§ 2.1.37 - Legge Regionale 19 dicembre 1992, n. 42.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:19/12/1992
Numero:42


Sommario
Art. 1.      L'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'atto dell'elezione della Giunta regionale conseguente al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia [...]


§ 2.1.37 - Legge Regionale 19 dicembre 1992, n. 42.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali».

(B.U. 19 dicembre 1992, n. 47 - Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     L'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'atto dell'elezione della Giunta regionale conseguente al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in carica [3].

 

 


[1] Articolo inserito nel testo della legge originaria.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi la deroga di cui all'art 1 della L.R. 22 aprile 1993, n. 16.