§ 3.18.33 – L.R. 5 giugno 1978, n. 53.
Interventi nel settore dello sviluppo e della promozione del turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:05/06/1978
Numero:53


Sommario
Art. 6.      Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come integrato con l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, è [...]
Art. 7.  [3]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nel limite di lire 6.500.000, a favore della Delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino, a [...]
Art. 15.      Le annualità relative al limite autorizzato con l'articolo 6 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni [...]
Art. 16.  [6]
Art. 17.      Gli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 7891 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e [...]
Art. 18.      Per le finalità previste dall'articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 6.500.000 per l'esercizio 1978


§ 3.18.33 – L.R. 5 giugno 1978, n. 53. [1]

Interventi nel settore dello sviluppo e della promozione del turismo.

(B.U. 6 giugno 1978, n. 47).

 

     Artt. 1. – 5. [2]

 

Art. 6.

     Per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24, come integrato con l'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio 1978, il limite d'impegno di lire 150 milioni.

 

     Art. 7. [3]

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nel limite di lire 6.500.000, a favore della Delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino, a sostegno della spesa sostenuta per la effettuazione di interventi nel periodo 1º gennaio - 17 agosto 1977.

     La sovvenzione sarà concessa e pagata su presentazione di domanda corredata di consuntivo della spesa sostenuta e relativa documentazione.

 

     Artt. 10. – 14. [5]

 

     Art. 15.

     Le annualità relative al limite autorizzato con l'articolo 6 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 7894 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 600 milioni per il piano, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 600 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 11 - Partita n. 1

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 16. [6]

 

     Art. 17.

     Gli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge fanno carico al capitolo 7891 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 6.500.000 per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 2912 con la denominazione: «Sovvenzioni straordinarie alla Delegazione di I zona del Corpo nazionale soccorso alpino» e con lo stanziamento di lire 6.500.000 per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 6.500.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2909 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articoli dall’ 1 al 5 abrogati dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[3] Articolo abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 1979, n. 44 e abrogato dall'art. 11, primo comma, della L.R. 23 agosto 1984, n. 42.

[5] Articoli dal 10 al 14 abrogati dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[6] Articolo abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.