§ 2.5.8 - Legge Regionale 28 ottobre 1988, n. 62.
Norme in materia di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:28/10/1988
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Norma programmatica.
Art. 2.  Funzioni di polizia locale.
Art. 3.  Gestione associata.
Art. 4.  Collaborazione intercomunale.
Art. 5.  Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 6.  Dipendenza dei servizi di polizia municipale.
Art. 7.  Uniformi e mezzi.
Art. 8.  Ordinamento ed organizzazione dei corpi di polizia municipale.
Art. 9.  Norme di reclutamento - Modalità di assunzione.
Art. 10.  Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale.
Art. 11.  Formazione professionale.
Art. 12.  Attività propedeutiche di informazione.
Art. 13.  Segreteria del Comitato tecnico.
Art. 14.  Disposizione transitoria.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Norma finanziaria.


§ 2.5.8 - Legge Regionale 28 ottobre 1988, n. 62. [1]

Norme in materia di polizia locale.

(B.U. 29 ottobre 1988, n. 127).

 

Art. 1. Norma programmatica.

     1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, con la presente legge disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di polizia locale e dei corpi di polizia municipale, al fine di assicurare su tutto il territorio un uniforme ed efficiente espletamento delle funzioni di polizia svolte dai comuni e dagli altri enti locali avvalendosi di dipendenti specificamente addetti al servizio.

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 2. Funzioni di polizia locale.

     1. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare, le attività di prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi, le attività di accertamento a fini anagrafici e tributari; il servizio di vigilanza e scorta relativo alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti locali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni.

 

     Art. 3. Gestione associata.

     1. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, i Comuni possono costituirsi in consorzi o in associazioni intercomunali.

     2. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli enti locali a esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo criteri di efficenza e di sicurezza negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi o altre forme associative consentite dalla legge per la gestione comune del servizio di polizia garantendolo per tutto l'arco della giornata e per tutto l'anno.

     3. A tal fine concorre al finanziamento per l'apprestamento di sedi e per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto dall'articolo 10, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 1989, nel limite dello stanziamento di bilancio al riparo dei contributi per gli enti interessati

che abbiano presentato il piano acquisto entro il 31 gennaio di ogni anno.

     4. Alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale, i Comuni possono delegare anche le Comunità montane e la Comunità collinare.

 

     Art. 4. Collaborazione intercomunale.

     1. I Comuni e gli altri enti locali possono collaborare per la gestione intercomunale dei servizi a carattere ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

     2. Qualora il personale di polizia municipale operi, in quanto comandato, sul territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, è alle dipendenze funzionali del sindaco di tale Comune; tale personale mantiene la dipendenza dal Comune di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. I Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi o compensazioni reciproche.

 

     Art. 5. Igiene e sicurezza del lavoro.

     1. Ogni due anni tutti gli addetti al settore saranno sottoposti con spese a carico dell'ente di appartenenza a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio, per finalità di medicina sociale e preventiva, e riceveranno in via riservata i risultati diagnostici.

     2. Gli addetti al settore, mediante le loro rappresentanze sindacali, controlleranno l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuoveranno, in concorso con l'Amministrazione di appartenenza, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

     Art. 6. Dipendenza dei servizi di polizia municipale.

     1. La polizia municipale è alle dipendenze del sindaco, o dell'assessore da lui delegato, che vi sovraintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

     2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e

dell'addestramento del personale.

     3. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del Comune nel cui territorio si trovano ad operare.

     4. Fatti salvo i compiti di polizia giudiziaria previsti dall'articolo 221 del codice di procedura penale e dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, l'avvalimento degli addetti al servizio di polizia locale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima.

 

     Art. 7. Uniformi e mezzi.

     1. Con successiva legge regionale verranno determinate le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e verranno stabiliti i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Con la stessa legge regionale verranno disciplinate le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale.

 

     Art. 8. Ordinamento ed organizzazione dei corpi di polizia municipale.

     1. Il Servizio di polizia municipale è organizzato in Corpo nei Comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti siano espletati da un organico di almeno sette addetti.

     2. Negli altri enti viene istituito il Servizio di polizia municipale.

     3. La dotazione organica, i profili professionali e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dai regolamenti comunali i quali, a loro volta, tengono conto della contrattazione nazionale per gli enti locali attuata dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

     4. Per la dotazione numerica di ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale, si dovrà tener conto, in ogni caso, dei seguenti criteri generali:

     a) numero della popolazione residente e fluttuante;

     b) presenza stabile di reparti militari;

     c) dimensioni del territorio interessato;

     d) morfologia e caratteri urbanistici del territorio;

     e) intensità di soggiorno turistico;

     i) suddivisione del territorio in circoscrizioni con rappresentanti eletti a suffragio universale;

     g) presenza di notevoli attività commerciali ed industriali;

     h) ogni altro rilevante criterio di ordine socio-economico o istituzionale.

     5. La dotazione organica non potrà, di norma, essere inferiore ad una unità ogni 1000 abitanti.

     6. Gli appartenenti alla Polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.

 

     Art. 9. Norme di reclutamento - Modalità di assunzione.

     1. Per l'ammissione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti, negli organici dei Servizi e dei Corpi di polizia municipale, sono richiesti i requisiti previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti organici dei singoli Enti.

     2. Nei regolamenti organici vanno tuttavia stabiliti i seguenti requisiti:

     a) possesso della patente di guida per la conduzione dei veicoli, non inferiore alla categoria «B»;

     b) idoneità fisica accertata mediante visita medico-attitudinale da svolgersi presso i Centri di medicina legale della Unità sanitaria locale competente per territorio.

     3. I regolamenti dovranno altresì prevedere parità di mansioni e di condizioni di lavoro tra gli appartenenti ai due sessi.

TITOLO III

FUNZIONI DI CONSULENZA E DI STUDIO

IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

 

     Art. 10. Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale.

     2. Fanno parte del Comitato:

     a) il Presidente della Giunta regionale (o l'Assessore delegato);

     b) otto esperti designati dalle associazioni professionali degli addetti alla polizia municipale [2];

     c) 6 rappresentanti degli enti locali della Regione designati rispettivamente dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. e dall'U.N.C.E.M.;

     d) il Direttore regionale della formazione professionale;

     e) il Direttore del Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli enti locali.

     3. Il Comitato rimane in carica 5 anni e svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo.

     4. Il Comitato ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

     5. In particolare, il Comitato formula alla Giunta regionale proposte relative:

     a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia municipale;

     b) alle caratteristiche ed alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale;

     c) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenee quanto ai contenuti tecnico-culturali.

     6. Ai componenti il Comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.

     7. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni la partecipazione alle riunioni ed all'attività del Comitato è considerata attività d'ufficio.

 

     Art. 11. Formazione professionale.

     1. La Regione organizza corsi di preparazione e aggiornamento professionale, anche a carattere sperimentale, rivolti al personale dei vari profili professionali della polizia locale e al personale operante nell'ambito dei piani mirati alla prevenzione elaborati dalle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 [3].

     2. I suddetti corsi sono realizzati anche tramite convenzione con enti ed associazioni aventi tra i propri fini istituzionali la formazione e l'aggiornamento professionale [4].

     2 bis. La Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio, all'Associazione "Scuola di polizia municipale", con sede in Trento, avente lo scopo di promuovere, in ambito interregionale e/o nazionale, attività formativa per il personale della polizia municipale e a versare la quota associativa d'ingresso e il contributo annuale secondo quanto disposto dallo statuto dell'ente medesimo [5].

     3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento è obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi di polizia locale.

 

     Art. 12. Attività propedeutiche di informazione.

     1. La Regione concede agli enti locali ed alle associazioni di cui all'articolo 3, contributi per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 devono prevedere non meno di 60 ore di lezione, le stesse si concludono con un giudizio analitico sul candidato e potranno costituire titolo valutabile in sede di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento organico del personale.

 

     Art. 13. Segreteria del Comitato tecnico.

     1. Il Servizio ispettivo, elettorale e per le circoscrizioni locali della Direzione regionale degli enti locali, oltre ai compiti previsti dall'articolo 96 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, ha il compito di:

     a) garantire una costante attività di informazione professionale nei confronti degli organi e degli addetti ai servizi di polizia locale;

     b) svolgere una costante opera di ricerca e promozione tese a migliorare i servizi, mezzi didattici, strutture tecnologiche;

     c) mediare le varie forme di collaborazione intercomunale che vengono poste in essere nelle ipotesi e per le esigenze previste dalla legislazione statale e regionale;

     d) svolgere compiti di supporto tecnico e amministrativo dell'attività del Comitato.

 

     Art. 14. Disposizione transitoria.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

 

     Art. 15. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, a decorrere dall'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 1934 [2.1.232.5.04.03] con la denominazione: «Finanziamenti agli enti locali ed ai consorzi ed associazioni di comuni per l'apprestamento di sedi e per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

     3. Ai sensi dell'articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1934 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 faranno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'articolo 11 faranno carico al capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 18. Norma finanziaria.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, a decorrere dall'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1907 [2.1.152.2.04.03] con la denominazione: «Contributi agli enti locali e ai consorzi ed associazioni di comuni per la realizzazione di iniziative propedeutiche di informazione rivolte al reclutamento del personale della polizia locale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     2. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.

     3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1907 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 30 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.