§ 5.2.25 - Legge Regionale 19 agosto 1977, n. 52.
Contributi ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici. Modifiche ed integrazioni della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:19/08/1977
Numero:52


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 a concedere contributi per l'importo di lire 500 milioni ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai [...]
Art. 2.      Entro il suddetto limite di spesa di lire 500 milioni i contributi potranno essere utilizzati per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonché per [...]
Art. 3.      Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.
Art. 5.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 6.      Il sussidio di lire 500 milioni, autorizzato con l'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23 ed erogato, con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità n. 312 del 13 dicembre 1971, [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      All'erogazione dei contributi in capitale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali, si potrà provvedere:
Art. 9.      Le modalità di erogazione previste dal precedente articolo 8 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Le domande relative all'anno 1977 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, dovranno essere presentate all'Assessorato [...]
Art. 12.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 7 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi dal [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, l'ulteriore spesa complessiva di lire 750 milioni, di [...]
Art. 15.      Per le finalità previste dall'articolo 5 lettera b), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 90 milioni, di [...]


§ 5.2.25 - Legge Regionale 19 agosto 1977, n. 52. [1]

Contributi ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici. Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico-sanitari, nonché per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari.

(B.U. 24 agosto 1977, n. 83).

 

CAPO I

Contributi ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai

minorati fisici e psichici

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 a concedere contributi per l'importo di lire 500 milioni ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici.

 

     Art. 2.

     Entro il suddetto limite di spesa di lire 500 milioni i contributi potranno essere utilizzati per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonché per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti.

 

     Art. 3.

     Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 1 dovranno pervenire all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     Il programma degli interventi da attuare in applicazione del presente capo è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'igiene ed alla sanità.

     Le modalità di erogazione dei contributi per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici sono le medesime previste dall'articolo 8 della presente legge per gli enti ospedalieri.

     Le modalità di erogazione dei contributi per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 5714 con la denominazione: «Contributi ad istituti operanti nel campo dell'assistenza sanitaria ai minorati fisici e psichici per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di edifici, nonché per l'acquisto di impianti, attrezzature ed arredamenti» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 6 Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 6.

     Il sussidio di lire 500 milioni, autorizzato con l'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1971, n. 23 ed erogato, con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità n. 312 del 13 dicembre 1971, all'Istituto scientifico di ricovero e cura denominato Istituto per l'infanzia e pie fondazioni Burlo Garofolo e dott. Alessandro ed Aglaia de Manussi con sede in Trieste, per la costruzione di un ospedale paido psichiatrico in Cormons, sarà invece utilizzato per l'acquisto e la sistemazione della Villa Cosulich sita in Trieste, Strada del Friuli n. 34, nonché per la dotazione di impianti, attrezzature ed arredi della stessa, salve le spese già effettuate per l'originaria destinazione.

 

CAPO II

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 8.

     All'erogazione dei contributi in capitale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali, si potrà provvedere:

     - fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto, senza riserve, dall'impresa, vistato dal legale rappresentante dell'ente;

     - nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge.

 

     Art. 9.

     Le modalità di erogazione previste dal precedente articolo 8 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, nonché dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 55.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 11.

     Le domande relative all'anno 1977 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, dovranno essere presentate all'Assessorato dell'igiene e della sanità entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 7 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 11.493 milioni.

     Detta spesa fa carico al capitolo 5700 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 15.993 milioni di cui lire 11.493 milioni per l'esercizio 1977.

     Al predetto onere di lire 11.493 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 6 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), di cui lire 6.993 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

     In relazione al disposto dell'articolo 7 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 5700 viene così modificata: «Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della regione (articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni)».

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979, un limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

esercizio 1977                   lire 1.000 milioni

esercizio 1978                   lire 2.000 milioni

esercizi dal 1979 al 1996        lire 3.000 milioni

esercizio 1997                   lire 2.000 milioni

esercizio 1998                   lire 1.000 milioni

 

 

     L'onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977 fa carico al capitolo 5704 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 9.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si fa fronte, per lire 5.000 milioni, mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e, per complessive lire 4.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno dai sottoelencati capitoli del medesimo stato di previsione come segue:

     - per lire 2.200 milioni, di cui lire 550 milioni per l'esercizio 1977, dal capitolo 2604;

     - per lire 1.152 milioni, di cui lire 288 milioni per l'esercizio 1977, dal capitolo 1369;

     - per lire 648 milioni, di cui lire 162 milioni per l'esercizio 1977, dal capitolo 1370

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     In relazione al disposto degli articoli 7 e 10 della presente legge, la denominazione del precitato capitolo 5704 viene così modificata: «Contributi costanti sui mutui assunti dagli Enti pubblici ospedalieri per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli Ospedali civili della regione (articolo 6 legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, legge regionale 12 dicembre 1966, n. 31, legge regionale 28 luglio 1969, n. 19 e articolo 12 legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8)».

 

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, l'ulteriore spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1977.

     Detta spesa fa carico al capitolo 5701 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato per il piano, di lire 750 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 750 milioni si provvede, per lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno dal capitolo 1359 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19771980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e, per lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1977, mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 6 - Partita n. 3

- dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 15.

     Per le finalità previste dall'articolo 5 lettera b), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 90 milioni, di cui lire 30 milioni per l'esercizio 1977.

     Detta spesa fa carico al capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato, per il piano a lire 390 milioni, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 90 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1359 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo sostitutivo dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1965, n. 36.

[3] Articolo sostitutivo dell'art. 6 della L.R. 31 dicembre 1965, n. 36.