§ 6.1.15 - Legge Regionale 29 maggio 1978, n. 46.
Contributi straordinari dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Pordenone.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:29/05/1978
Numero:46


Sommario
Art. 1.      La Regione è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Pordenone un contributo straordinario di 1 miliardo di lire, per l'acquisto di un'area da destinarsi all'edificazione di [...]
Art. 2.      La concessione dei contributi di cui al precedente articolo è disposta dalla Giunta regionale, sulla base della presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, del contratto di [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dal I comma del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.


§ 6.1.15 - Legge Regionale 29 maggio 1978, n. 46. [1]

Contributi straordinari dell'Amministrazione provinciale e del Comune di Pordenone.

(B.U. 29 maggio 1978, n. 45).

 

Art. 1.

     La Regione è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Pordenone un contributo straordinario di 1 miliardo di lire, per l'acquisto di un'area da destinarsi all'edificazione di istituti scolastici e di altre strutture per servizi istituzionali, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore comunale.

     E' autorizzata altresì la concessione al Comune di Pordenone di un contributo straordinario di 2 miliardi di lire, a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto del complesso militare denominato «Caserma Martelli» di Pordenone, da destinarsi ad ampliamento della sede del locale Ospedale Civile ed al soddisfacimento di esigenze comunitarie, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel predetto comune.

 

     Art. 2.

     La concessione dei contributi di cui al precedente articolo è disposta dalla Giunta regionale, sulla base della presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, del contratto di compravendita degli immobili.

     E' fatto obbligo agli Enti beneficiari di fornire la dimostrazione dell'avvenuta destinazione delle aree acquisite, secondo le finalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dal I comma del precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6522 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore dell'Amministrazione provinciale di Pordenone, a titolo di concorso nella spesa per l'acquisto di un'area da destinarsi all'edificazione di istituti scolastici e di altre strutture per servizi istituzionali» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1978.

     Per le finalità previste dal II comma del precedente articolo 1 è autorizzata, per gli esercizi relativi al piano finanziario 1978-1981, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3

- Categoria XI - il capitolo 6523 con la denominazione: «Contributo

straordinario al Comune di Pordenone a titolo di concorso nella spesa per

l'acquisto del complesso militare «Caserma Martelli» di Pordenone, da

destinarsi ad ampliamento della sede del locale Ospedale civile ed al

soddisfacimento di esigenze comunitarie» e con lo stanziamento di lire 2

miliardi.

     All'onere complessivo di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1978 - autorizzato con i precedenti I e III comma - si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 3 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.