§ 3.17.12 - Legge Regionale 10 gennaio 1977, n. 1.
Interventi in materia di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 istruzione e formazione professionale
Data:10/01/1977
Numero:1


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'emanazione di norme per un'organica riforma del settore della formazione professionale, l'Amministrazione regionale svolge, in via transitoria, per l'attività formativa degli anni [...]
Art. 2.      Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:
Art. 3.      Ai fini di incentivare l'afflusso e la frequenza degli interessati ai corsi, di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare assistenza ai partecipanti agli [...]
Art. 4.      Nell'intento di assicurare un adeguato livello funzionale ai corsi di formazione professionale, l'Amministrazione regionale può, altresì:
Art. 5.      I corsi di formazione professionale e gli altri interventi, previsti al precedente Capo II della presente legge, possono essere assunti e gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale ed a [...]
Art. 6.      Il piano dei corsi di formazione professionale da istituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nonché il piano per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della stessa, sono [...]
Art. 7.      Alla concessione delle sovvenzioni previste al precedente articolo 5, secondo e terzo comma, si provvede sulla base delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 8.      Ai fini di assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione professionale l'assistenza, di cui all'articolo 3, lettera d) della presente legge, l'Amministrazione regionale può addivenire a [...]
Art. 9.      Sono abrogate le norme regionali in materia di formazione professionale incompatibili con la presente legge.
Art. 10.      In attesa della definitiva sistemazione, al personale già dipendente dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente [...]
Art. 11.      Gli oneri relativi all'esercizio 1976 previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.17.12 - Legge Regionale 10 gennaio 1977, n. 1. [1]

Interventi in materia di formazione professionale.

(B.U. 11 gennaio 1977, n. 1).

 

CAPO I

Disposizione preliminare

 

Art. 1.

     In attesa dell'emanazione di norme per un'organica riforma del settore della formazione professionale, l'Amministrazione regionale svolge, in via transitoria, per l'attività formativa degli anni 1976 e 1977, gli interventi posti a suo carico, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, nelle forme e con le modalità indicate agli articoli seguenti.

     Nello svolgimento delle attività di formazione professionale la Regione si avvarrà della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35.

 

CAPO II

Interventi in materia di formazione professionale

 

     Art. 2.

     Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere:

     1) all'istituzione ed allo svolgimento di corsi di formazione professionale per giovani in attesa di prima occupazione, per lavoratori occupati e disoccupati nonché di corsi di insegnamento complementare per apprendisti;

     2) all'istituzione e svolgimento di corsi straordinari per l'aggiornamento e la specializzazione di particolari categorie professionali, ivi comprese quelle dell'agricoltura e dell'artigianato;

     3) all'attuazione di corsi di aggiornamento pedagogico-didattico e tecnico-professionale per docenti ed istruttori di corsi di formazione professionale;

     4) all'attuazione di normative per l'utilizzo di finanziamenti del fondo sociale europeo.

     Per lo svolgimento dei corsi si applicano, in quanto compatibili ed in quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme statali che disciplinano la materia dell'addestramento professionale.

 

     Art. 3.

     Ai fini di incentivare l'afflusso e la frequenza degli interessati ai corsi, di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare assistenza ai partecipanti agli stessi, mediante:

     a) il rimborso delle spese di viaggio per la frequenza ai corsi;

     b) la fornitura del corredo necessario per la frequenza a determinati corsi;

     c) l'attribuzione di assegni giornalieri di presenza ai corsi convittuali alberghieri;

     d) il mantenimento a convitto e semiconvitto.

 

     Art. 4.

     Nell'intento di assicurare un adeguato livello funzionale ai corsi di formazione professionale, l'Amministrazione regionale può, altresì:

     a) svolgere opera di propaganda e iniziative di studio e d'indagine interessanti la formazione professionale e la possibilità di collocamento nei vari settori produttivi;

     b) provvedere all'acquisto d; attrezzature e di arredi tecnico- didattici da assegnare ai Centri di formazione professionale;

     c) provvedere al completamento ed all'adattamento di immobili destinati o da destinare a sedi di Centri per la formazione professionale dei lavoratori;

     d) assumere con contratto a tempo determinato per la durata dei corsi, anche ad orario parziale, personale insegnante, amministrativo e di servizio da destinare:

     1) all'integrazione del personale necessario allo svolgimento dei corsi nei centri regionali di formazione professionale;

     2) allo svolgimento dei corsi in località non sede di Centri permanenti;

     3) alla supplenza del personale temporaneamente assente, limitatamente al periodo dell'assenza;

     4) allo svolgimento di attività formative di carattere straordinario.

     Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello del personale trasferito in base agli articoli 28 e 41 del D P R. 25 novembre 1975, n. 902, in misura proporzionata all'incarico orario assegnato.

 

CAPO III

Modalità e procedure per lo svolgimento degli interventi

 

     Art. 5.

     I corsi di formazione professionale e gli altri interventi, previsti al precedente Capo II della presente legge, possono essere assunti e gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale ed a spese della stessa, ovvero mediante affidamento ad altri enti pubblici e privati operanti nel settore senza scopi di lucro.

     In tale ultimo caso, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti predetti finanziamenti e contributi, oltreché per lo svolgimento dei corsi, anche per gli interventi di cui all'articolo 3 ed alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 della presente legge [2].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere, in via straordinaria, contributi agli enti sopra indicati per l'integrazione delle spese di gestione dei rispettivi Centri.

     La concessione dei contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma avviene con l'osservanza dei limiti e delle modalità di cui alla legge regionale 31 dicembre 1965, n. 35, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

 

     Art. 6.

     Il piano dei corsi di formazione professionale da istituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge nonché il piano per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della stessa, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali.

     Nello stesso modo è approvato il piano per i finanziamenti ed i contributi, previsti al precedente articolo 5, a favore degli enti pubblici e privati operanti nel settore.

 

     Art. 7.

     Alla concessione delle sovvenzioni previste al precedente articolo 5, secondo e terzo comma, si provvede sulla base delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, o che saranno presentate, da parte degli enti gestori, all'Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

     Alla chiusura di ogni anno formativo e comunque prima dell'inizio di quello successivo, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare all'Assessorato suindicato, il rendiconto della spesa sostenuta nell'anno predetto, corredata da una relazione sull'attività svolta.

 

     Art. 8.

     Ai fini di assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione professionale l'assistenza, di cui all'articolo 3, lettera d) della presente legge, l'Amministrazione regionale può addivenire a convenzioni con enti pubblici e privati, che offrano garanzie di serietà e di esperienza.

 

     Art. 9.

     Sono abrogate le norme regionali in materia di formazione professionale incompatibili con la presente legge.

     Sono fatte salve le norme statali in materia non incompatibili con la stessa legge.

 

     Art. 10.

     In attesa della definitiva sistemazione, al personale già dipendente dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), trasferito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 28 e 41 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, con Decreto del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale del 3 agosto 1976, è concesso, a decorrere dal 1º luglio 1976, un assegno mensile ad personam di lire 60.000 (sessantamila) a titolo di acconto sui futuri miglioramenti economici [3].

     Per dello personale è istituito in via provvisoria un ruolo straordinario aggiuntivo.

     L'Amministrazione si avvale di detto personale, in via prioritaria, per la gestione delle attività connesse alle competenze trasferite in materia di formazione professionale.

 

     Art. 11.

     Gli oneri relativi all'esercizio 1976 previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge faranno carico al capitolo 5754 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1976, n. 55, e quelli previsti dall'articolo 10 faranno carico ai capitoli 151 e 158 dello stesso stato di previsione della spesa.

     Gli stanziamenti di spesa occorrenti per gli esercizi futuri saranno determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuali, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 18 luglio 1977, n. 36.

[3] Vedi ora L.R. 26 giugno 1978, n. 77.