§ 87.6.5 - D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474.
Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:20/11/1992
Numero:474


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Domanda presentata da persona fisica
Art. 3.  Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni
Art. 4.  Domanda di iscrizione nell'elenco allegato
Art. 5.  Domanda presentata da società di revisione
Art. 6.  Presentazione della domanda
Art. 7.  Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro
Art. 8.  Bollo e tassa


§ 87.6.5 - D.P.R. 20 novembre 1992, n. 474.

Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88

(G.U. 9 dicembre 1992, n. 289)

 

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

 

          Art. 2. Domanda presentata da persona fisica

     1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'elenco allegato l'interessato deve indicare il titolo in forza del quale chiede l'iscrizione e deve dichiarare:

     a) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita;

     b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

     c) l'attività esercitata;

     d) il numero di codice fiscale;

     e) se del caso, la qualità di dipendente dello Stato o di un ente pubblico e l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

     f) l'assenza:

     1) di provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     2) di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 21 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) di condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati nei numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo.

     2. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi di cui al comma 1, lett. e), è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

 

          Art. 3. Documenti da allegare alla domanda e ulteriori dichiarazioni

     1. Coloro che, non essendo iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della società o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517. Coloro che hanno già presentato domanda per la nomina a revisore ufficiale dei conti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, e non sono ancora stati nominati possono far riferimento alla documentazione prodotta. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici le funzioni di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, possono essere certificate dall'amministrazione o dall'ente di appartenenza.

     2. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo devono dichiarare nella domanda di essere iscritti, sin dal 29 febbraio 1992, nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, precisando l'ordine o il collegio di appartenenza. Se tale iscrizione manca devono allegare alla domanda un certificato che attesti il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione alla data del 29 febbraio 1992 o successivamente in seguito ad una sessione di esame in corso a tale data.

     3. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del decreto legislativo devono allegare alla domanda copia autenticata del diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato sostitutivo.

     4. Le persone indicate dai commi 2 e 3 devono allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante della società o un certificato della cancelleria del tribunale che attesti la nomina a sindaco effettivo e la durata della carica, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante della società di revisione che attesti lo svolgimento dell'attività di controllo legale dei conti e la durata della stessa.

     5. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), del decreto legislativo devono dimostrare di avere superato, alla data del 29 febbraio 1992, l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando copia della deliberazione, ovvero un certificato della Commissione nazionale per le società e la borsa.

     6. Coloro che chiedono l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e), del decreto legislativo devono dimostrare di avere conseguito, alla data del 29 febbraio 1992, il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, allegando alla domanda copia autentica della deliberazione, ovvero certificato della Commissione per le società e la borsa.

     7. La sottoscrizione del legale rappresentante in calce alla dichiarazione prevista dai commi 1 e 4 deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, fatta eccezione per i rappresentanti legali degli enti pubblici.

 

          Art. 4. Domanda di iscrizione nell'elenco allegato

     1. Coloro che sono iscritti nell'elenco allegato, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, devono allegare alla successiva domanda di iscrizione nel registro i documenti previsti dall'art. 3, commi 1 e 4, dai quali risulti che, per effetto della permanenza nella carica di sindaco ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo, hanno svolto tali funzioni per il periodo indicato dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, o dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo.

 

          Art. 5. Domanda presentata da società di revisione

     1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società di revisione deve dichiarare:

     a) la denominazione o la ragione sociale;

     b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

     c) il numero di codice fiscale;

     d) gli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), per gli amministratori in carica;

     e) l'assenza in capo ai medesimi delle situazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera f);

     f) che la società è autorizzata ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, precisando gli estremi del decreto di autorizzazione e di eventuali decreti di modificazione, ovvero che la società ha presentato l'istanza per l'autorizzazione;

     g) che non sussistano decreti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

     2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

     3. La sottoscrizione in calce alla domanda dev'essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 6. Presentazione della domanda

     1. La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco allegato è presentata con i documenti allegati, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui l'interessato ha il domicilio o la sede. Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data di spedizione.

     2. Le società di revisione indicate nell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo devono inoltre presentare copia della domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Questo trasmette al Ministero di grazia e giustizia l'istanza di autorizzazione e gli atti ad essa allegati, attestando la data di presentazione della stessa, ed esprime parere sulla sussistenza, alla data del 29 febbraio 1992, delle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

     3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'art. 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 7. Accertamento dei titoli e iscrizione nel registro

     1. All'accertamento dei titoli per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'elenco allegato provvede la commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

     2. Ultimato l'esame di tutte le domande, la commissione comunica al Ministro di grazia e giustizia i nominativi degli interessati riconosciuti in possesso dei requisiti prescritti.

     3. Il Ministro forma con decreto il registro e l'elenco allegato e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'elenco può essere formato e pubblicato separatamente.

 

          Art. 8. Bollo e tassa

     1. La domanda di iscrizione nel registro o nell'elenco sono redatte in bollo; ad essa è allegata ricevuta del pagamento della tassa di lire quarantamila prevista dall'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, come modificato, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.