

 

     Art. 3. (Integrazioni alla legge regionale 52/1991, in materia di disciplina delle attività estrattive). [21]

     [1. [22].]

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991, in materia di nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica). [23]

     [1. [24].]

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 52/1991, in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili). [25]

     [1. [26].]

 

     Art. 6. (Integrazione all'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, in materia di opere comunali). [27]

     [1. [28].]

 

     Art. 7. (Modifiche agli articoli 82, 131 e 133 della legge regionale 52/1991, in materia di Commissione edilizia). [29]

     [1. [30].

     2. [31].

     3. [32].]

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione). [33]

     [1. [34].]

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali). [35]

     [1. [36].]

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 52/1991, in materia di sanzioni urbanistiche per interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni essenziali). [37]

     [1. Il comma 12 bis dell'articolo 101 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 34/1997, è abrogato.

     2. [38].]

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, in materia di revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale). [39]

     [1. [40].]

 

     Art. 12. (Norma transitoria). [41]

     [1. Il procedimento di revisione degli standard urbanistici regionali già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge è concluso ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, come sostituito dall'articolo 11, prescindendo dalla forma di pubblicità e dalla eventuale fase consultiva previste al comma 3 del medesimo articolo 124.]

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991, in materia di Piani regolatori generali intercomunali). [42]

     [1. [43].]

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 52/1991, in materia di protezione delle bellezze naturali). [44]

     [1. [45].

     2. - 5. [46].

     6. [47].

     7. [48].]

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione paesaggistica). [49]

     [1. [50].

     2. La lettera b) del comma 12 dell'articolo 131 della legge regionale 52/1991 è abrogata.]

 

     Art. 16. (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di vincolo paesaggistico). [51]

     [1. [52].

     2. [53].]

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 132 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazioni paesaggistiche per opere statali). [54]

     [1. [55].]

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, in materia di applicazione delle sanzioni paesaggistiche). [56]

     [1. [57].

     2. [58].]

 

     Art. 19. (Conclusione delle lottizzazioni convenzionate).

     1. Allo scopo di favorire la conclusione delle procedure relative agli obblighi assunti nell'ambito di piani di lottizzazione convenzionata approvati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con convenzioni stipulate entro la data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono dettate le disposizioni di snellimento e di semplificazione di cui ai commi successivi [59].

     2. Le obbligazioni assunte nell'ambito di convenzioni di cui al comma 1 e concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e la cessione di aree si intendono adempiute a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo alla svincolo delle garanzie prestate, quando il Comune, pur in assenza di formale documentazione tecnico-amministrativa, abbia tuttavia di fatto provveduto, senza sollevare rilievi o contestazioni, ad assumere a proprio carico la gestione pubblica delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla ditta lottizzante, ancorché in difetto di regolare concessione edilizia, sempre che dette opere siano state comunque regolarizzate attraverso il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

     3. Fermo restando che ogni altra obbligazione a carico della ditta lottizzante dev'essere adempiuta a termini di convenzione, il Comune accerta, con deliberazione della Giunta comunale, l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 2 secondo le indicazioni del presente articolo e procede quindi allo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta lottizzante.

     4. Permane a carico del Comune l'onere di procedere formalmente all'acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, dopo la definizione dei rapporti derivanti dalla convenzione di lottizzazione, qualora non vi abbia già provveduto.

 

     Art. 20. (Integrazioni alla legge regionale 28/1989, in materia di sovvenzioni ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi).

     1. [60].

 

     Art. 21. (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 13/1998, in materia di salvaguardia di zona tipica). [61]

     1. [62].

 

     Art. 22. (Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria).

     1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.

     2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.

     3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.


[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[2] Modifica la lettera b), comma 3, art. 5 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[3] Modificano il comma 4, art. 32 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[4] Modificano i commi 3 e 5, art. 32 bis della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[5] Modificano i commi 6 e 6 bis, art. 45 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[6] Modifica il comma 1 quinquies, art. 77 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[7] Modifica il comma 4, art. 98 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[8] Modifica il comma 12 septies, art. 101 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[9] Modificano i commi 3, 3 bis e 4, art. 103 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[10] Modificano i commi 5 e 5 bis, art. 104 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[11] Modificano i commi 1 bis e 2 bis, art. 107 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[12] Modificano l'art. 131 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[13] Modifica il comma 1, art. 134 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[14] Modifica il comma 1, art. 135 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[15] Modifica il comma 2, art. 137 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[16] Modifica il comma 1, art. 138 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[17] Modificano l'art. 138 bis della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[18] Modificano i commi 1 e 2, art. 139 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[19] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[20] Aggiungono i commi 8 bis e 9 bis all'art. 32 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[21] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[22] Inserisce l'art. 41 bis nella L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[23] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[24] Sostituisce la lettera s), comma 1, art. 72 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[25] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[26] Sostituisce il comma 1, art. 75 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[27] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[28] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 78 bis della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[30] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 82 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[31] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 131 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[32] Modifica il comma 1, art. 133 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[33] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[34] Sostituisce il comma 1, art. 104 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[35] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[36] Sostituisce il comma 1, art. 105 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[37] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[38] Sostituisce il comma 12 ter, art. 101 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[39] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[40] Sostituisce l'art. 124 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[41] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[42] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[43] Sostituisce l'art. 128 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[44] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[45] Sostituisce la rubrica del titolo X della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[46] Inseriscono gli articoli 130 ter, 130 quater, 130 quinquies e 130 sexies al titolo X della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[47] Aggiunge il comma 8 bis all'art. 131 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[48] Aggiunge la lettera l bis) al comma 2, art. 141 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[49] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[50] Inserisce la lettera a bis) al comma 11, art. 131 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[51] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[52] Sostituisce la lettera a), comma 12, art. 131 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[53] Aggiunge il comma 12 bis all'art. 131 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[54] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[55] Sostituisce il comma 1, art. 132 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[56] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[57] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 138 bis della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[58] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 138 bis della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[59] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[60] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 1 della L.R. 20 novembre 1989, n. 28.

[61] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[62] Modifica il comma 2, art. 7 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.