§ 87.5.2 - R.D. 10 febbraio 1937, n. 228.
Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle Società commerciali (revisori dei conti).


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.5 organi sociali
Data:10/02/1937
Numero:228


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]
Art. 10.  [10]
Art. 11.  [11]
Art. 12.  [12]
Art. 13.  [13]
Art. 14.  [14]
Art. 15.  [15]
Art. 16.  [16]
Art. 17.  [17]
Art. 18.  [18]
Art. 19.  [19]
Art. 20.  [20]
Art. 21.  [21]
Art. 22.  [22]
Art. 23.  [23]
Art. 24.  [24]


§ 87.5.2 - R.D. 10 febbraio 1937, n. 228.

Norme per l'attuazione del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle Società commerciali (revisori dei conti).

(G.U. 15 marzo 1937, n. 62)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5. [5]

     [Oltre che nelle ipotesi prevedute nell'art. 14, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, la cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti è ordinata, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, nei confronti degli iscritti che siano stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati.

     Nei casi nei quali non ricorra l'applicazione delle sanzioni previste nel comma terzo dello stesso art. 14, possono essere inflitte al revisore dei conti, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su proposta della Commissione centrale, le pene della censura o della sospensione dall'ufficio per abusi o mancanze che egli abbia commesse nell'adempimento dell'ufficio stesso, come per qualunque altro fatto che possa riflettersi sull'integrità della sua figura morale.

     La pena della sospensione non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il relativo provvedimento è notificato al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

     La pena della sospensione inflitta a termini del presente articolo importa la decadenza dalle cariche di sindaco delle quali il colpevole sia investito alla data del provvedimento, nonché da tutti gli altri incarichi che gli siano stati conferiti in dipendenza della sua iscrizione nel ruolo dei revisori dei conti.

     La censura è data per iscritto ed è comunicata al colpevole mediante lettera raccomandata.]

 

          Art. 6. [6]

     [E' sospeso dall'ufficio il revisore dei conti quando sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di cattura ovvero quando sia stato sottoposto a procedimento penale per fatti inerenti al suo ufficio punibili con la reclusione, e sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione.

     Può essere sospeso dall'ufficio il revisore dei conti che trovisi sottoposto a procedimento penale per ogni altro delitto non colposo, quando sia stato emesso contro di lui mandato od ordine di accompagnamento o di comparizione.

     La sospensione è pronunciata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e dura fino a quando non sia stata revocata previo parere della Commissione centrale.

     Durante la sospensione prevista nel presente articolo, e fino a quando questa non sia stata revocata, il revisore dei conti viene temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le norme in vigore per i casi di decadenza.

     I provvedimenti di sospensione e di revoca sono notificati all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

     Alle autorità giudiziarie è fatto obbligo di dare comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia dei procedimenti penali a carico di persone iscritte nel ruolo dei revisori dei conti e dei provvedimenti adottati durante il procedimento, che possano importare la sospensione preveduta nei commi primo e secondo del presente articolo.]

 

          Art. 7. [7]

     [Nei casi di cui all'art. 14, comma terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed all'art. 5, comma secondo, del presente decreto, si fa luogo a procedimento disciplinare davanti alla Commissione centrale su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

     Questi può deferire altresì alla Commissione medesima l'esame dei rapporti pervenutigli nei riguardi dei revisori dei conti, affinché decida preliminarmente se debba farsi luogo a procedimento disciplinare. Nell'ipotesi di decisione affermativa si procede a norma dell'art. 8.]

 

          Art. 8. [8]

     [In tutti i casi in cui abbia luogo il procedimento disciplinare, il presidente della Commissione, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta.

     Almeno quindici giorni prima di tale data, il presidente provvede a farne dare comunicazione all'interessato con la indicazione degli addebiti affinché egli possa produrre, ove lo creda, le sue giustificazioni.

     Nel giorno fissato la Commissione, sentito il relatore, prende le sue deliberazioni. Rassegna poi le proposte al Ministro per le sue decisioni.]

 

          Art. 9. [9]

     [Ai fini della sorveglianza sull'attività dei sindaci, compresi quelli non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, i presidenti dei tribunali ed i procuratori del Re segnalano per via gerarchica al Ministro per la grazia e giustizia tutti quei fatti che possano denotare qualsiasi abuso o mancanza dei sindaci nell'adempimento dei loro doveri.

     Parimenti il Ministero delle finanze e quello delle corporazioni, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e gli altri Enti ai quali sono attribuiti comunque compiti di vigilanza sulle società per azioni, informano il Ministro per la grazia e giustizia dei fatti menzionati nel comma precedente.

     Il Ministro provvede nei modi indicati nell'art. 7.]

 

          Art. 10. [10]

     [Nelle ipotesi di procedimento disciplinare a carico di sindaci non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, la Commissione propone se e per quale durata sia da inibirsi l'esercizio dell'ufficio di sindaco, e rimette gli atti al Ministro per le decisioni definitive.

     L'inibizione può essere inflitta per una durata non inferiore a tre mesi né superiore a due anni, ed il relativo provvedimento è notificato all'interessato per mezzo di ufficiale giudiziario.

     Durante il periodo dell'inibizione il sindaco è sostituito secondo le norme dell'art. 183, comma quarto, del Codice di commercio, salva la facoltà della surrogazione a norma dell'art. 3, comma secondo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.]

 

          Art. 11. [11]

     [Non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare a termine del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, e del presente regio decreto nei casi in cui, essendosi proceduto penalmente per il medesimo fatto, sia stato dichiarato, con sentenza irrevocabile, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.]

 

          Art. 12. [12]

     [Salvo il disposto dell'art. 1, comma primo, la Commissione centrale può essere convocata in ogni tempo dal presidente, ad iniziativa dello stesso presidente o per disposizione del Ministro per la grazia e giustizia.]

 

          Art. 13. [13]

     [Per la validità delle adunanze della Commissione centrale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, non compreso il presidente.

     La Commissione delibera a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

     Nell'ipotesi di assenza o d'impedimento il presidente è sostituito dal direttore generale per gli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o dal suo delegato, il quale deve essere di grado non inferiore al quinto.

     La Commissione è assistita da un ufficio di segreteria, a cui sono addetti, nel numero strettamente necessario, magistrati e funzionari di cancelleria, nominati dal Ministro per la grazia e giustizia.]

 

          Art. 14. [14]

     [Ai componenti della Commissione centrale che non appartengano alle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari del grado sesto, un gettone di presenza di L. 50 per ogni giorno di adunanza. A coloro che siano funzionari dello Stato, oltre le eventuali indennità di viaggio e di soggiorno corrispondenti al grado, è assegnato un gettone di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.

     Al direttore generale degli Affari civili ed al segretario della Commissione, in luogo del gettone di presenza verranno corrisposti premi di operosità e di rendimento in misura che non potrà superare quella del gettone stabilito per i funzionari dello Stato.

     I gettoni di presenza sono assoggettati alle riduzioni del 12%, previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 1561.]

 

          Art. 15. [15]

     [Gli aspiranti alla nomina a revisore dei conti debbono corrispondere all'Erario la somma di lire trecento, che deve essere versata, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un Ufficio postale al conto corrente della competente Tesoreria provinciale.]

 

          Art. 16. [16]

     [Le società per azioni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero di grazia e giustizia un estratto del verbale delle assemblee contenente le deliberazioni concernenti le nomine dei sindaci entro il termine di quindici giorni dal provvedimento di omologazione.

     Le stesse società debbono inoltre, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicare al Ministero predetto l'elenco dei sindaci attualmente in carica.

     Il Ministero di grazia e giustizia dà comunicazione alle società per azioni dei provvedimenti adottati nei confronti dei rispettivi sindaci, anche se non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.]

 

          Art. 17. [17]

     [A cura del Ministero di grazia e giustizia è data comunicazione ai Consigli provinciali dell'economia corporativa di tutte le iscrizioni, cancellazioni ed in genere di tutte le variazioni che avvengano nel ruolo dei revisori dei conti nonché di qualsiasi provvedimento che sia adottato in confronto degli iscritti.

     Parimenti sono comunicati ai Consigli provinciali dell'economia corporativa i provvedimenti adottati nei riguardi dei sindaci non iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

     Le comunicazioni prevedute nei commi precedenti sono fatte anche ai presidenti dei tribunali, ai procuratori del Re ed alle Associazioni sindacali di categoria.]

 

          Art. 18. [18]

     [Gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti sono obbligati al pagamento di un contributo annuo che è determinato con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, in ragione di una percentuale degli assegni che a ciascuno siano attribuiti per l'esercizio delle funzioni di sindaco di società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni.

     La percentuale è stabilita in relazione all'ammontare delle spese necessarie per quanto occorra ai servizi di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente regio decreto. Essa può essere variata con successivi decreti Reali, su proposta dello stesso Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

     Gli iscritti nel ruolo sono responsabili solidalmente con le società per il pagamento del contributo, e, in caso di inadempienza, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

     L'ammontare del contributo a carico di ciascun iscritto sarà trattenuto, a cura delle società, sugli assegni dovuti al sindaco e sarà versato, secondo le istruzioni che verranno date dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, con imputazione ad un apposito capitolo del bilancio di entrata, in una Regia tesoreria provinciale o in un ufficio postale al conto corrente della competente Tesoreria provinciale.]

 

          Art. 19. [19]

     [Agli effetti della determinazione del contributo di cui all'art. 18, le società per azioni con capitale non inferiore a cinque milioni di lire debbono comunicare al Ministero di grazia e giustizia, non oltre quindici giorni dalla data dell'atto o del provvedimento indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, un estratto dello stesso atto o provvedimento nella parte concernente la determinazione dell'assegno annuale per ciascun sindaco.

     Qualora l'assegno sia stato stabilito dal presidente del tribunale, questi deve darne comunicazione al Ministero entro dieci giorni dal provvedimento.]

 

          Art. 20. [20]

     [Nelle società per azioni, che, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, debbono avere non meno di due sindaci effettivi iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, quando, per morte, rinunzia o decadenza, venga a mancare al sindaco revisore dei conti che non sia presidente del collegio sindacale, la nomina del successore potrà essere fatta nella prossima assemblea generale, continuando nel frattempo il collegio medesimo ad esercitare le sue funzioni, completato secondo la norma dell'art. 183, comma quarto, del Codice di commercio.

     Il successore nominato dall'assemblea rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso, con lo stesso trattamento che era stabilito per il predecessore.]

 

          Art. 21. [21]

     [Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia potranno, con decreto del Ministro per le finanze, stanziarsi annualmente in due appositi distinti capitoli, in limiti non eccedenti i versamenti effettuati per il conseguimento della nomina a revisore dei conti e per i contributi annui preveduti nell'art. 18, le somme necessarie rispettivamente per le spese dei servizi relativi, di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, ed al presente decreto e per quelle dei premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi.]

 

          Art. 22. [22]

     [Le società con capitale non inferiore a cinque milioni debbono provvedere alla nomina dei sindaci da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, in conformità all'art. 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, non oltre la prima assemblea ordinaria successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno delle nomine dei revisori dei conti avvenute a seguito della prima sessione ordinaria di cui all'art. 23.]

 

          Art. 23. [23]

     [Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilito il termine per la prima riunione della Commissione centrale in sessione ordinaria, anche in deroga al disposto dell'art. 1, comma primo, del presente decreto.]

 

          Art. 24. [24]

     [Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.]


[1]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[12]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[14]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[15]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[16]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[17]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[18]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[20]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[21]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[22]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[23]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, dalla data della prima pubblicazione del registro dei revisori contabili.