§ 6.3.11 - Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 44.
Autorizzazione all'Amministrazione regionale alla cessione della Società Immobiliare Triestina S.r.l. proprietaria dell'immobile «Albergo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:13/07/1981
Numero:44


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito, ai sensi degli articoli 769 e 793 del codice civile, all'Università degli Studi di Trieste le quote costituenti l'intero [...]
Art. 2.      L'autorizzazione regionale è subordinata alla destinazione del patrimonio sociale ovvero dell'immobile oggetto della cessione da parte dell'Università degli Studi di Trieste:
Art. 3.      L'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata ad immettere in possesso dell'Università degli Studi l'immobile costituente il patrimonio sociale [...]
Art. 4.      Le eventuali sopravvenienze attive o passive derivanti dalla cessione delle quote della società o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima, approvato ai sensi dell'articolo [...]
Art. 5.      Sono abrogate in quanto imcompatibili con la presente legge le disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.
Art. 6.      Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'esercizio 1981


§ 6.3.11 - Legge Regionale 13 luglio 1981, n. 44.

Autorizzazione all'Amministrazione regionale alla cessione della Società Immobiliare Triestina S.r.l. proprietaria dell'immobile «Albergo Regina» all'Università degli Studi di Trieste.

(B.U. 13 luglio 1981, n. 74).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere a titolo gratuito, ai sensi degli articoli 769 e 793 del codice civile, all'Università degli Studi di Trieste le quote costituenti l'intero capitale sociale della Società Immobiliare Triestina S.r.l. con sede a Trieste, proprietaria dell'immobile costituente l'Albergo Regina e relative pertinenze, ovvero ad autorizzare quest'ultima a cedere a titolo gratuito, ai sensi dei citati articoli del codice civile, all'Università degli Studi di Trieste l'immobile predetto [1].

 

     Art. 2.

     L'autorizzazione regionale è subordinata alla destinazione del patrimonio sociale ovvero dell'immobile oggetto della cessione da parte dell'Università degli Studi di Trieste:

     - a scuola superiore di lingue moderne per traduttori e interpreti;

     - a Casa dello studente con la concessione dell'uso gratuito all'Opera Universitaria dell'Università degli Studi di Trieste, o ad altre destinazioni universitarie [2].

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata ad immettere in possesso dell'Università degli Studi l'immobile costituente il patrimonio sociale della Società Immobiliare Triestina S.r.l.

 

     Art. 4.

     Le eventuali sopravvenienze attive o passive derivanti dalla cessione delle quote della società o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima, approvato ai sensi dell'articolo 2453 o dell'articolo 2454 del codice civile, verranno acquisite ovvero faranno carico al bilancio regionale [3].

 

     Art. 5.

     Sono abrogate in quanto imcompatibili con la presente legge le disposizioni di cui alla legge regionale 3 marzo 1978, n. 15.

 

     Art. 6.

     Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'esercizio 1981 [4].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria III - il capitolo 262 con la denominazione: «Oneri finanziari conseguenti alla cessione della Società Immobiliare Triestina S.r.l. all'Università degli Studi di Trieste» e con lo stanziamento di lire 15 milioni per l'esercizio 1981, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 312 del citato stato di previsione.

     In relazione alle norme contenute negli articoli precedenti il capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19811983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene tolto dall'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti, e l'importo di lire 60 milioni, stanziato sul medesimo capitolo per il periodo 1982-1983, viene stornato ed iscritto sul capitolo 1954 del precitato stato di previsione della spesa, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 60 milioni per il periodo medesimo.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1983, n. 30. Vedi anche la norma transitoria, in pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale, di cui all'art. 4 della L.R. 26 aprile 1983, n. 30, nonché il contributo speciale «una tantum - per spese di funzionamento di cui all'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14 e per eventuali oneri relativi a sopravvenienze passive di cui all'art. 5 della L.R. 26 aprile 1983, n. 30. Si rimanda altresì all'ulteriore norma transitoria di cui all'art. 58 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[2] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1983, n. 30.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 aprile 1983, n. 30.

[4] Vedi anche il rifinanziamento di cui all'ultimo comma della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11.