§ 1.2.8 - Legge Regionale 27 marzo 1968, n. 20.
Legge elettorale regionale. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:27/03/1968
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti
Art. 2.      Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali, rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di [...]
Art. 3.      1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni
Art. 4.      Il Presidente della Corte d'appello di Trieste costituisce entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque [...]
Art. 5.      Il Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione, costituisce, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, [...]
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7.      1. Il deposito del contrassegno, del documento di programma per la legislatura e della dichiarazione di collegamento deve essere effettuato dal rappresentante del partito o del gruppo politico o [...]
Art. 8.      Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11.      La presentazione delle liste si effettua per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista
Art. 14.      L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o nel caso in cui sia stato presentato reclamo, entro il giorno successivo a quello [...]
Art. 15.      1. Le cancellerie della Corte d'appello di Trieste e dei Tribunali presso i quali è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale restano aperte quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.      Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve consegnare agli elettori il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il [...]
Art. 19.      Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal [...]
Art. 20.      1. Le commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali trasmettono ai Sindaci dei Comuni della regione le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della [...]
Art. 21.      Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione
Art. 22. 
Art. 23.      Previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. Gli uffici di [...]
Art. 24.      Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono [...]
Art. 25. 
Art. 26.      I Presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, tra i magistrati, gli avvocati e procuratori [...]
Art. 27. 
Art. 28.      Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che siano almeno in possesso di un titolo di [...]
Art. 29.      Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario
Art. 30.      L'onorario ed il trattamento di missione, per i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le elezioni della [...]
Art. 31.      L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate
Art. 32.      Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario, e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i [...]
Art. 33.      Le votazioni e le operazioni di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione si svolgono secondo le disposizioni, in quanto siano applicabili, degli articoli 42 e seguenti del T.U. 30 marzo [...]
Art. 34.      Gli elettori, di cui agli articoli 48 e 49 del suddetto testo unico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa [...]
Art. 35. 
Art. 35 bis. 
Art. 36.      1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti contenenti i risultati della [...]
Art. 37.      Sciolta l'adunanza, il Presidente dell'Ufficio elettorale o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente esemplare del verbale con [...]
Art. 38. 
Art. 39.      1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo [...]
Art. 40.      L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate
Art. 41.      Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto [...]
Art. 42.      1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo 41 alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione [...]
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45.      Il Consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione [...]
Art. 46.      Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine [...]
Art. 47.      Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno
Art. 48.      E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri
Art. 48 bis.      1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale possono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi del Comune e della Provincia
Art. 48 ter.      1. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni del Consiglio regionale con l'elezione degli organi del Comune e della Provincia, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni che non fanno [...]
Art. 49.      1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 50.      Fino a quando non saranno operanti gli Uffici elettorali della regione, le competenze spettanti all'Assessorato regionale degli Enti locali continueranno ad essere esercitate dalle Prefetture [...]
Art. 51. 
Art. 52.      Le spese per la prima attuazione della presente legge in occasione della prossima elezione del Consiglio regionale, previste in lire 840 milioni, faranno carico al capitolo 441 dello stato di [...]
Art. 52 bis. 
Art. 53.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.2.8 - Legge Regionale 27 marzo 1968, n. 20. [1]

Legge elettorale regionale. [2]

(B.U. 28 marzo 1968, n. 20).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

     L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

     Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire una preferenza nei modi stabiliti dalla presente legge [3].

 

     Art. 2.

     Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali, rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.

     Il Comune di Vajont, istituito con legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, fa parte della circoscrizione di Pordenone. Il Comune di Erto e Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone ed il Comune di Forgaria nel Friuli è aggregato alla circoscrizione di Udine [4].

     Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, al solo fine della utilizzazione dei voti residui.

     Il numero dei Consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, calcolati in ogni circoscrizione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica.

 

TITOLO II

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

 

     Art. 3.

     1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

     2. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale, con decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di cui al comma 1.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale provvede alla distribuzione dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale e fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenere non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

     4. Il giorno stesso della pubblicazione del decreto di cui al comma 2, l'Assessore regionale per le autonomie locali ne cura la comunicazione al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello di Trieste, ai Presidenti dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone, ai Prefetti, ai Sindaci dei Comuni della regione ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.

     5. I Sindaci dei Comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi, di ripartizione dei seggi e di fissazione della data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, con apposito manifesto che deve essere affisso all'albo pretorio e nei luoghi consueti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

     6. Il manifesto di cui al comma 5 è predisposto e fornito dall'Assessore regionale per le autonomie locali [5].

 

     Art. 4.

     Il Presidente della Corte d'appello di Trieste costituisce entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'Ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente. Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di Segretario dell'Ufficio.

     L'Ufficio centrale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso, sentito l'Assessore regionale agli Enti locali.

 

     Art. 5.

     Il Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione, costituisce, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale composto di tre magistrati dei quali uno con funzioni di Presidente. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di Segretario dell'Ufficio.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente dell'Ufficio stesso, sentito o l'Assessore regionale agli Enti locali.

 

     Art. 6. [6]

     1. I partiti o i gruppi politici, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico.

     2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

     3. Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati da partiti diversi. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

     4. E' comunque ammessa la presentazione congiunta da parte di partiti o gruppi politici, che notoriamente fanno uso di determinati simboli, di un contrassegno comune recante parti di simboli di quei partiti o gruppi politici.

     5. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma 1, i partiti o i gruppi politici depositano anche il documento di programma per la legislatura.

     6. Il documento di programma è sottoscritto dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario nazionale.

     7. Ciascun partito o gruppo politico ha inoltre facoltà di collegare la lista individuata dal proprio contrassegno e presentata nelle singole circoscrizioni elettorali, con quelle presentate nelle stesse circoscrizioni elettorali da uno o più partiti o gruppi politici.

     8. Ciascun partito o gruppo politico che si avvale della facoltà di cui al comma 7 deve presentare il medesimo programma di cui al comma 5 e proporlo per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione.

     9. I partiti o i gruppi politici possono depositare lo stesso documento di programma per la legislatura anche se non collegati fra loro.

     10. Ciascun partito o gruppo politico che intende collegarsi allega al contrassegno la dichiarazione di collegamento sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o del segretario regionale con l'indicazione dei partiti o gruppi politici con i quali effettua il collegamento e con la dichiarazione di accettazione degli stessi.

 

          Art. 6 bis. [7]

 

     Art. 7.

     1. Il deposito del contrassegno, del documento di programma per la legislatura e della dichiarazione di collegamento deve essere effettuato dal rappresentante del partito o del gruppo politico o da persona da lui delegata con atto autenticato nella firma da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     2. I contrassegni devono essere depositati in sei esemplari anche a colori.

     3. La cancelleria della Corte d'appello di Trieste accerta l'identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita della delega richiesta al comma 1, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso [8].

 

     Art. 8.

     Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

     Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

     I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

 

          Art. 8 bis. [9]

 

     Art. 9. [10]

     All'atto del deposito del contrassegno, presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato nella firma da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

     Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d'appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

     Art. 10. [11]

     1. Per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le liste dei candidati debbono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione.

     2. Per i partiti o gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali o che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

     3. La procedura prevista dal comma 2 si applica anche ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.

     4. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

     5. I nomi dei candidati debbono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

     6.La candidatura deve essere accettata con dichiarazione autenticata nella firma da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

     7. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     8. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

     9. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

 

     Art. 10 bis. [12]

     1. All'atto della presentazione delle liste di candidati, gli appartenenti alla minoranza slovena che intendono concorrere all'attribuzione dell'eventuale seggio da individuare secondo modalità da disciplinare con successiva legge regionale, dichiarano la propria appartenenza alla minoranza stessa, presentando, contestualmente alla dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 10, comma 6, una dichiarazione di sostegno individuale sottoscritta da un minimo di 150 a un massimo di 225 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione che dichiarino, a loro volta, la propria appartenenza alla minoranza slovena. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo la dichiarazione deve essere sottoscritta da un minimo di 110 a un massimo di 165 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

     2. Possono sottoscrivere la dichiarazione di cui al comma 1 anche gli elettori che firmino, in base al comma 1 dell'articolo 10, per una lista purché sia la medesima del candidato appartenente alla minoranza slovena.

     3. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate ai sensi del comma 4 dell'articolo 10.

     4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di cui al comma 1.

     5. La dichiarazione di cui al comma 1, così come i certificati, singoli o collettivi, attestanti che i sottoscrittori sono iscritti alle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, devono essere presentati congiuntamente all'accettazione della candidatura, formandone parte integrante.

 

     Art. 11.

     La presentazione delle liste si effettua per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 del tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori ovvero da una delle persone indicate al secondo comma dell'articolo 10. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati [13].

     La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

     La firma degli elettori indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con la specificazione del Comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto [14].

     Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi.

     La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 17 della presente legge.

     La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata a' sensi dell'articolo 9, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

     Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

 

     Art. 12. [15]

     1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

     a) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'articolo 9;

     b) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste;

     c) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate dall'articolo 10, comma 2, e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;

     d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 10, comma 7;

     e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione;

     f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

     2. I delegati di ogni lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

     3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito.

     4. (Omissis).

 

     Art. 13.

     Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

     Contro l'eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro 24 ore dalla 4 comunicazione, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Nella stessa giornata, il predetto Ufficio trasmette all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni.

     L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi e provvede contemporaneamente a comunicare le proprie decisioni ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

     Art. 14.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o nel caso in cui sia stato presentato reclamo, entro il giorno successivo a quello di comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

     1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

     2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

     3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

     4) trasmette immediatamente agli Uffici per le autonomie locali territorialmente competenti le liste definitive con i relativi contrassegni [16].

 

     Art. 15.

     1. Le cancellerie della Corte d'appello di Trieste e dei Tribunali presso i quali è costituito l'Ufficio centrale circoscrizionale restano aperte quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 per gli adempimenti di rispettiva competenza [17].

 

     Art. 16. [18]

     1. L'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla stampa delle schede di votazione e del manifesto contenente, per ciascuna circoscrizione, le liste con i relativi contrassegni ed i numeri d'ordine.

     2. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al comma 1 con i colori del contrassegno depositato presso la cancelleria della Corte d'appello di Trieste ai sensi dell'articolo 6.

     3. (Omissis).

     4. Il manifesto di cui al comma 1 è trasmesso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione elettorale interessata, per la pubblicazione all'Albo pretorio e nei luoghi consueti, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso debbono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

 

     Art. 17. [19]

     Con la dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nella firma da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 11, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio centrale regionale due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione, che sappiano leggere e scrivere.

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione .

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, la quale ne rilascia ricevuta.

     Per lo svolgimento dei loro compiti i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dai delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio o uno degli altri soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 nell'autenticare la firma dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

     Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

     Il Presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 18.

     Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco di ciascun Comune della Regione deve consegnare agli elettori il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

     Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'Ufficio comunale, tramite il Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

 

     Art. 19.

     Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal terzo giorno antecedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che a tal fine rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

     Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

     Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente il Presidente del Comitato regionale territoriale di controllo, a richiesta del Presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale, o previ sommari accertamenti, d'ufficio, invia apposito commissario presso il Comune per la distribuzione dei certificati stessi [20].

 

     Art. 20.

     1. Le commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali trasmettono ai Sindaci dei Comuni della regione le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi [21].

 

     Art. 21.

     Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticata dalla commissione o dalla sottocommissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione [22];

     3) L'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

     4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

     5) i verbali di nomina degli scrutatori;

     6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 17, secondo comma, della presente legge [23];

     7) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dall'Assessorato regionale degli Enti locali, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

     8) due urne;

     9) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

     10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;

     11) gli stampati ufficiali ed il pacco della cancelleria, occorrenti per il funzionamento della sezione.

     Il Presidente dell'Ufficio elettorale segnala tempestivamente al Sindaco le eventuali deficienze del materiale consegnato. In questo caso, il Sindaco provvede immediatamente.

 

     Art. 22. [24]

     1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura dell'Assessore regionale per le autonomie locali, con le caratteristiche essenziali dei modelli A e B in allegato alla presente es legge; riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

     2. Accanto ad ogni singolo contrassegno va lasciato uno spazio per l'espressione del voto di preferenza dell'elettore. Sono vietati altri segni ed indicazioni.

     3. I pacchi contenenti le schede debitamente piegate sono consegnati al Sindaco non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

 

     Art. 23.

     Previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. Gli uffici di Prefettura provvedono ad inviare ai Sindaci, non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.

 

     Art. 24.

     Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

     Trascorso inutilmente il termine fissato dal primo comma, ogni elettore può ricorrere al Presidente del Comitato regionale territoriale di controllo il quale provvede a fare eseguire le operazioni necessarie a mezzo di apposito commissario che può essere nominato anche d'ufficio [25].

 

     Art. 25. [26]

     In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente, e da un segretario.

 

     Art. 26.

     I Presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, tra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, nonchè tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai ed i vicepretori onorari. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

     Qualora la designazione di alcuni Presidenti di seggio non possa essere operata nell'ambito delle categorie suddette, il Presidente della Corte d'appello nomina quei cittadini che risultino idonei all'ufficio, purchè in possesso almeno del diploma di istruzione media di secondo grado, valendosi anche dell'elenco previsto dall'articolo 35 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

     Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei Presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

     In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la Presidenza il Sindaco o un suo delegato.

     Delle designazioni è data immediata notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vicecancellieri e segretari degli Uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

     Art. 27. [27]

     1. La nomina degli scrutatori è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

 

     Art. 28.

     Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che siano almeno in possesso di un titolo di studio corrispondente al diploma di licenza dell'attuale scuola media, istituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859. La scelta è operata preferibilmente nell'ambito delle categorie seguenti:

     1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

     2) notai;

     3) impiegati e pensionati dello Stato o degli Enti locali;

     4) ufficiali giudiziari.

 

     Art. 29.

     Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

     a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

     b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

     c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

     d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti [28];

     e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

     f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

     g) tutti i dipendenti della Regione e degli Enti regionali [29].

 

     Art. 30.

     L'onorario ed il trattamento di missione, per i componenti degli Uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai Comuni, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le elezioni della Camera dei deputati.

     A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136 [30].

 

     Art. 31.

     L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore che assume le funzioni di vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

     Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 32.

     Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario, e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

     Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 29 della presente legge.

 

TITOLO III

VOTAZIONE E SCRUTINIO

 

     Art. 33.

     Le votazioni e le operazioni di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione si svolgono secondo le disposizioni, in quanto siano applicabili, degli articoli 42 e seguenti del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati [31].

 

     Art. 34.

     Gli elettori, di cui agli articoli 48 e 49 del suddetto testo unico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, purchè nel territorio della Regione e sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

     I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel Comune dove si trovano, purchè nel territorio della Regione, con le modalità di cui all'articolo 50 del citato testo unico.

     I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico stesso e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione [32].

     I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione [33].

 

     Art. 35. [34]

     1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     2. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno con la matita sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. L'elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza.

     3. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

     4. Il numero delle preferenze consentite è di una in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della Regione.

     5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome del candidato preferito. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

     6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

     7. Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al punto 2) dell'articolo 14, sia in testa alla lista votata.

     8. Si considera efficace la preferenza espressa nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, qualora la stessa si riferisca ad un candidato compreso nella lista medesima.

     9. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista di altra circoscrizione. E altresì inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

     10. E' nulla la preferenza nella quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

     11. Le preferenze sono altresì nulle qualora le stesse siano espresse in eccedenza rispetto al numero stabilito.

     12. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per un candidato compreso in una soltanto delle liste, il voto viene attribuito alla lista cui appartiene il candidato, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11.

     13. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 11, purché il candidato indicato sia incluso nella lista cui il contrassegno si riferisce.

 

     Art. 35 bis. [35]

     1. Nelle operazioni di scrutinio, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia il contrassegno della lista per la quale è dato il voto, nonché il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza e passa quindi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

     2. Il segretario proclama i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

     3. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

     4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

     5. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 e dall'articolo 70 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 36.

     1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio che fa rimettere subito, tramite il Comune, rispettivamente all'Ufficio per le autonomie locali per l'inoltro alla Presidenza della Giunta regionale ed alla Prefettura competente per territorio [36].

 

     Art. 37.

     Sciolta l'adunanza, il Presidente dell'Ufficio elettorale o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al terzo comma dell'art. 72 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

     L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

     Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73 del citato testo unico è subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al Pretore, il quale accerta l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma, e redige verbale della consegna.

     Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel I e nel II comma del presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

 

     Art. 38. [37]

     1. Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

     a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, osservando le disposizioni degli articoli 35 e 35 bis, nonché, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 67, 68, 70, 71, 72, 74 e 75 del T.U. 361/1957;

     b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo

- viene allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 41, quarto

comma. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere

rimesso alla segreteria del Comune, dove ha sede la sezione;

     c) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera b), ottenuti da ogni lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

     d) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ogni lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più 2 ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle diverse liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto rideterminando il divisore togliendovi una unità;

     e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inutilizzati per mancanza di candidati;

     f) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, distintamente per ogni lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

     g) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi della lettera b);

     h) determina la graduatoria dei candidati di ogni lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

     i) (Omissis).

     2. L'estratto del verbale di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale .

 

     Art. 39.

     1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h), quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

     2. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia ai consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione e ne dà immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alla Prefettura territorialmente competente.

     3. Dell'avvenuta proclamazione è data conoscenza al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 44, comma 5 [38].

 

     Art. 40.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate.

     Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera b) circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza [39].

     Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste della circoscrizione. Nessun elettore può entrare armato.

     L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, il com partimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 41.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonchè il numero dei voti residuati di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato.

     Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ogni lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 38 [40].

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, debbono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 42.

     1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo 41 alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alla Prefettura territorialmente competente [41].

 

     Art. 43. [42]

     1. L'Ufficio centrale regionale ricevuti, da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, gli estratti dei verbali di cui all'articolo 38, comma 1, lettera f), procede entro 24 ore alle seguenti operazioni:

     a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

     a bis) determina la cifra elettorale totale di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. La cifra elettorale totale è data dalla somma delle cifre elettorali ottenute dalle liste nelle singole circoscrizioni ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c). Successivamente procede al calcolo della percentuale elettorale di ciascuna lista avente lo stesso contrassegno; a tal fine divide la rispettiva cifra elettorale totale per il totale dei voti validi e moltiplica il risultato per cento;

     b) determina per ogni lista il numero di voti residuali. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno che abbiano ottenuto una percentuale elettorale uguale o superiore a quattro e mezzo su base regionale e che siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali;

     c) assegna ai predetti gruppi di liste i seggi di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;

     d) divide, poi, la somma dei voti residuali di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ogni gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste che abbiano avuto maggiori voti residuali; a parità dl voti residuali si procede a sorteggio.

     2. I seggi spettanti a ogni gruppo di liste sono attribuiti alle liste nelle circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuali di ogni lista e si divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale .

     3. Qualora in una circoscrizione elettorale fosse assegnato un seggio a una lista i cui candidati di lista fossero stati già tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione elettorale proseguendo nella graduatoria di cui al comma 2.

     4. (Omissis).

     5. (Omissis).

     6. L'Ufficio centrale regionale comunica immediatamente agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione ai quali sono attribuiti i seggi.

     7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Trieste.

     8. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale rimette subito copia integrale del verbale di cui al comma 7 alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alle Prefetture della regione.

 

     Art. 44. [43]

     1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, seguendo la graduatoria di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h), il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia ai Consiglieri risultati eletti l'attestato dell'avvenuta proclamazione e ne dà immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed al la Prefettura territorialmente competente.

     5. Delle proclamazioni di cui al comma 1 dell'articolo 39 ed al comma 1 del presente articolo è data notizia ufficiale al pubblico dal Presidente della Giunta regionale mediante apposito manifesto da affiggere, a cura del Sindaco, all'albo pretorio e nei luoghi consueti di ciascun Comune.

 

     Art. 45.

     Il Consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il Consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

 

     Art. 46.

     Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri, tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h) [44].

     La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

 

     Art. 47.

     Al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

     In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

     La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria del Consiglio, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

     Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni, per vizi delle operazioni elettorali.

 

     Art. 48.

     E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

 

TITOLO III BIS [45]

NORME DI COORDINAMENTO PER IL CONTEMPORANEO

SVOLGIMENTO DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO

REGIONALE CON L'ELEZIONE DEGLI ORGANI

DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

 

     Art. 48 bis.

     1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale possono aver luogo contemporaneamente all'elezione per il rinnovo degli organi del Comune e della Provincia.

     2. La contemporaneità delle elezioni è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     3. Si osservano le norme concernenti l'elezione del Consiglio regionale quanto:

     a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;

     b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;

     c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione degli orari di votazione e di scrutinio.

     4. Le funzioni dell'Ufficio di sezione sono svolte da quello costituito per l'elezione del Consiglio regionale.

     5. Le operazioni di scrutinio concernenti l'elezione degli organi del Comune e della Provincia sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio del Consiglio regionale.

 

     Art. 48 ter.

     1. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni del Consiglio regionale con l'elezione degli organi del Comune e della Provincia, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni che non fanno carico alla Regione sono ripartite in parti eguali tra gli enti interessati alle consultazioni, con conseguente proporzionale riduzione dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 51, comma 2.

     2. Sono comunque a carico della Regione le spese per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del Comune e delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione delle buste dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori dal normale orario di lavoro.

     3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, tutte le spese inerenti all'attuazione dell'elezione dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi Comuni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 49.

     1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     2. Si applicano, inoltre, ai sensi dell'articolo 50 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, i Titoli II e IV della legge stessa [46].

 

     Art. 50.

     Fino a quando non saranno operanti gli Uffici elettorali della regione, le competenze spettanti all'Assessorato regionale degli Enti locali continueranno ad essere esercitate dalle Prefetture territorialmente competenti, previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell'interno per ogni elezione del Consiglio regionale. L'Assessorato regionale degli Enti locali provvederà però agli adempimenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 4 ed al secondo comma dell'art. 5 [47].

 

     Art. 51. [48]

     1. Le spese per lo svolgimento delle elezioni regionali sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o da società.

     2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione su presentazione, entro tre mesi dalla data della votazione, di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Comune attestante l’importo della spesa anticipata. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un’assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

     a) 1,81 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

     b) 1,81 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

     c) 1,81 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni.

     3. In occasione di ogni elezione per il rinnovo degli organi regionali, gli importi di cui al comma 2 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell’indice delle variazioni del costo della vita desumibile dagli indici ISTAT. Il primo aggiornamento ha luogo il 1° gennaio 2008.

 

     Art. 52.

     Le spese per la prima attuazione della presente legge in occasione della prossima elezione del Consiglio regionale, previste in lire 840 milioni, faranno carico al capitolo 441 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

     Le spese per le successive elezioni regionali verranno fronteggiate con il fondo che di volta in volta verrà iscritto nell'apposito capitolo del bilancio regionale relativo ai singoli esercizi finanziari nel corso dei quali si svolgono elezioni regionali [49].

 

     Art. 52 bis. [50]

     1. L'articolo 10 bis troverà applicazione a seguito dell'approvazione di specifica legge regionale.

 

     Art. 53.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabelle

(Omissis).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 91 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 28.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27.

[5] Articolo già modificato dagli artt. 3 e 4 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27, dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 1978, n. 22 e successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27, ora abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[8] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27, ora abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[10] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[11] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[13] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1983, n. 34.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[15] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[16] Numero sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[18] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[19] Articolo già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1978, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[20] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[22] Numero così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[23] Numero così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 1978, n. 22.

[24] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 12 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[25] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 aprile 1973. n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[26] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[28] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 17 aprile 1973 n. 27.

[29] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 17 aprile 1973 n. 27.

[30] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 1978, n. 22.

[31] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[32] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 8 aprile 1978, n. 22.

[33] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 8 aprile 1978, n. 22.

[34] Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[35] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[36] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[37] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e così successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[38] Articolo già modificato dagli artt. 10 e 11 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[39] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[40] Comma così sostituito dall'art 22 della L R. 27 agosto 1992, n. 27.

[41] Articolo già sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[42] Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27 e così successivamente modificato dall'art. 19 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[43] Articolo sostituito dall'art. 25 della L.R 27 agosto 1992, n. 27 e così successivamente modificato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[44] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[45] Titolo inserito dall'art. 21 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27.

[48] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1992, n. 27, modificato dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 1992 n. 37 e dall'art. 22 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 aprile 1973, n. 27.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 23 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 2.