§ 3.10.29 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 66.
Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:02/09/1981
Numero:66


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.» costituito con l'articolo 1 della legge [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 6.500 milioni lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.» [...]
Art. 3.      Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 500 [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di [...]
Art. 7.      Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 [...]
Art. 10.      Ai Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l'Amministrazione [...]
Art. 11.      Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli-Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di [...]
Art. 12.      I limiti e le modalità dell'intervento per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie previste nel precedente articolo 11 verranno stabiliti con decreto dell'Assessore regionale [...]
Art. 13.      Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni ad [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.
Art. 15.      Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981
Art. 16.      Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.
Art. 17.      Per le finalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è autorizzata, per il piano finanziarlo 1981-1983, per i periodo relativo agli esercizi 1982-1983, la spesa complessiva di [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.
Art. 19.      Per le finalità di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, inserito con l'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'articolo 7 [...]
Art. 20.      I Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché il Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e [...]
Art. 21.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.10.29 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 66.

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

CAPO I

Provvedimenti a favore della società finanziaria regionale «Friulia S.p.A.»

e del Fondo di rotazione

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.» costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 16 miliardi.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito, al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 3, Categoria XII, il capitolo 6811 con la denominazione: «Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

- Friulia S.p.A.» e con lo stanziamento complessivo di lire 16 miliardi per

gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l'esercizio

1981.

     Al predetto onere di lire 16 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 48 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l'importo di lire 6.500 milioni lo speciale fondo di dotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A.» costituito con l'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6808 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per i'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 6.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Sul citato capitolo 6808 non potranno più venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59.

 

     Art. 3.

     Al fine di promuovere iniziative economiche in tutto il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva di lire 14 miliardi.

     Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 14 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 48 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 8.500 milioni.

     Detta somma in prima utilizzazione è destinata alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976, al tasso di interesse fissato dal citato articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

     Per le finalità previste dal precedente primo comma è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO II

Rifinanziamento del Capo I della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, in materia di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine

e attrezzature

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue [1]:

 

 

         - esercizio 1981                   Lire   500 milioni

         - esercizio 1982                   Lire 1.000 milioni

         - esercizi dal 1983 al 1985        Lire 1.500 milioni

         - esercizio 1986                   Lire 1.000 milioni

         - esercizio 1987                   Lire   500 milioni

 

 

     La spesa di lire 3.000 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO III

Rifinanziamento dei Capi II e IV della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente «Interventi argenti per il sostegno dei settori produttivi

nelle zone colpite dagli eventi sismici»

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 1.500 milioni e, nell'esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni.

     Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

 

 

         - esercizio 1981                   Lire 1.500 milioni

         - esercizi dal 1982 al 1990        Lire 2.300 milioni

         - esercizio 1991                   Lire   800 milioni

 

 

     La spesa di lire 6.100 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.100 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 6.100 milioni si fa fronte:

     - per lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 51 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

 

     - per le restanti lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzato, per il settore dell'industria, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 400 milioni.

     Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

     La spesa di lire 1.200 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di Ni lire 400 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7846 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO IV

     Rifinanziamento della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35, e

   successive modificazioni ed integrazioni concernente «Contributi per

     l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1969, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981, da utilizzarsi per interventi nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     L'intervento regionale è comunque indirizzato, con priorità, a favore delle imprese che si insediano nei comuni montani terremotati compresi nei territori delle Comunità montane della Carnia, della Val Canale e del Canal del Ferro, del Meduna e del Cellina, dell'Arzino e delle Valli del Natisone.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 7, Categoria XI, viene istituito il capitolo 7863 con la denominazione «Contributi per l'allestimento di nuovi insediamenti industriali in zone montane terremotate» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     All'onere predetto di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 52 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO V

Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Contributi a favore di Comuni e

  Consorzi tra Enti locali territoriali per infrastrutture a servizio di

insediamenti industriali»

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.

     Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

     La spesa di lire 600 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 54 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - per lire 100 milioni, relativi all'esercizio 1981, mediante utilizzo

-  ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile

1976, n. 12 -  della quota di pari importo dell'avanzo finanziario

accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per

l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.

1817 del 4 maggio 1981;

     - per le restanti lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO VI

Contributi a favore dei Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole

imprese industriali della regione ed interventi straordinari a favore di

  società cooperative di produzione e lavoro costituite per la ripresa di

attività produttive

 

     Art. 10.

     Ai Consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione che costituiscono fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad integrazione delle disponibilità di detti «fondi».

     Per le modalità e procedure per la concessione e la liquidazione dei contributi valgono le disposizioni previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

 

     Art. 11.

     Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive nel Friuli-Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un contributo straordinario di lire 300 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine, garantite dal consorzio stesso, effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori rimasti disoccupati a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda di appartenenza.

 

     Art. 12.

     I limiti e le modalità dell'intervento per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie previste nel precedente articolo 11 verranno stabiliti con decreto dell'Assessore regionale all'industria e all'artigianato, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 13.

     Al fine di favorire l'occupazione e la ripresa di attività produttive l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, viene istituito il capitolo 7864 con la denominazione: «Contributi ai Consorzi provinciali garanzia fidi tra le piccole imprese industriali per l'integrazione dei fondi di garanzia collettiva fidi per il credito a medio termine» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7865 con la denominazione: «Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l'abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da Società cooperative di produzione e lavoro costituite fra i lavoratori disoccupati» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7866 con la denominazione: «Contributo straordinario ad integrazione del fondo rischi costituito dal Consorzio regionale di garanzia fidi» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

 

CAPO VII

Interventi a favore della ricerca tecnologica applicata

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, è autorizzata, per il piano finanziarlo 1981-1983, per i periodo relativo agli esercizi 1982-1983, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 7832 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981  - istituito, ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 55 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO VIII

  Rifinanziamento delle leggi regionali 28 aprile 1978, n. 30 e 1º luglio 1976, n. 28, sui contributi a favore delle imprese artigiane per operazioni

di locazione finanziaria

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

     La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 64 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 19.

     Per le finalità di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, inserito con l'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

     La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 7792 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 63 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

CAPO IX

     Modifica al Capo IV della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28 e

successive modificazioni ed integrazioni

 

     Art. 20.

     I Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, nonché il Consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi sono autorizzati a riversare nei rispettivi «fondo rischi» i contributi straordinari ancora disponibili ottenuti per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi la riduzione del limite d'impegno di cui all'art. 10 della L.R. 7 marzo 1983, n. 20.

[2] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19.