§ 3.16.3 - Legge Regionale 21 dicembre 1981, n. 90.
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:21/12/1981
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Ai fini di assicurare l'espletamento delle procedure di mobilità del personale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata l'assegnazione [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 e dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 47, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.16.3 - Legge Regionale 21 dicembre 1981, n. 90.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(B.U. 22 dicembre 1981, n. 131).

 

Art. 1.

     Ai fini di assicurare l'espletamento delle procedure di mobilità del personale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, è autorizzata l'assegnazione temporanea agli enti locali che ne facciano richiesta, anche se non compresi nell'ambito delle zone terremotate, come delimitate ai sensi dell'articolo 4 primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, con D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, del personale assunto ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 e dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 47, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1982.

     Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all'esercizio 1982.

     All'onere di lire 3.000 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell'articolo 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 sul capitolo 577 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all'esercizio 1982.

     Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1982.

     Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all'esercizio 1982.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del piano citato.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.