§ 4.9.8 - Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 80.
Interventi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34: ripristino del limite d'impegno di lire 500 milioni. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:10/12/1981
Numero:80


Sommario
Art. 1.      Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, e decorrente dall'esercizio 1979, secondo il disposto dell'articolo 3, secondo [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.
Art. 3.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 17 dicembre 1970, n. 46, il contributo di cui all'articolo 16 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27 viene elevato di lire 85 milioni.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.9.8 - Legge Regionale 10 dicembre 1981, n. 80. [1]

Interventi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34: ripristino del limite d'impegno di lire 500 milioni. Aumento per lire 85 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27.

(B.U. 11 dicembre 1981, n. 124).

 

Art. 1.

     Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato con l'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, e decorrente dall'esercizio 1979, secondo il disposto dell'articolo 3, secondo comma, della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8, è revocato.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 17 dicembre 1970, n. 46, il contributo di cui all'articolo 16 della L.R. 28 luglio 1980, n. 27 viene elevato di lire 85 milioni.

     A tale fine è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa di lire 85 milioni fa carico al capitolo 5565 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 85 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 85 milioni si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.