§ 1.2.43 - Legge Regionale 13 gennaio 1992, n. 1.
Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:13/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segretaria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano [...]
Art. 3.      1. L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 1993 e del [...]


§ 1.2.43 - Legge Regionale 13 gennaio 1992, n. 1.

Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.

(B.U. 14 gennaio 1992, n. 4).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segretaria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980, così come sostituito dall'articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

 


[1] Norma inserita nei testi delle leggi originarie.

[2] Vedi nota che precede.