§ 4.2.64 - D.P.G.R. 23 marzo 1984, n. 0192.
Regolamento dei lavori del Comitato tecnico regionale (legge regionale 24 luglio 1982, n. 45).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:23/03/1984
Numero:0192


Sommario
Art. 1.      Il Comitato tecnico regionale esercita le funzioni consultive previste dall'art. 31 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Art. 2.      Il Comitato tecnico regionale opera nell'ambito delle competenze previste dalle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22, 24 luglio 1982, n. 45, 24 gennaio 1983, n. 11 e delle altre leggi che ad [...]
Art. 3.      I progetti o gli strumenti urbanistici che devono essere sottoposti all'esame del Comitato tecnico regionale, corredati dagli elaborati tecnici e dalla documentazione prescritta, sono trasmessi, [...]
Art. 4.      I progetti da sottoporre all'esame delle Sezioni, 1ª, 3ª, 4ª, 5ª dovranno essere inviati in 3 copie, ed ogni elaborato, oltre alla firma del progettista, dovrà riportare l'attestazione degli [...]
Art. 5.      Tutti gli atti saranno inviati dalle Direzioni regionali interessate ai dipendenti servizi tecnici i quali cureranno l'istruttoria preliminare per accertare la completezza della documentazione [...]
Art. 6.      Il Presidente designa il Relatore o la Commissione relatrice.
Art. 7.      Sui progetti e strumenti urbanistici le Sezioni potranno:
Art. 8.      Il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite od a più sezioni congiunte è presieduto dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, funge da vicepresidente il Direttore regionale dei lavori [...]
Art. 9.      La Convocazione della Sezione è disposta dal Presidente con invito contenente la data e l'ordine del giorno della seduta, da recapitare, di norma, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la [...]
Art. 10.      Per la validità delle sedute della Sezione, delle Sezioni riunite e delle Sezioni congiunte è richiesta la presenza di più della metà dei componenti.
Art. 11.      I pareri di competenza sono validamente espressi col voto della maggioranza dei presenti.
Art. 12.      Quando un membro del Comitato è assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente.
Art. 13.      Il Segretario del Comitato funge anche da Segretario del Comitato a più Sezioni congiunte.
Art. 14.      Il verbale della seduta e il parere espresso saranno sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario, che curerà inoltre la datazione e la numerazione del parere.
Art. 15.      Il Presidente del Comitato potrà invitare alle riunioni della Sezione, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o ufficio regionale interessato all'argomento, o, per problemi di [...]


§ 4.2.64 - D.P.G.R. 23 marzo 1984, n. 0192.

Regolamento dei lavori del Comitato tecnico regionale (legge regionale 24 luglio 1982, n. 45).

(B.U. 2 luglio 1984, n. 55).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

     VISTO l'art. 51 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 con il quale viene abrogata la legge regionale 13 aprile 1978, n. 24;

     VISTO l'art. 29 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 che istituisce presso la Direzione regionale dei lavori pubblici il Comitato tecnico regionale articolato in cinque sezioni e fissa le modalità per l'adozione, da parte del Comitato stesso, di un apposito Regolamento dei lavori;

     VISTO il proprio decreto 15 marzo 1983, n. 0112/Pres. con il quale sono state costituite le cinque sezioni del Comitato tecnico regionale a termini dell'art. 30 della medesima legge;

     VISTO il verbale del Comitato tecnico regionale riunitosi in data 24 marzo 1983, in seduta a Sezioni riunite, durante la quale è stato adottato lo schema del Regolamento dei lavori;

     RITENUTO di approvare tale Regolamento eliminando il II comma dell'art. 13 in quanto questo regolamenta il funzionamento della Segreteria del Comitato in oggetto in modo difforme da quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 e delle norme di carattere generale in materia;

     RILEVATO che tale modifica costituisce un mero adeguamento a norme di legge e pertanto non appare necessario che il Comitato tecnico regionale a Sezioni riunite si pronunci in proposito;

     VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 19 ottobre 1983, n. 5104 e 14 marzo 1984, n. 1051;

 

DECRETA

 

     E' approvato il Regolamento dei lavori del Comitato tecnico regionale previsto dall'art. 29 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

 

REGOLAMENTO

dei lavori del Comitato tecnico regionale (legge regionale 24 luglio 1982,

n. 45)

 

Art. 1.

     Il Comitato tecnico regionale esercita le funzioni consultive previste dall'art. 31 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

     Art. 2.

     Il Comitato tecnico regionale opera nell'ambito delle competenze previste dalle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22, 24 luglio 1982, n. 45, 24 gennaio 1983, n. 11 e delle altre leggi che ad esse fanno riferimento.

 

     Art. 3.

     I progetti o gli strumenti urbanistici che devono essere sottoposti all'esame del Comitato tecnico regionale, corredati dagli elaborati tecnici e dalla documentazione prescritta, sono trasmessi, dagli Enti-Uffici interessati:

     - alla Direzione regionale dei lavori pubblici per le materie di competenza delle Sezioni 1ª e 3ª;

     - alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e dei traffici, dei porti e delle attività emporiali per le materie di competenza della Sezione 4ª;

     - alla Direzione regionale delle foreste per le materie di competenza della Sezione 5ª;

     - al Servizio della pianificazione urbana della Direzione regionale dei lavori pubblici per le materie di competenza della Sezione 2ª.

     Dalla data del timbro di ricevimento, decorrerà il termine di 60 giorni come previsto dall'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45; qualora siano rappresentate esigenze istruttorie, il parere sarà comunicato entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.

     Dalla data del timbro di ricevimento, decorrerà altresì, relativamente alla materia urbanistica, il periodo di 6 mesi come previsto dall'art. 31 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

     I termini del presente articolo sono tempestivamente comunicati agli Enti-Uffici interessati.

 

     Art. 4.

     I progetti da sottoporre all'esame delle Sezioni, 1ª, 3ª, 4ª, 5ª dovranno essere inviati in 3 copie, ed ogni elaborato, oltre alla firma del progettista, dovrà riportare l'attestazione degli estremi dell'eventuale atto deliberativo di adozione, sottoscritta dal Segretario comunale o dal Segretario dell'Ente.

     Gli strumenti urbanistici dovranno essere inviati in 4 copie, ed ogni elaborato, oltre alla firma del progettista, dovrà riportare l'attestazione degli estremi dell'atto deliberativo di adozione, sottoscritta dal segretario comunale e vistata dal Sindaco.

 

     Art. 5.

     Tutti gli atti saranno inviati dalle Direzioni regionali interessate ai dipendenti servizi tecnici i quali cureranno l'istruttoria preliminare per accertare la completezza della documentazione sotto il profilo tecnico- amministrativo.

     In caso di carenza di documentazione, gli stessi servizi tecnici provvederanno a richiedere quanto necessario per le esigenze istruttorie.

     Nel caso di atti non soggetti all'esame del Comitato tecnico regionale, quali le varianti non ritenute sostanziali o gli atti erroneamente trasmessi, il Direttore del Servizio tecnico restituirà gli atti stessi all'Ente-Ufficio interessato per il tramite della rispettiva Direzione regionale e nel contempo informerà per conoscenza i competenti Uffici periferici.

     I Direttori dei servizi tecnici, conclusa l'istruttoria di propria competenza, richiederanno, anche in maniera informale, alla Segreteria, con riguardo ai termini della legge regionale n. 45/1982, di convocare la Sezione del Comitato allegando l'elenco degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

     Gli atti con le relative risultanze istruttorie, verranno, di norma, trasmessi, dal Direttore del Servizio tecnico competente alla Segreteria della Sezione, oppure trattenuti a disposizione presso il Servizio tecnico, almeno 5 giorni prima della seduta, per l'eventuale consultazione da parte dei componenti.

 

     Art. 6.

     Il Presidente designa il Relatore o la Commissione relatrice.

     Il Relatore o la Commissione relatrice potranno essere coadiuvati dai funzionari che hanno curato l'istruttoria.

 

     Art. 7.

     Sui progetti e strumenti urbanistici le Sezioni potranno:

     - indicare agli Uffici, in sede d'istruttoria, modalità di analisi dei progetti e strumenti proposti;

     - sentire in fase istruttoria od eventualmente nel corso delle sedute della Sezione, gli amministratori, anche su loro richiesta, ed i progettisti;

     - richiedere la nomina di studiosi o tecnici particolarmente esperti sugli argomenti da trattare:

     - chiedere il parere di più Sezioni o del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite;

     - sentire i funzionari dei Servizi od Uffici interessati.

 

     Art. 8.

     Il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite od a più sezioni congiunte è presieduto dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, funge da vicepresidente il Direttore regionale dei lavori pubblici.

     Le Sezioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª sono presiedute dall'Assessore regionale ai lavori pubblici.

     La Sezione 5ª è presieduta dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna.

     Le riunioni delle suddette Sezioni sono presiedute, in assenza degli Assessori, rispettivamente dal Direttore regionale dei lavori pubblici e dal Direttore regionale delle foreste, i quali possono delegare un componente della Sezione ad assumere, in caso di assenza dell'Assessore e del Direttore regionale, la presidenza della riunione della Sezione.

 

     Art. 9.

     La Convocazione della Sezione è disposta dal Presidente con invito contenente la data e l'ordine del giorno della seduta, da recapitare, di norma, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per la seduta stessa.

     Il Presidente del Comitato può indire la riunione congiunta di più Sezioni per l'esame di problemi di rilievo interdisciplinare e convocare il Comitato a Sezioni riunite per l'esame di questioni di particolare complessità, che investono la competenza di più Sezioni e richiedono un rapporto conoscitivo interdisciplinare.

 

     Art. 10.

     Per la validità delle sedute della Sezione, delle Sezioni riunite e delle Sezioni congiunte è richiesta la presenza di più della metà dei componenti.

     Nel computo non rientrano coloro che hanno voto consultivo.

 

     Art. 11.

     I pareri di competenza sono validamente espressi col voto della maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

 

     Art. 12.

     Quando un membro del Comitato è assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente.

 

     Art. 13.

     Il Segretario del Comitato funge anche da Segretario del Comitato a più Sezioni congiunte.

 

     Art. 14.

     Il verbale della seduta e il parere espresso saranno sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario, che curerà inoltre la datazione e la numerazione del parere.

     Su ogni elaborato facente parte del progetto, esaminato, verrà apposta una apposita dicitura riportante gli estremi del suddetto parere sottoscritta dal Segretario.

     Per le Sezioni 1ª, 3ª, 4ª, 5ª una copia del parere espresso unitamente ad una copia degli elaborati progettuali verrà inviata, a cura della Segreteria, a:

     - all'Ente - Ufficio interessato, per il seguito di competenza:

     - alla Direzione regionale competente, per essere trattenuta agli atti;

     - all'Ufficio periferico, competente ad esercitare la sorveglianza sui lavori.

     Potrà inoltre venir richiesto che l'Ente comunichi formalmente alla Direzione regionale competente, di aver preso visione delle eventuali prescrizioni, suggerimenti od osservazioni espressi nel parere.

 

     Art. 15.

     Il Presidente del Comitato potrà invitare alle riunioni della Sezione, con voto consultivo, un funzionario della Direzione o ufficio regionale interessato all'argomento, o, per problemi di particolare importanza, studiosi e tecnici particolarmente esperti.