§ 4.10.62 - Legge Regionale 19 giugno 1978, n. 73.
Interventi straordinari per l'occupazione giovanile, previsti dalla lettera f), dell'articolo 1 della legge nazionale 8.8.1977, n. 546, per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:19/06/1978
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, lettera f) della legge 8 agosto 1977, [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti riguardanti servizi socialmente utili programmati ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 285/77 indusi o meno nel piano annuale [...]
Art. 3.      Gli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge, nonchè i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al [...]
Art. 4.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.62 - Legge Regionale 19 giugno 1978, n. 73.

Interventi straordinari per l'occupazione giovanile, previsti dalla lettera f), dell'articolo 1 della legge nazionale 8.8.1977, n. 546, per la ricostruzione del Friuli terremotato.

(B.U. 23 giugno 1978, n. 53).

 

Art. 1.

     Nel quadro degli interventi diretti a favorire la ricostruzione e la rinascita del Friuli colpito dal terremoto, la Regione, in attuazione dell'articolo 1, lettera f) della legge 8 agosto 1977, n. 546, provvede nell'ambito delle zone terremotate, delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, ad incrementare l'occupazione giovanile sulla base delle norme contenute nella legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni [1].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti riguardanti servizi socialmente utili programmati ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 285/77 indusi o meno nel piano annuale regionale purchè non finanziati dal CIPE [2].

 

     Art. 3.

     Gli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge, nonchè i criteri e le modalità di attuazione degli stessi, sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed emigrazione.

     Quando i progetti prevedano connesse attività di formazione professionale, le delibere della Giunta regionale saranno adottate su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed emigrazione di concerto con l'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali previo parere della Commissione regionale per la formazione professionale.

 

     Art. 4.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI

- il capitolo 6949 con la denominazione: «Interventi straordinari per

l'occupazione giovanile previsti dalla lettera f) dell'articolo 1 della

legge 8.8.1977, n. 546».

     Gli stanziamenti da iscriversi al precitato capitolo 6949 saranno determinati, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi le norme applicabili alla presente legge di cui agli artt. 1 e seguenti della L.R. 17 dicembre 1980, n. 69 nonchè alla L.R. 28 luglio 1981, n. 47. Vedi inoltre l'interpretazione autentica di cui all'articolo unico della L.R. 19 luglio 1980, n. 25 e l'autorizzazione all'assegnazione temporanea agli enti locali di cui all'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1981, n. 90. Vedi, arche, l'autorizzazione di spesa per i relativi contratti di cui all'art. 13 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14.

[2] Con effetto dal 15 gennaio 1980 non possono predisporsi nuovi progetti giusta l'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 17 dicembre 1980, n. 69.