§ 4.8.25 - Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 17.
Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, concernente: [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:25/03/1977
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera c) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera d), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per [...]
Art. 3.      All'onere complessivo di lire 250 milioni previsto dalla presente legge per l'esercizio 1977, si provvede per lire 200 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al [...]


§ 4.8.25 - Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 17. [1]

Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificata dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, concernente: «Provvedimenti in materia di trasporti».

(B.U. 28 marzo 1977, n. 33).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera c) della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 200 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria XI - il capitolo 5506 con la denominazione: «Sovvenzioni, contributi e spese per l'istituzione, l'esercizio ed il riordinamento dei servizi di trasporto marittimi, aerei e terrestri» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1977.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera d), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 50 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IX - il capitolo 5505 con la denominazione: «Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione, l'ammodernamento, la gestione e la straordinaria manutenzione di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti» e con lo stanziamento complessivo di lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

 

     Art. 3.

     All'onere complessivo di lire 250 milioni previsto dalla presente legge per l'esercizio 1977, si provvede per lire 200 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al Piano e Bilancio medesimi) e per lire 50 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al Piano e Bilancio medesimi).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.