§ 2.8.12 - Legge Regionale 29 maggio 1974, n. 25.
Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale o sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:29/05/1974
Numero:25


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Fra le spese facoltative, di cui all'art. 312 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni


§ 2.8.12 - Legge Regionale 29 maggio 1974, n. 25.

Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale o sociale.

(B.U. 24 giugno 1974, n. 32).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Fra le spese facoltative, di cui all'art. 312 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, vengono comprese anche quelle a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale, rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività comunale o provinciale, ancorché siano indirizzate altrove.

     La valutazione delle iniziative, agli effetti del precedente comma, è rimessa all'apprezzamento dell'organo deliberante dell'Ente.

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1, viene autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni [2].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, viene istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV - il capitolo 105 con la seguente denominazione: «Contributi e sussidi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale» e con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 127 iscritto nel predetto stato di previsione della spesa.

     Il suddetto onere di lire 5 milioni fa carico al precitato capitolo 105.

 

 


[1] Norma integrativa del punto 6) dell'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1965, n. 23. Vedi anche l'art. 52 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[2] Vedi anche l'articolo unico della L.R. 21 giugno 1975, n. 39.