§ 4.10.59 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 57.
Interventi della Regione a fronte degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere di riparazione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:08/06/1978
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Per far fronte all'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della Comunità Economica Europea, ai sensi del regolamento n. [...]
Art. 2.      Per gli oneri previsti dal precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.59 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 57.

Interventi della Regione a fronte degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere di riparazione dei danni causati all'agricoltura dagli eventi sismici del 1976.

(B.U. 15 giugno 1978, n. 49).

 

Art. 1.

     Per far fronte all'onere derivante dalla revisione dei prezzi contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della Comunità Economica Europea, ai sensi del regolamento n. 1505/76 del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591 e ai sensi dell'articolo 9 e 10 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 2.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 1, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria IX - il capitolo 7369 con la

denominazione: «Spese per gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi

contrattuali negli appalti delle opere intraprese con i contributi della

C.E.E. e dello Stato italiano per la riparazione dei danni causati

all'agricoltura dagli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento

complessivo di lire 2.000 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui

lire 500 milioni per l'esercizio 1978 [1].

     All'onere complessivo di lire 2.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1978, previsto dal precedente articolo 1, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

     Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi al capitolo 7369 di cui al precedente primo comma, saranno determinati - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 65 e l'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.