§ 3.1.142 – L.R. 19 giugno 1995, n. 25.
Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:19/06/1995
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione del Direttore regionale alle variazioni ed addizioni dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno [...]
Art. 2. 


§ 3.1.142 – L.R. 19 giugno 1995, n. 25.

Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.

(B.U. 21 giugno 1995, n. 25).

 

Art. 1.

     1. In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione del Direttore regionale alle variazioni ed addizioni dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, è intesa come autorizzazione all'esecuzione dei lavori stessi.

     2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 48/1978, come interpretato dal comma 1, continua a trovare applicazione per le opere per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già emanati i relativi decreti di concessione.

     3. L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 48/1978 è abrogato.

 

     Art. 2. [1]

     1. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili la cui proprietà non risulti acquisita in capo all'Ente procedente, limitatamente alle opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino ultimate e la pubblica utilità scaduta senza che siano state completate le pratiche espropriative.

     2. Ai fini di cui al comma 1 è fissato in anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative [2].

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 31 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi dall'art. 96 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e l’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13..