§ 3.12.27 - Legge Regionale 19 novembre 1990, n. 51.
Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 artigianato
Data:19/11/1990
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. Le disponibilità del fondo rischi, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, possono essere utilizzate per agevolare l'accesso al credito di tutte le [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
Art. 4.      1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è [...]


§ 3.12.27 - Legge Regionale 19 novembre 1990, n. 51.

Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.

(B.U. 20 novembre 1990, n. 137).

 

Art. 1.

     1. Le disponibilità del fondo rischi, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, possono essere utilizzate per agevolare l'accesso al credito di tutte le cooperative aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia e regolarmente iscritte al Registro regionale delle cooperative, con esclusione di quelle edilizie [1], che ottengano l'associazione al Consorzio previsto dal medesimo articolo 9 a seguito di una modifica dello Statuto sociale deliberato dal Consorzio medesimo.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     1. Dopo il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     1. Per la concessione di un contributo a favore dei «Fondi rischi» dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400 milioni per l'anno 1990.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 400 milioni.

     3. Al predetto onere di lire 400 milioni, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[3] Vedi nota che precede.