§ 3.1.152 - L.R. 20 novembre 2000, n. 21.
Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:20/11/2000
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Contrassegno).
Art. 4.  (Autorizzazione alla concessione del contrassegno).
Art. 5.  (Richiesta).
Art. 6.  (Controllo del prodotto).
Art. 7.  (Concessione del contrassegno).
Art. 8.  (Regolamento di esecuzione).
Art. 9.  (Infrazioni).
Art. 10.  (Costi per la concessione del contrassegno).
Art. 11.  (Promozione).
Art. 12.  (Prodotti agroalimentari tradizionali)
Art. 13.  (Competenze).
Art. 14.  (Strade del vino).
Art. 14 bis.  (Disposizioni di attuazione)
Art. 15.  (Regolamento di attuazione).
Art. 16.  (Disciplinare e Comitato promotore).
Art. 17.  (Comitato di gestione).
Art. 18.  (Autorizzazione agrituristica "Strade del vino").
Art. 19.  (Attività di vigilanza).
Art. 20.  (Competenze dei Comuni e delle Province).
Art. 21.  (Interventi finanziari).
Art. 22.  (Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Friuli-Venezia Giulia).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.152 - L.R. 20 novembre 2000, n. 21.

Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino".

(B.U. 22 novembre 2000, n. 47).

CAPO I

Finalità e definizioni

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati.

     2. Disciplina altresì le modalità di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione Friuli-Venezia Giulia [1].

     3. [Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, viene istituito il contrassegno "dal Friuli-Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente", e regolato il procedimento per la sua concessione attraverso l'accertamento della produzione senza l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati] [2].

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge vengono considerati gli alimenti, i mangimi e le semenze (semi e piantine) prodotti in Friuli-Venezia Giulia.

     2. Per alimenti si intendono anche gli additivi, gli aromi, i solventi estraenti, le sostanze ausiliari e altre sostanze usate nella produzione, indipendentemente dal fatto se sono poi presenti o meno nel prodotto finale.

     3. Organismo è ogni entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico.

     4. Per organismo geneticamente modificato si intende:

     a) un organismo geneticamente modificato ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92;

     b) un organismo che contiene un patrimonio genetico preparato al di fuori dell'organismo stesso.

     5. Per modificazione genetica si intendono quei procedimenti finalizzati a introdurre in un organismo un elemento genetico estraneo, preparato al di fuori di tale organismo.

     6. I prodotti sono geneticamente non modificati quando:

     a) non sono organismi geneticamente modificati e non contengono organismi geneticamente modificati;

     b) non sono stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

     c) non contengono elementi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;

     d) sono stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica o senza additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliari o altre sostanze prodotte con l'impiego dell'ingegneria genetica;

     e) non sono stati mescolati con organismi geneticamente modificati;

     f) non derivano da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci di organismi geneticamente modificati con organismi non modificati.

     7. Vengono considerati prodotti in Friuli-Venezia Giulia quegli alimenti, mangimi e semenze (semi e piantine) i cui elementi essenziali, indicati nel regolamento di cui all'articolo 8, sono stati prodotti in Friuli-Venezia Giulia.

     8. Per produzione s'intende la fabbricazione, l'estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione, il trattamento e la miscelatura di prodotti.

     9. Ai fini della presente legge, sono prodotti agroalimentari tradizionali quelli riconosciuti con il relativo decreto ministeriale.

 

CAPO II

Disciplina del contrassegno dei prodotti agricoli

del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente

 

     Art. 3. (Contrassegno). [3]

     [1. La Regione individua il logotipo del contrassegno di cui all'articolo 1, comma 3, anche attraverso il ricorso a specifiche competenze esterne, che può essere utilizzato anche congiuntamente ad altri marchi o contrassegni di prodotti locali, tipici e di qualità.

     2. La Regione è autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituiti dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.]

 

     Art. 4. (Autorizzazione alla concessione del contrassegno). [4]

     [1. La Regione può autorizzare alla concessione del contrassegno enti, organizzazioni, associazioni e unioni nel settore agroalimentare, che ne facciano richiesta e siano in grado di garantire il controllo dei prodotti e la certificazione dei prodotti geneticamente non modificati.

     2. La Regione controlla sia coloro che sono stati autorizzati alla concessione del contrassegno che coloro cui è stato concesso l'utilizzo del contrassegno, nonché i prodotti contrassegnati per quanto riguarda l'osservanza delle norme della presente legge e dei relativi regolamenti di esecuzione.

     3. Qualora il soggetto autorizzato alla concessione del contrassegno non dovesse assolvere regolarmente i compiti assegnatigli dalla presente legge, tale autorizzazione viene revocata.

     4. In caso di revoca dell'autorizzazione alla concessione la Regione deve espletare i compiti e far valere i diritti ai sensi della presente legge al posto del soggetto autorizzato, a meno che un altro soggetto che sia stato autorizzato alla concessione del contrassegno non se ne faccia carico.]

 

     Art. 5. (Richiesta). [5]

     [1. Il contrassegno viene concesso su richiesta dai soggetti autorizzati.

     2. Alla richiesta vanno allegati:

     a) dati utili sulle componenti essenziali del prodotto e sulle sue modalità di produzione;

     b) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è stato realizzato senza l'impiego dell'ingegneria genetica;

     c) una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il prodotto è stato realizzato in Friuli-Venezia Giulia;

     d) per i prodotti preliminari e intermedi dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dei singoli produttori che quei prodotti sono stati realizzati senza l'impiego dell'ingegneria genetica.]

 

     Art. 6. (Controllo del prodotto). [6]

     [1. I soggetti autorizzati alla concessione devono eseguire dei controlli sui prodotti ai quali va concesso il contrassegno per verificare se gli stessi corrispondono alle dichiarazioni allegate alla richiesta. A tale scopo possono avvalersi di strutture di controllo qualificate individuate nel regolamento di cui all'articolo 8.

     2. La Regione determina le modalità, le tipologie e la frequenza dei controlli dei prodotti.]

 

     Art. 7. (Concessione del contrassegno). [7]

     [1. Qualora sussistano i requisiti di cui all'articolo 5 e il prodotto superi i controlli di cui all'articolo 6, il soggetto autorizzato alla concessione concede al richiedente il diritto di utilizzare il contrassegno. La durata di tale diritto è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 8.

     2. Qualora subentrino delle variazioni dei requisiti in base ai quali è stato concesso il contrassegno e qualora il prodotto non corrisponda più a detti requisiti, il richiedente deve immediatamente comunicare tali variazioni al soggetto autorizzato alla concessione e sospendere la contrassegnazione del prodotto.

     3. Se il prodotto non soddisfa più i requisiti per l'attribuzione, il soggetto autorizzato alla concessione è tenuto a revocare il diritto a contrassegnare il prodotto.]

 

     Art. 8. (Regolamento di esecuzione). [8]

     [1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana un apposito regolamento attuativo.]

 

     Art. 9. (Infrazioni). [9]

     [1. Infrange le norme di cui al presente capo chi:

     a) contrassegna un prodotto senza essere autorizzato;

     b) abbia fornito dichiarazioni false, o, in violazione dell'articolo 7, comma 2, non comunichi eventuali variazioni dei requisiti per la richiesta al soggetto autorizzato alla concessione;

     c) contrassegna prodotti dopo che sono venuti meno i requisiti indicati nella richiesta.

     2. Infrange le norme chi in qualità di soggetto autorizzato alla concessione concede il diritto a contrassegnare il prodotto senza aver effettuato i controlli di cui all'articolo 6, comma 1, o chi non adempie alla revoca di cui all'articolo 7, comma 3.

     3. Chi commette una infrazione al disposto del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 fino a 50 milioni di lire, e chi ne commette una al disposto del comma 2 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 fino a 100 milioni di lire.

     4. All'organo autorizzato alla concessione del contrassegno compete l'attività di accertamento e di contestazione dell'infrazione relativamente alle infrazioni di cui al comma 1. Il relativo verbale viene trasmesso alla Regione per i successivi adempimenti disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle leggi regionali 17 gennaio 1984, n. 1 e 20 marzo 2000, n. 7.

     5. Per le infrazioni di cui al comma 2 le sanzioni amministrative sono di competenza della Regione.]

 

     Art. 10. (Costi per la concessione del contrassegno). [10]

     [1. I costi inerenti la concessione del contrassegno sono a carico di coloro cui viene concesso l'utilizzo del contrassegno stesso.]

 

CAPO III

Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della regione

 

     Art. 11. (Promozione).

     1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche attraverso manifestazioni gastronomiche tradizionali che valorizzino i prodotti stessi.

     2. Per manifestazioni gastronomiche tradizionali s'intendono: le feste paesane, i mercati e altre attività similari svolte su aree pubbliche non permanenti che prevedono la promozione di prodotti, anche attraverso attività di distribuzione, di vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari tradizionali al consumatore finale.

     3. L'ERSA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire:

     a) i criteri di finanziamento per la distribuzione, vendita e somministrazione, nelle manifestazioni gastronomiche tradizionali, di prodotti agroalimentari tradizionali;

     b) le modalità di etichettatura dei prodotti rientranti nell'elenco di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350.

 

     Art. 12. (Prodotti agroalimentari tradizionali) [11]

     1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.

     2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.

 

     Art. 13. (Competenze). [12]

     [1. Con regolamento sono individuate le competenze attribuite all’ERSA [13].

     2. Per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio, l'ERSA può avvalersi della collaborazione degli Osservatori per le malattie delle piante.

     3. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio dell'ERSA e sono utilizzati per il potenziamento dei laboratori di analisi dell'ente, nonché per le finalità di promozione di cui all'articolo 11.]

 

CAPO IV [14]

Strade del vino

 

     Art. 14. (Strade del vino).

     1. Le "Strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

     2. Le "Strade del vino" costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

     3. La ricezione e ospitalità attuate all'interno delle "Strade del vino" si esplicano attraverso la messa a disposizione di spazi aziendali, degustazione di vini e prodotti aziendali, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999 e di quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica.

 

          Art. 14 bis. (Disposizioni di attuazione) [15]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l'omogeneizzazione dell'offerta enoturistica mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle «Strade del vino», le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle «Strade del vino».

 

     Art. 15. (Regolamento di attuazione). [16]

     [1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'apposito regolamento di attuazione.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede:

     a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

     b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle "Strade del vino";

     c) alla definizione di attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle "Strade del vino";

     d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle "Strade del vino";

     e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21;

     f) alla individuazione delle competenze che sono esercitate dall'ERSA.]

 

     Art. 16. (Disciplinare e Comitato promotore). [17]

     1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle «Strade del vino» è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

     2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

     3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).

     4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle «Strade del vino».

 

     Art. 17. (Comitato di gestione).

     1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della "Strada del vino" il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione [18].

     2. Il Comitato di cui al comma 1:

     a) realizza e gestisce la "Strada del vino" nel rispetto del disciplinare approvato;

     b) provvede alla diffusione della conoscenza della "Strada del vino" in collaborazione con le organizzazioni vinicole locali e con gli altri soggetti interessati;

     c) collabora con la Regione e gli Enti locali interessati per l'inserimento della "Strada del vino" nei vari strumenti di promozione turistica;

     d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

 

     Art. 18. (Autorizzazione agrituristica "Strade del vino").

     1. Le attività di ricezione e ospitalità attuate dai soggetti aderenti alle "Strade del vino", nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle "Strade del vino", rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 19. (Attività di vigilanza).

     1. La attività di vigilanza di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/1996 si estende anche alle aziende titolari di una autorizzazione di attività agrituristica nell'ambito delle "Strade del vino".

 

     Art. 20. (Competenze dei Comuni e delle Province).

     1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i Comitati di gestione.

 

     Art. 21. (Interventi finanziari). [19]

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:

     a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;

     b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle «Strade del vino», finalizzati a un' informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;

     c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle «Strade del vino».

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

     3. Le Province, d'intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.

     4. Per l'esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

 

     Art. 22. (Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Friuli-Venezia Giulia).

     1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli-Venezia Giulia [20].

     2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il Comitato promotore previsto dall'articolo 16 si intende costituito quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

     3. Ai fini del presente articolo per le produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 la cui denominazione è integrata dalle parole "e dei prodotti agroalimentari tradizionali" con riferimento al capitolo 6813 [1.1.155.2.10.10.] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione "Finanziamenti per la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2) [21].


[1] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[13] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

[14] Capo abrogato dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.

[15] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[16] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[18] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[20] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[21] Comma così rettificato con avviso pubblicato in B.U. 6 maggio 2001, n. 23.