§ 2.8.26 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 62.
Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l'attuazione delle iniziative in esecuzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:20/06/1983
Numero:62


Sommario
Art. 1.  Infrastrutture di comunicazione e di trasporto.
Art. 2.  Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia.
Art. 3.  Ente Autonomo del Porto di Trieste.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Gorizia, un [...]
Art. 5.  Istituzioni culturali e scientifiche.
Art. 6.  Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso.
Art. 7.  Norme finanziarie.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.26 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 62.

Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti, nonché per l'attuazione delle iniziative in esecuzione dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960 - (Secondo provvedimento).

(B.U. 21 giugno 1983, n. 68).

 

Art. 1. Infrastrutture di comunicazione e di trasporto.

     In attuazione dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, l'ulteriore spesa complessiva di lire 106.900 milioni, di cui lire 63.200 milioni per l'esercizio 1984 e lire 42.700 milioni per l'esercizio 1985.

     Fra gli investimenti di cui al primo comma, sono comprese ulteriori opere di miglioramento del collegamento stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, entro il limite massimo di lire 1.500 milioni.

     Negli investimenti previsti per il completamento delle opere e degli impianti dell'autoporto di Fernetti in provincia di Trieste e dell'autoporto di S. Andrea a Gorizia, di cui all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 e all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, sono comprese le spese relative all'acquisto di mezzi e di macchine operatrici per la movimentazione delle merci e dei carichi in genere entro il limite massimo di lire 2.000 milioni.

     L'erogazione dei finanziamenti ai fini di cui al precedente comma, avviene in via anticipata entro il limite massimo indicato di lire 2.000 milioni e fino all'intero ammontare del finanziamento concesso a ciascuno degli enti beneficiari, successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi presentato rispettivamente dal Consorzio per la costruzione e la gestione dell'Autoporto di Fernetti e dal Comune di Gorizia, quali concessionari della realizzazione dei due autoporti.

     L'ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti, il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.

 

     Art. 2. Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Gorizia, anche in via anticipata, un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1983, lire 300 milioni per l'esercizio 1984 e lire 300 milioni per l'esercizio 1985, quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia [*].

     Il Comune di Gorizia è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione; qualora le iniziative riguardino opere o impianti il rendiconto dovrà contenere i certificati di pagamento e gli altri titoli di spesa relativi.

 

     Art. 3. Ente Autonomo del Porto di Trieste.

     In attuazione dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Autonomo del Porto di Trieste per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, un finanziamento di lire 20 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1985, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all'articolo 3 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Gorizia, un finanziamento straordinario di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni nell'esercizio 1984 e lire 2.000 milioni nell'esercizio 1985, da utilizzare per opere ed interventi volti a rendere pienamente operative le aree di proprietà dell'Azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone [1].

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5. Istituzioni culturali e scientifiche.

     In attuazione dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, al fine di favorire l'approfondimento dei problemi della cooperazione internazionale nonché dei peculiari problemi delle aree di frontiera, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti straordinari «una tantum» per l'acquisizione, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi, di locali e di impianti per l'acquisto di attrezzature nonché per l'attuazione di iniziative e progetti di ricerca alle seguenti Istituzioni culturali e scientifiche:

     - Istituto di Sociologia Internazionale - ISIG - di Gorizia;

     - Istituto di Studi e Documentazione sull'Est Europeo - ISDEE - di Trieste;

     - Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'Integrazione Economica Europea - ISTIEE - di Trieste;

     - Istituto Sloveno di Ricerca - SLORI - di Trieste.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a promuovere in Trieste un'istituzione permanente per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni delle popolazioni istriane e ad assegnare, alla istituzione medesima, un finanziamento straordinario «una tantum» per gli interventi di cui al primo comma. Per la realizzazione, l'allestimento e la gestione della suddetta istituzione, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi di esistenti istituti e centri di studio, di ricerca e di documentazione sulla storia e la cultura dell'Istria e delle Organizzazioni ed Associazioni degli istriani operanti nel Friuli-Venezia Giulia, nonché della collaborazione dell'Università degli Studi di Trieste e degli Enti locali [3].

     Per le finalità di cui ai due precedenti commi del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni nell'esercizio 1984.

     In attuazione dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, allo scopo di sostenere attività ed iniziative di ricerca scientifica e tecnologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un fondo di dotazione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1983 [4].

 

     Art. 6. Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore della Comunità Montana del Carso un ulteriore finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1984, da utilizzarsi per gli interventi ivi indicati sull'intero territorio dei Comuni facenti parte della Comunità stessa.

 

     Art. 7. Norme finanziarie.

     Gli oneri previsti dal precedente articolo 1, fanno carico al capitolo 5459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983- 1985,il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 106.900 milioni, di cui lire 63.200 milioni per l'esercizio 1984 e lire 43.700 milioni per l'esercizio 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2- Presidenza della Giunta - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5599 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore del Comune di Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1983 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede come segue:

     - per lire 400 milioni, relative all'esercizio 1983, mediante storno di pari importo dal capitolo 5459 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, con Decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG., dd. 17 febbraio 1983;

     - per le restanti lire 600 milioni (300 milioni per ciascun esercizio 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.

     L'onere previsto dal precedente articolo 3, fa carico al capitolo 5460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 20.000 milioni, di cui lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 5601 con la denominazione: «Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone per opere ed interventi volti a rendere operative le aree di proprietà dell'azienda medesima al servizio dello scalo di Monfalcone» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1984 e lire 2.000 milioni per l'esercizio 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione [5].

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, primo e secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall'esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6501 con la denominazione: «Finanziamenti straordinari «una tantum» ad istituzioni culturali e scientifiche al fine di favorire l'approfondimento dei problemi della cooperazione internazionale nonché dei peculiari problemi delle aree di frontiera» con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1984 , cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 5, quarto comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - Categoria XI - il capitolo 6502 con la denominazione: «Assegnazione all'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste di un fondo di dotazione per l'assolvimento dei compiti istituzionali» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo nell'esercizio 1983, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 5459 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG. del 17 febbraio 1983.

     L'onere previsto dal precedente articolo 6, fa carico al capitolo 7055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985,il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, per l'esercizio 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 7001 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 50 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30, tra le spese di primo impianto di cui al presente comma va compresa anche quella relativa al conferimento di capitale a favore della società di gestione dell'impianto.

[1] Vedi l'art. 26 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5, nonché la norma transitoria di cui all'art. 34 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22.

[2] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 14 agosto 1987, n. 22. +(3)+ Vedi l'art. 38 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33.

[3] 

[4] Vedi il finanziamento straordinario di cui all'art. 52 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[5] Vedi l'autorizzazione di spera di cui al penultimo comma dell'art. 53 della L R. 28 gennaio 1987, n. 3.