§ 6.4.207 - L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.
Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:12/02/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Norme relative al sistema delle autonomie locali).
Art. 2.  (Definizione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni di Erto e Casso e di Vajont).
Art. 3.  (Disposizioni in materia elettorale).
Art. 4.  (Concessione del titolo di Città).
Art. 5.  (Integrazione dell’articolo 3, comma 26, della legge regionale 4/2001).
Art. 6.  (Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l’attività).
Art. 7.  (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali).
Art. 8.  (Interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole).
Art. 9.  (Norme finanziarie).


§ 6.4.207 - L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.

Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

(B.U. 19 febbraio 2003, n. 8).

 

Art. 1. (Norme relative al sistema delle autonomie locali).

     1. All’articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (legge finanziaria 2002) dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75.».

     2. Il comma 44 dell’articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

     «44. Per le finalità di cui al comma 43 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.».

     3. Il comma 46 dell’articolo 3 della legge regionale 3/2002 è sostituito dal seguente:

     «46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.».

     4. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all’articolo 3, comma 14, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l’abrogazione prevista nel secondo periodo deve intendersi operata nei confronti delle sole norme della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), in contrasto o sostituite dalla disciplina di cui all’articolo 3, comma 13, della legge regionale 13/2002, e, in particolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 e del comma 2 dell’articolo 22.

 

     Art. 2. (Definizione dei rapporti patrimoniali fra i Comuni di Erto e Casso e di Vajont).

     1. I rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont, per la parte non ancora definita alla data del 31 agosto 2000, vengono definiti secondo il seguente criterio:

     a) il 65 per cento del valore dei beni ancora da assegnare è attribuito al Comune di Erto e Casso;

     b) il 35 per cento del valore dei beni ancora da assegnare è attribuito al Comune di Vajont.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia elettorale). [1]

     1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali e referendarie obbligatorie a carico dell’Amministrazione regionale, anticipate dai Comuni e non rientranti in assegnazioni forfetarie, i Comuni devono presentare, entro tre mesi dallo svolgimento della consultazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’importo della spesa anticipata.

     2. L’Amministrazione regionale ha facoltà di chiedere l’esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

     3. [L’articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (legge elettorale regionale), come da ultimo modificato dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 2/1998, è sostituito dal seguente:

     «Art. 51.

     1. Le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o da società.

     2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione su presentazione, entro tre mesi dalla data della votazione, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune attestante l’importo della spesa anticipata. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un’assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

     a) 1,81 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

     b) 1,81 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

     c) 1,81 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

     3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’indice delle variazioni del costo della vita desumibile dagli indici ISTAT. Il primo aggiornamento ha luogo il 1° gennaio 2008.»] [2].

     4. La Regione può provvedere all’automatizzazione, mediante l’impiego integrato di strumenti informatici e telematici, degli adempimenti collegati ai procedimenti elettorali e referendari di propria competenza.

 

     Art. 4. (Concessione del titolo di Città).

     1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali, può essere concesso, ai Comuni che ne facciano richiesta, il titolo di «Città», dopo che siano state verificate le condizioni previste dal comma 2.

     2. Il titolo di «Città» può essere concesso ai Comuni particolarmente importanti sotto il profilo storico-culturale, demografico e socio-economico, che rappresentino poli di gravitazione nell’ambito del territorio circostante, nel cui territorio siano presenti insediamenti produttivi, industriali, turistici, storico-archeologici o commerciali di rilevanza nazionale o internazionale.

     3. Il Consiglio comunale delibera la richiesta di concessione del titolo di «Città»; tale deliberazione, corredata di una relazione illustrativa dell’esistenza delle particolari condizioni richieste per la concessione del titolo medesimo, è inoltrata al Presidente della Regione, per il tramite della Direzione regionale per le autonomie locali.

     4. I Comuni della Regione che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto il titolo di «Città», mantengono tale titolo.

 

     Art. 5. (Integrazione dell’articolo 3, comma 26, della legge regionale 4/2001). [3]

     1. Gli strumenti di rilevazione e i beni tecnologici e informatici messi a disposizione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno in forza delle convenzioni stipulate in applicazione dell’articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), sono trasferiti in proprietà alle medesime Amministrazioni dello Stato, qualora ne facciano richiesta.

 

     Art. 6. (Estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui sia cessata l’attività).

     1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell’attività sono dichiarate estinte con decreto del direttore del Servizio dell’Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 7. (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali).

     1. Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l’irrogazione da parte dell’ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.

 

     Art. 8. (Interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). [4]

     1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno ai soggetti disabili e in particolare per incrementare la quantità di ore di sostegno, per i medesimi soggetti, nell’ambito della scuola dell’infanzia, dell’obbligo e secondaria superiore, l’Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse finanziarie a disposizione della competente autorità scolastica regionale.

     2. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale all’istruzione e alla cultura, e il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, stipulano una specifica intesa che individua l’incremento delle dotazioni orarie attivabili per il sostegno ai soggetti disabili, le istituzioni scolastiche interessate da tale incremento, nonché le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, all’Ufficio scolastico medesimo.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie). [5]

     1. In relazione al disposto di cui all’articolo 1, comma 2, la denominazione del capitolo 1676 dell’unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 è modificata mediante sostituzione delle parole iniziali da «Contributi» a «con più di» con le seguenti: «Incentivi ai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a».

     2. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.42.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003 - 2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5044 (1.1.151.2.06.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 42 - Servizio dell’istruzione e della ricerca - con la denominazione di «Contributo all’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per il potenziamento delle azioni di sostegno a soggetti disabili nelle scuole dell’infanzia, dell’obbligo e secondaria superiore». Nella denominazione dell’unità previsionale di base la locuzione «alle famiglie sui costi» è sostituita con la locuzione «a sostegno». 3. All’onere di 550.000 euro derivante dal comma 2, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico agli stessi allegato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[2] Comma abrogato dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 8, comma 28, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.