§ 29.1.80 - D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705.
Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste, ai sensi dell'art. 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:02/10/1978
Numero:705


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire l'attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di [...]
Art. 2.      Le somme occorrenti per i fini di cui al presente titolo verranno attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia che ne effettuerà richiesta in relazione alle effettive [...]
Art. 3.      Le somme eventualmente ricevute dall'Ente per la zona industriale di Trieste per l'acquisizione di immobili nell'ambito della zona franca verranno rimborsate dallo [...]
Art. 4.      E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di [...]
Art. 5.      I compiti e le facoltà conferite all'Ente zona industriale di Trieste dall'ordine del cessato Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, e successive [...]
Art. 6.      L'art. V dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10 e dalla legge 21 aprile [...]
Art. 7.      L'art. 4 della legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente
Art. 8.      E' abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge 21 aprile 1969, n. 163
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in complessive lire 64.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1978, lire 2.000 milioni [...]


§ 29.1.80 - D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705.

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73.

(G.U. 17 novembre 1978, n. 322)

 

 

Titolo I

ZONA FRANCA

 

     Art. 1.

     Al fine di consentire l'attuazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno 1979, di lire 20.000 milioni nell'anno 1980 e di lire 39.000 milioni nell'anno 1981.

 

          Art. 2.

     Le somme occorrenti per i fini di cui al presente titolo verranno attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia che ne effettuerà richiesta in relazione alle effettive esigenze e ne stabilirà l'utilizzazione, sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

 

          Art. 3.

     Le somme eventualmente ricevute dall'Ente per la zona industriale di Trieste per l'acquisizione di immobili nell'ambito della zona franca verranno rimborsate dallo stesso Ente allo Stato con il ricavato delle vendite o della concessione in uso dei predetti immobili e secondo le condizioni, le modalità ed i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

     Gli immobili non venduti, alla scadenza della durata dell'Ente stesso, sono retrocessi al demanio dello Stato.

 

Titolo II

ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

 

          Art. 4.

     E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Ente per la zona industriale di Trieste - la cui durata è prorogata al 31 dicembre del 2007 - in relazione ai maggiori compiti connessi alla realizzazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

 

          Art. 5.

     I compiti e le facoltà conferite all'Ente zona industriale di Trieste dall'ordine del cessato Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, vengono estesi anche alle aree della provincia di Trieste interessate all'accordo di cooperazione economica.

     Oltre alla facoltà di cui all'art. III dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, all'Ente zona industriale di Trieste è attribuito il compito di designare i tre propri rappresentanti nel comitato misto italo-jugoslavo di cui all'art. 7 del protocollo sulla zona franca.

 

          Art. 6.

     L'art. V dell'ordine dell'ex Governo militare alleato del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10 e dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:

     "Fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente:

     1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

     2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;

     3) un rappresentante dell'intendenza di finanza;

     4) un rappresentante del compartimento doganale di Trieste;

     5) un rappresentante della circoscrizione doganale di Trieste;

     6) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche;

     7) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     8) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

     9) un rappresentante della provincia;

     10) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

     11) due rappresentanti del comune di Trieste;

     12) un rappresentante del comune di Muggia;

     13) un rappresentante del comune di San Dorligo della Valle;

     14) un rappresentante della comunità montana;

     15) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     16) un rappresentante delle organizzazioni degli industriali;

     17) un rappresentante delle organizzazioni delle medie e piccole industrie;

     18) un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani;

     19) un rappresentante delle organizzazioni dei commercianti;

     20) un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti;

     21) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative".

 

          Art. 7.

     L'art. 4 della legge 21 aprile 1969, n. 163, è sostituito dal seguente:

     "Il comitato esecutivo è costituito da tredici membri. Ne fanno parte, oltre al presidente ed al vice-presidente, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno:

     1) il rappresentante del commissariato del Governo;

     2) un rappresentante della circoscrizione doganale del Governo;

     3) uno dei tre rappresentanti della regione, scelto dal consiglio direttivo;

     4) il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     5) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno eletto dal consiglio direttivo tra i rappresentanti del comune di Trieste ed il secondo tra gli altri rappresentanti degli enti locali;

     6) due rappresentanti delle categorie economiche, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno;

     7) tre rappresentanti dei lavoratori, eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno.

     Il presidente può integrare, di volta in volta, il comitato esecutivo, a titolo consultivo, con altri membri del consiglio direttivo".

 

          Art. 8.

     E' abrogato l'art. 1, secondo comma, della legge 21 aprile 1969, n. 163.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in complessive lire 64.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1978, lire 2.000 milioni nell'anno 1979, lire 21.000 milioni nell'anno 1980 e lire 40.000 milioni nell'anno 1981, si fa fronte con le disponibilità del capitolo 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.