§ 3.16.2 - Legge Regionale 28 luglio 1981, n. 47.
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:28/07/1981
Numero:47


Sommario
Art. 1.      I giovani assunti dagli Enti di cui al primo comma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 in [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1º giugno [...]
Art. 3.      Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 [...]


§ 3.16.2 - Legge Regionale 28 luglio 1981, n. 47.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(B.U. 29 luglio 1981, n. 80).

 

Art. 1.

     I giovani assunti dagli Enti di cui al primo comma della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 in corso di svolgimento alla data del 28 febbraio 1981, sono ammessi a sostenere l'esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione e degli Enti locali ai sensi e per gli effetti della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 27 della legge 1º giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 28 febbraio 1981, purché non si siano dimessi volontariamente.

 

     Art. 3.

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 90 milioni per l'esercizio 1981 [1].

     Il predetto onere di lire 90 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 90 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 90 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per l'esercizio finanziario 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32.

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

     Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 65 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, sul capitolo 577 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 65 milioni per l'esercizio 1981.

 

 


[1] Vedi anche la particolare previsione di cui all'art. 26 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36.