§ 2.8.14 - Legge Regionale 21 giugno 1975, n. 39.
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25: «Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:21/06/1975
Numero:39


Sommario
Art. unico.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25 e per l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale di spese dirette aventi le [...]


§ 2.8.14 - Legge Regionale 21 giugno 1975, n. 39.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25: «Erogazione di spese per iniziative di particolare valore morale e sociale».

(B.U. 23 giugno 1975, n. 42).

 

Art. unico.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1974, n. 25 e per l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale di spese dirette aventi le finalità indicate nel predetto articolo, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 10 milioni.

     A tale scopo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Categoria IV, viene istituito il capitolo 105 con la denominazione: «Spese e contributi a sostegno di iniziative di particolare valore morale o sociale rispondenti ad un diffuso sentimento della collettività regionale» e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2603 del medesimo stato di previsione.