§ 3.17.22 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 26.
Interventi per il potenziamento dei centri di formazione professionale I.R.Fo.P.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:08/04/1982
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Al fine di potenziare i Centri di formazione professionale dell'Istituto regionale per la formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.R.Fo.P. contributi [...]
Art. 2.      L'erogazione del contributo è effettuata subordinatamente all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'I.R.Fo.P., fino alla misura del 90% del [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.17.22 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 26. [1]

Interventi per il potenziamento dei centri di formazione professionale I.R.Fo.P.

(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).

 

Art. 1.

     Al fine di potenziare i Centri di formazione professionale dell'Istituto regionale per la formazione professionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'I.R.Fo.P. contributi straordinari per l'ammontare complessivo di lire 3.000 milioni.

     A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.250 milioni per l'esercizio 1982 e lire 750 milioni per l'esercizio 1983.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8087 con la denominazione: «Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'I.R.Fo.P. per il potenziamento dei Centri di formazione professionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, di cui lire 2.250 milioni per l'esercizio 1982 e lire 750 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 1.500 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del II comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

 

     Art. 2.

     L'erogazione del contributo è effettuata subordinatamente all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio di Amministrazione dell'I.R.Fo.P., fino alla misura del 90% del costo dell'opera alla presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'Istituto. Per la parte restante, pari alla rata di saldo del contributo, a seguito di regolare presentazione degli atti di contabilità finale e di collaudo debitamente approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.