§ 61.2.13 - D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 104/89 del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:04/12/1992
Numero:480


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 3.      1. L'art.
Art. 4.      1. L'art.
Art. 5.      1. L'art.
Art. 6.      1. L'art.
Art. 7.      1. Nell'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "o merci" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Art. 8.      1. L'art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, l'espressione: "Ufficio internazionale di Berna" è sostituita dalla seguente: (omissis).
Art. 10.      1. L'art. 9 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. L'art.
Art. 12.      1. L'art.
Art. 13.      1. L'art.
Art. 14.      1. L'art.
Art. 15.      1. L'art. 15 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      1. L'art.
Art. 17.      1. L'art.
Art. 18.      1. L'art.
Art. 19.      1. L'art.
Art. 20.      1. L'art.
Art. 21      1. L'art. 21 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 22.      1. L'art.
Art. 23.      1. L'art.
Art. 24.      1. L'art.
Art. 25.      1. L'art.
Art. 26.      1. Nel comma primo dell'art. 26 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la parola: "merci" è sostituita dalla parola: (omissis).
Art. 27.      1. Nel comma 1 dell'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 28.      1. L'art. 28 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 29.      1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il n. 2) è sostituito dal seguente:
Art. 30.      1. Nell'art. 30 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole del comma primo: "prima di concedere il brevetto" sono sostituite con le parole: (omissis).
Art. 31.      1. L'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 32.      1. L'art.
Art. 33.      1. L'art.
Art. 34.      1. L'art.
Art. 35.      1. L'art. 38 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 36.      1. L'art.
Art. 37.      1. L'art. 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 38.      1. L'art.
Art. 39.      1. L'art.
Art. 40.      1. L'art.
Art. 41.      1. Gli articoli 44, 45 e 46 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sono abrogati.
Art. 42.      1. L'art. 47 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 43.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 44.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 45.      1. L'art.
Art. 46.      1. Nel comma primo dell'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Art. 47.      1. Nel comma secondo dell'art. 50 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 48.      1. Nel comma primo dell'art. 51 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "sul brevetto" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 49.      1. Nel comma primo dell'art. 52 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, l'espressione: "dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" è sostituita dalla seguente: [...]
Art. 50.      1. Nel comma primo dell'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 51.      1. Nell'art. 54 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "dei brevetti per marchi d'impresa" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 52.      1. Nell'art. 55 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "brevetti per" sono soppresse.
Art. 53.      1. Nell'art. 56 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il comma primo è sostituito dal seguente:
Art. 54.      1. L'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 55.      1. L'art.
Art. 56.      1. L'art.
Art. 57.      1. Nel comma 1 dell'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "Il titolare dei diritti di brevetto per marchio" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Art. 58.      1. Nel comma 1 dell'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio" sono sostituite dalle seguenti: [...]
Art. 59.      1. L'art. 64 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 60.      1. Nell'art. 65 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "di brevetto per marchio" sono sostituite dalle parole: (omissis).
Art. 61.      1. Nel comma 1 dell'art. 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "o la merce" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
Art. 62.      1. L'art. 67 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
Art. 63.      1. L'art.
Art. 64.      1. L'art.
Art. 65.      1. L'art.
Art. 66.      1. L'art.
Art. 67.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 68.      1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 69.      1. L'art.
Art. 70.      1. L'art.
Art. 71.      1. Il titolo del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente: (omissis).
Art. 72.      1. Nel comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540:
Art. 73.      1. Nel comma primo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, le parole: "centrale brevetti" sono sostituite con le parole: (omissis).
Art. 74.      1. Nel comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo la lettera b) del n. 2) il punto e virgola è sostituito dal punto; il n. 3) è soppresso ed [...]
Art. 75.      1. Nel comma secondo, lettera a), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono soppresse le parole: "di brevetto".
Art. 76.      1. Nel comma primo, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo le parole: "I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto" sono aggiunte [...]
Art. 77.      1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è sostituito dal seguente:
Art. 78.      1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è sostituito dal seguente: (omissis).
Art. 79.      1. Nel titolo VIII e IX sulla proprietà industriale e intellettuale, ogniqualvolta ricorre l'espressione: "Ufficio centrale brevetti" cessa deve essere sostituita con l'espressione: (omissis).
Art. 80.      1. Il n. 50 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative è sostituito dal seguente:
Art. 81.      1. L'art. 2569, primo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 82.      1. L'art.
Art. 83.      1. L'art.
Art. 84.      1. L'art. 70 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 85.      1. L'art.
Art. 86.      1. Ogniqualvolta nelle leggi compare l'espressione: "Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi", oppure "Ufficio centrale brevetti" oppure "Ufficio centrale dei brevetti" [...]
Art. 87.      1. Le domande di brevetto per marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. [...]
Art. 88.      1. Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso [...]
Art. 89.      1. I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.
Art. 90.      1. Le norme del presente decreto che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in [...]
Art. 91.      1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché non ancora decaduti a [...]
Art. 92.      1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 93.      1. I marchi già concessi o rinnovati, per i quali è decorso il primo decennio di durata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rinnovati automaticamente per un decennio [...]
Art. 94.      1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il [...]
Art. 95.      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle modifiche da apportare ai [...]


§ 61.2.13 - D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 104/89 del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

(G.U. 16 dicembre 1992, n. 295, S.O.).

 

Capo I

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942,

N. 929 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

Art. 1.

     1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'art. 3 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'art. 5 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Nell'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "o merci" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Nell'art. 8, commi primo e secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, l'espressione: "Ufficio internazionale di Berna" è sostituita dalla seguente: (omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'art. 9 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. L'art. 10 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. L'art. 11 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13.

     1. L'art. 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. L'art. 14 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

 

     Art. 15.

     1. L'art. 15 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     1. L'art. 16 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. L'art. 18 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. L'art. 19 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. L'art. 20 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

 

     Art. 21

     1. L'art. 21 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. L'art. 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. L'art. 24 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. L'art. 25 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. Nel comma primo dell'art. 26 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la parola: "merci" è sostituita dalla parola: (omissis).

     2. Nel comma terzo le parole: "o merce" sono sostituite con le parole: (omissis); e le parole: "Ufficio centrale dei brevetti" sono sostituite con le parole: (omissis).

 

     Art. 27.

     1. Nel comma 1 dell'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 28.

     1. L'art. 28 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. Nell'art. 29 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il n. 2) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma secondo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. Nell'art. 30 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole del comma primo: "prima di concedere il brevetto" sono sostituite con le parole: (omissis).

     2. Nell'art. 31 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "alla concessione del brevetto" sono sostituite con le parole: (omissis).

     3. Nell'art. 33 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 31.

     1. L'art. 34 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 32.

     1. L'art. 35 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 33.

     1. L'art. 36 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 34.

     1. L'art. 37 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

 

     Art. 35.

     1. L'art. 38 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 36.

     1. L'art. 39 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è abrogato.

 

     Art. 37.

     1. L'art. 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 38.

     1. L'art. 41 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 39.

     1. L'art. 42 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40.

     1. L'art. 43 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 41.

     1. Gli articoli 44, 45 e 46 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sono abrogati.

 

     Art. 42.

     1. L'art. 47 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 43.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 44.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 45.

     1. L'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 46.

     1. Nel comma primo dell'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     2. Il n. 1) dello stesso comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 47.

     1. Nel comma secondo dell'art. 50 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).

     2. Nel comma sesto dello stesso articolo le parole: "sul brevetto" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 48.

     1. Nel comma primo dell'art. 51 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "sul brevetto" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 49.

     1. Nel comma primo dell'art. 52 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, l'espressione: "dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi" è sostituita dalla seguente: (omissis).

 

     Art. 50.

     1. Nel comma primo dell'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "centrale dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 51.

     1. Nell'art. 54 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "dei brevetti per marchi d'impresa" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 52.

     1. Nell'art. 55 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "brevetti per" sono soppresse.

 

     Art. 53.

     1. Nell'art. 56 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il comma primo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nel comma terzo le parole: "nel Registro dei brevetti" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 54.

     1. L'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 55.

     1. L'art. 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 56.

     1. L'art. 60 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 57.

     1. Nel comma 1 dell'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "Il titolare dei diritti di brevetto per marchio" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 58.

     1. Nel comma 1 dell'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto per marchio" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

 

     Art. 59.

     1. L'art. 64 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 60.

     1. Nell'art. 65 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "di brevetto per marchio" sono sostituite dalle parole: (omissis).

 

     Art. 61.

     1. Nel comma 1 dell'art. 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, le parole: "o la merce" sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     2. Nel comma terzo le parole "brevetto per" sono soppresse.

 

     Art. 62.

     1. L'art. 67 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 63.

     1. L'art. 74, comma primo, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 64.

     1. L'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 65.

     1. L'art. 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 66.

     1. L'art. 78 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 67.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 68.

     1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 69.

     1. L'art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 70.

     1. L'art. 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 71.

     1. Il titolo del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente: (omissis).

     2. La rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: (omissis); la rubrica del capo I del titolo I è sostituita dalla seguente: (omissis); la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: (omissis); la rubrica del capo I del titolo II è sostituita dalla seguente: (omissis) e la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: (omissis); la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: (omissis); la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: (omissis); la rubrica del titolo V è sostituita dalla seguente: (omissis).

     3. Le tabelle A, B e C allegate al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sono soppresse.

 

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 GIUGNO 1972, N. 540 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

     Art. 72.

     1. Nel comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540:

     a) dopo le parole: "Le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità, per disegni e modelli ornamentali" sono soppresse le parole: "per marchi d'impresa" e queste sono sostituite dalle seguenti: (omissis);

     b) dopo le parole: "di brevetto o brevetti", sono aggiunte le parole: (omissis).

     2. Nei commi primo, secondo e quarto le parole: "centrale brevetti" sono sostituite con le parole: (omissis).

 

     Art. 73.

     1. Nel comma primo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, le parole: "centrale brevetti" sono sostituite con le parole: (omissis).

     2. Nel comma terzo, dopo le parole: "domande di brevetto" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

 

     Art. 74.

     1. Nel comma primo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo la lettera b) del n. 2) il punto e virgola è sostituito dal punto; il n. 3) è soppresso ed è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 75.

     1. Nel comma secondo, lettera a), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, sono soppresse le parole: "di brevetto".

     2. Nel comma terzo, dell'art. 4, nel comma quarto dell'art. 5 e nei commi primo e quarto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, le parole: "centrale brevetti" sono sostituite con le parole: (omissis).

 

     Art. 76.

     1. Nel comma primo, dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, dopo le parole: "I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

     2. Nel comma secondo, dopo le parole: "la domanda di brevetto" sono aggiunte le seguenti: (omissis).

 

     Art. 77.

     1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 78.

     1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è sostituito dal seguente: (omissis).

 

Capo III

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

26 OTTOBRE 1972, N. 641, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

     Art. 79.

     1. Nel titolo VIII e IX sulla proprietà industriale e intellettuale, ogniqualvolta ricorre l'espressione: "Ufficio centrale brevetti" cessa deve essere sostituita con l'espressione: (omissis).

 

     Art. 80.

     1. Il n. 50 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Le note 1, 2 e 3 sono sostituite dalla seguente:

     (Omissis).

 

Capo IV

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

 

     Art. 81.

     1. L'art. 2569, primo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 82.

     1. L'art. 2570 del codice civile è sostituito dal seguente:

      (Omissis).

 

     Art. 83.

     1. L'art. 2573, comma primo, del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo V

MODIFICHE A LEGGI IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

 

     Art. 84.

     1. L'art. 70 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 85.

     1. L'art. 97 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 86.

     1. Ogniqualvolta nelle leggi compare l'espressione: "Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi", oppure "Ufficio centrale brevetti" oppure "Ufficio centrale dei brevetti" oppure "Ufficio centrale", essa deve essere sostituita dalla seguente: "Ufficio italiano brevetti e marchi".

 

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 87.

     1. Le domande di brevetto per marchio e le domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale, sono soggette alle norme preesistenti.

 

     Art. 88.

     1. Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato.

 

     Art. 89.

     1. I marchi d'impresa concessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori.

     2. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se, anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

     3. Non può essere dichiarata la nullità del marchio se il marchio anteriore sia scaduto da oltre due anni, ovvero tre se si tratta di marchio collettivo, o possa considerarsi decaduto per non uso anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità.

     4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dal presente decreto, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.

 

     Art. 90.

     1. Le norme del presente decreto che disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già concessi ma non ai contratti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 91.

     1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché non ancora decaduti a tale data.

 

     Art. 92.

     1. Le norme del presente decreto che disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso si applicano ai marchi già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ad un uso ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

 

     Art. 93.

     1. I marchi già concessi o rinnovati, per i quali è decorso il primo decennio di durata alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rinnovati automaticamente per un decennio decorrente dalla scadenza del primo, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.

     2. Sono altresì automaticamente rinnovati per un decennio i marchi il cui primo decennio di durata scade nell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo il pagamento della tassa di rinnovazione, se dovuta.

 

     Art. 94.

     1. Con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, adotta le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 giugno 1981, concernente l'albo dei mandatari abilitati anche alla registrazione dei marchi d'impresa. Fino alla formazione di tale albo, il mandato può essere conferito a chiunque.

 

     Art. 95.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle modifiche da apportare ai decreti del medesimo Ministro in data 25 settembre 1972 e 22 febbraio 1973, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 4 ottobre 1972 e n. 69 del 15 marzo 1973, nonché al regolamento 19 luglio 1989, n. 320, relativi alla procedura di registrazione dei marchi, e ad ogni altro decreto ministeriale relativo alla proprietà industriale, al fine di renderli compatibili con le disposizioni del presente decreto.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.