§ 27.7.182 – L. 22 dicembre 1982, n. 960.
Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:22/12/1982
Numero:960


Sommario
Art. 1.      E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 250 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al [...]
Art. 2.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di [...]
Art. 4.      Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze [...]
Art. 5.      All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle [...]
Art. 6.      A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla [...]


§ 27.7.182 – L. 22 dicembre 1982, n. 960.

Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia.

(G.U. 5 gennaio 1983, n. 3).

 

     Art. 1.

     E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 250 miliardi, nel quadriennio 1982-85, per provvedere alla prosecuzione ed al completamento delle opere e degli investimenti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 101, secondo le modalità previste dagli stessi articoli, nonchè per l'attuazione delle iniziative già previste o da prevedere per il raggiungimento delle finalità della legge 14 marzo 1977, n. 73, con particolare riguardo a quelle di cui ai decreti delegati n. 100 del 6 marzo 1978, n. 101 del 6 marzo 1978, n. 705 del 2 ottobre 1978 e n. 714 del 2 ottobre 1978.

     L'importo di cui al precedente comma viene iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per detto anno finanziario lo stanziamento viene determinato in lire 34 miliardi.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 64 miliardi, nel quadriennio 1982-85, di cui lire 54 miliardi per la prosecuzione ed il completamento da parte dell'Azienda autonoma delle strade delle opere indicate all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e lire 10 miliardi per la sistemazione a cura del Ministero dei lavori pubblici dei valichi confinari nella regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.

     Detti importi vengono iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1982. Per l'anno finanziario 1982 gli stanziamenti vengono determinati, rispettivamente, in lire 2 miliardi e lire 1 miliardo.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

     Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, già prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1° gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.

     Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma è presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73.

     All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 4.

     Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a proseguire gli interventi diretti a favorire le attività culturali e le iniziative per la conservazione di testimonianze italiane in Jugoslavia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1978, n. 615.

     A tali fine nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero è iscritto lo stanziamento di lire 1.800 milioni all'anno finanziario 1982. Negli anni successivi lo stanziamento viene determinato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 39 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante utilizzazione, per pari importo, delle disponibilità esistenti sul capitolo 8788 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno finanziario, restando conseguentemente ridotta per lo stesso importo l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.

     All'uopo il predetto importo di lire 39 miliardi viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982 per essere riassegnato agli stati di previsione dei Ministeri interessati secondo le quote previste dalla presente legge.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     La regione Friuli-Venezia Giulia può assumere impegni, anche in via immediata, fino alla concorrenza di lire 115 miliardi, per le finalità di cui al precedente art. 1.

 

          Art. 6.

     A decorrere dall'anno finanziario 1984 verranno disposti gli ulteriori stanziamenti eventualmente occorrenti per assicurare il completamento delle opere previste dalla presente legge, nonchè delle opere e degli interventi di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, ed al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 705.