§ 4.8.11 - Legge Regionale 10 aprile 1972, n. 18.
Provvedimenti in materia di trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:10/04/1972
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Le sovvenzioni e i contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che [...]
Art. 3.      Per gli scopi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976
Art. 4.      Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione
Art. 5.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito «per memoria» al Titolo II - Categoria VI - Rubrica n. 1 - il capitolo 49 con la [...]


§ 4.8.11 - Legge Regionale 10 aprile 1972, n. 18.

Provvedimenti in materia di trasporti.

(B.U. 14 aprile 1972, n. 13).

 

CAPO I

Interventi per l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei trasporti di interesse regionale

 

Art. 1. [1]

     In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi e, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:

     a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti, e per manifestazioni di educazione e propaganda all'uso del trasporto pubblico [2];

     b) per incarichi di consulenza, di indagine e di collaborazione allo studio dei problemi dei trasporti di particolare interesse per la regione, nonché per l'istituzione ed il funzionamento di commissioni, istituti ed enti rivolti allo sviluppo dei trasporti;

     c) per l'istituzione, l'esercizio ed il riordinamento di servizi di trasporto, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;

     d) [per la progettazione, la costruzione, la gestione, l'ammodernamento e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti di qualunque genere, in esse compresi gli scali aerei minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo l percorsi delle autolinee, i valichi di confine con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi] [3].

 

     Art. 2.

     Le sovvenzioni e i contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi ad enti pubblici, compresi i Comuni e loro Consorzi, associazioni e istituzioni senza fini di lucro che operino per l'organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obiettivi [4].

     Le sovvenzioni e i contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti, sentiti gli Assessori interessati e, in particolare, quando trattasi degli oggetti di cui alla lettera d) dell'articolo precedente, l'Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore all'urbanistica.

     Alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi si provvede con decreto del s Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato.

     Le sovvenzioni e i contributi sono erogati con le modalità stabilite nei decreti di concessione.

     Il controllo sull'impiego delle sovvenzioni e dei contributi viene effettuato dal Servizio regionale dei trasporti.

 

     Art. 3.

     Per gli scopi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 [5].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti - Categoria IV - il capitolo 247 con la denominazione: «Sovvenzioni, contributi e spese per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonché per il sostegno ed il potenziamento delle attività di commissioni, istituti ed enti, rivolte allo sviluppo dei trasporti» e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 15 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 247 e quello di pari importo afferente a ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Per gli scopi previsti dalla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 110 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 [6].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI

- il capitolo 565 con la denominazione: «Sovvenzioni, contributi e spese

per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto di servizi di linea,

marittimi, aerei e terrestri» e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui

si provvede mediante:

     - prelevamento dell'importo di lire 110 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La suddetta spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1972 farà carico al sopracitato capitolo 565 e quella di lire 110 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     Per gli scopi previsti dalla lettera d) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni [7].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti - Categoria XI - il capitolo 564 con la denominazione: «Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione e l'ammodernamento di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 871 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento si riduce, per l'esercizio 1972, da lire 1 miliardo a lire 700 milioni.

     La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al sopracitato capitolo 564.

 

CAPO II

Contributo nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione regionale

 

     Art. 4.

     Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione [8].

     Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.

 

     Art. 5.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito «per memoria» al Titolo II - Categoria VI - Rubrica n. 1 - il capitolo 49 con la denominazione: «Contributo nelle spese di sorveglianza sui servizi pubblici di trasporto, di cui all'articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni».

     I versamenti di cui al precedente articolo 4 saranno imputati al precitato capitolo 49 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Articolo già modificato dall'art. 13 della L.R. 21 novembre 1972, n. 49 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1973, n. 22.

[2] Lettera già modificata dal I comma dell'art. 47 della L.R. 6 settembre 1974, n. 47 e così ulteriormente modificata dall’art. 9 della L.R. 25 ottobre 2004, n. 25.

[3] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[5] Vedi anche il II comma dell'art. 47 della L.R. 6 settembre 1974, n. 47.

[6] Vedi anche l'art. 5 della L.R. 13 luglio 1972, n. 28, l'art. 1 della L.R. 25 marzo 1977, n. 17 e l'art. 23 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.

[7] Vedi anche l'art. 3 della L.R. 8 agosto 1974, n. 38 e l'art. 2 della L.R. 25 marzo 1977, n. 17.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 13 luglio 1972, n. 28.