§ 5.7.71 - Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 16.
Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:16/08/2000
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale).
Art. 3.  (Corsi di formazione, cantieri scuola e altre iniziative).
Art. 4.  (Partecipazione a stage formativi).
Art. 5.  (Borse di studio).
Art. 6.  (Gemellaggi).
Art. 7.  (Mezzi di comunicazione in lingua italiana).
Art. 8.  (Comitato tecnico permanente).
Art. 9.  (Funzioni del Comitato tecnico permanente).
Art. 10.  (Programma annuale degli interventi).
Art. 11.  (Norma finale).
Art. 12.  (Norme finanziarie).


§ 5.7.71 - Legge Regionale 16 agosto 2000, n. 16. [1]

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale.

(B.U. 16 agosto 2000, n. 33).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in accordo con gli organi istituzionali locali, allo scopo di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia promuove o realizza, direttamente o con il concorso di enti, istituti ed organismi pubblici o privati della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, le iniziative di cui alla presente legge.

     2. La Regione promuove, inoltre, con il coinvolgimento degli organi competenti dello Stato e di enti e istituzioni a carattere nazionale, interventi per la valorizzazione della cultura italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

 

     Art. 2. (Iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale).

     1. Le iniziative in favore del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia riguardano:

     a) l'elaborazione di studi, indagini e ricerche;

     b) l'organizzazione di seminari e convegni sui temi inerenti le finalità della presente legge, nonché su quelli riguardanti la pacifica convivenza fra le comunità etniche autoctone;

     c) gli interventi per la tutela, il recupero e la valorizzazione del predetto patrimonio.

 

     Art. 3. (Corsi di formazione, cantieri scuola e altre iniziative).

     1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 2, la Regione si avvale della collaborazione dell’Università popolare di Trieste, quale ente preposto alla gestione di interventi previsti dalla normativa statale e regionale a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, stipulando a tal fine con l’ente stesso apposite convenzioni aventi ad oggetto l’impiego delle risorse stanziate dalla presente legge in attuazione del programma di cui all’articolo 10 [2].

     2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Regione può avvalersi del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia promuovendo l'organizzazione di corsi di formazione e di cantieri scuola, nel quadro degli obiettivi individuati dalla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.

 

     Art. 4. (Partecipazione a stage formativi).

     1. La Regione, al fine di favorire l'accesso ai programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera e transnazionale da realizzare nelle aree dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia in cui è storicamente presente la minoranza italiana, è autorizzata ad organizzare periodi di stage formativo presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

 

     Art. 5. (Borse di studio).

     1. La Regione assegna all'Università degli studi di Trieste delle somme per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia che intendono conseguire il diploma di laurea in Scienze e tecniche dell'interculturalità.

     2. Ulteriori somme sono assegnate all'Università degli studi di Udine per l'istituzione, con le stesse finalità, di borse di studio per il conseguimento del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali.

     3. Le modalità di erogazione delle borse di studio sono stabilite con apposito regolamento delle Università. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

 

     Art. 6. (Gemellaggi).

     1. La Regione favorisce e sostiene le iniziative dei Comuni della Regione che, nel quadro del consolidamento della comune identità europea, propongono gemellaggi con enti territoriali dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione italiana, o che registrino la presenza significativa di comunità italiana. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle iniziative sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

 

     Art. 7. (Mezzi di comunicazione in lingua italiana).

     1. La Regione è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla proprietà e alla gestione dei mezzi di comunicazione in lingua italiana editi in Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia.

 

     Art. 8. (Comitato tecnico permanente).

     1. Per favorire l'attuazione della presente legge e quale supporto tecnico operativo della Giunta regionale è istituito il Comitato tecnico permanente.

     2. Esso è composto:

     a) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura che lo presiede o suo delegato;

     b) da due rappresentanti designati dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia che si caratterizzano per l'approfondimento delle tematiche relative alla cultura italiana in Istria, in Quarnero e in Dalmazia e da un esperto designato dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;

     c) da un rappresentante designato dagli organismi associativi aventi le medesime finalità di quelli di cui alla lettera b) con sede in Istria, in Quarnero e in Dalmazia;

     d) da un rappresentante designato dall'Unione Italiana, quale organo rappresentativo della minoranza italiana, esperto nelle materie di cui alla presente legge;

     d bis) da un rappresentante designato dal Centro di ricerche storiche di Rovigno [3].

     3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e d bis) vengono scelti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura tra le persone designate dagli organismi anzidetti [4].

     4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     5. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e d bis) godono del trattamento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 [5].

 

     Art. 9. (Funzioni del Comitato tecnico permanente).

     1. Il Comitato tecnico permanente ha i seguenti compiti:

     a) propone alla Giunta regionale il programma delle iniziative di cui all'articolo 2 da realizzare nell'anno seguente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia;

     b) collabora con la Giunta regionale alla realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione;

     c) esprime pareri su argomenti di competenza del Comitato.

 

     Art. 10. (Programma annuale degli interventi).

     1. Il programma proposto dal Comitato tecnico di cui all'articolo 9 è approvato, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

 

          Art. 11. (Norma finale).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi previsti per l'anno successivo, il Comitato tecnico permanente predispone un programma stralcio e lo presenta alla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e in relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5280 [1.1.162.2.06.06] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio delle attività culturali, con la denominazione "Contributo all'Università popolare di Trieste per studi, indagini, ricerche, seminari e convegni riguardanti il patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia" e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

     2. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.1072 "Spese per la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, alla funzione obiettivo n. 17 - programma 17. 1 - rubrica n. 42 - spese di investimento - con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000, riferito al capitolo 5169 [2.1.210.3.06.06] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dei beni culturali - con la denominazione "Spese per interventi di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia".

     3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5083 [1.1.158.2.06.04] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca, con la denominazione "Assegnazione di somme alle Università degli studi di Trieste e di Udine per l'istituzione di borse di studio in favore di studenti residenti in Istria, nel Quarnero e in Dalmazia per il conseguimento del diploma di laurea in Scienze e tecniche dell'interculturalità e in Conservazione dei beni culturali" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 41 del prospetto E/1 allegato al Documento tecnico stesso) il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[3] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[4] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[5] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.