§ 3.16.128 - L.R. 12 aprile 2017, n. 7.
Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:12/04/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Interventi ammissibili a contributo)
Art. 3.  (Destinatari degli interventi e beneficiari del contributo)
Art. 4.  (Disposizioni procedurali)
Art. 5.  (Regime di aiuto)
Art. 6.  (Interventi ammissibili a contributo)
Art. 7.  (Beneficiari del contributo)
Art. 8.  (Ammontare del contributo)
Art. 9.  (Regime di aiuto de minimis)
Art. 10.  (Cumulabilità del contributo)
Art. 11.  (Disposizioni procedurali)
Art. 12.  (Disposizioni di prima applicazione)
Art. 13.  (Misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)
Art. 14.  (Sostegno all'attuazione dell'assegno di ricollocazione e di analoghe misure regionali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)
Art. 15.  (Clausola valutativa)
Art. 16.  (Norme finanziarie)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.128 - L.R. 12 aprile 2017, n. 7. [1]

Disposizioni per il sostegno all’occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

(B.U. 12 aprile 2017, n. 15 - S.O. 14 aprile 2017, n. 13)

 

CAPO I

CONTRIBUTO PER L'OCCUPABILITÀ DEI GIOVANI

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione, nonché interventi straordinari di sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione intende perseguire le seguenti finalità:

a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;

b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;

c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione dei giovani alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;

d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgano i giovani;

e) favorire condizioni occupazionali stabili per i prestatori di lavoro accessorio.

 

     Art. 2. (Interventi ammissibili a contributo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.

2. La Regione finanzia gli interventi di cui al comma 1 mediante risorse proprie e del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo sulla base della programmazione degli interventi definita nel documento di Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO, del periodo di riferimento.

 

     Art. 3. (Destinatari degli interventi e beneficiari del contributo)

1. Sono soggetti destinatari degli interventi di cui all'articolo 2, i giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in regione, che nei dodici mesi precedenti all'intervento non hanno svolto attività di lavoro subordinato per più di trenta giorni complessivi e non hanno usufruito di percorsi formativi finalizzati al rilascio di un titolo di studio [2].

2. I soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, i soggetti del terzo settore e gli enti locali che operano in rete, aventi a capofila o un ente di formazione o un soggetto del terzo settore. Possono partecipare alla rete anche le imprese che operano in collaborazione con i soggetti della rete sopraindicati.

3. Ai fini della individuazione dei soggetti del Terzo settore aventi titolo a concorrere alla costituzione delle reti di cui al comma 2, valgono le disposizioni della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

 

     Art. 4. (Disposizioni procedurali)

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, sono individuati tramite apposito Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, nel quale vengono definiti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le rispettive garanzie fideiussorie.

2. Per la gestione e la rendicontazione degli interventi trovano applicazione le regole che disciplinano la gestione del Fondo Sociale Europeo.

 

     Art. 5. (Regime di aiuto)

1. Gli interventi sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

 

CAPO II

CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO DI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO

 

     Art. 6. (Interventi ammissibili a contributo)

1. Al fine di favorire l'accesso da parte dei prestatori di lavoro accessorio, a condizioni occupazionali stabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per assunzioni, effettuate nel 2017 sul territorio regionale, con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di cui al Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), di durata non inferiore a sei mesi, di soggetti che nel 2016 abbiano percepito da un singolo committente almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo 81/2015 .

 

     Art. 7. (Beneficiari del contributo)

1. Sono beneficiari del contributo di cui all'articolo 6 i seguenti soggetti, che abbiano corrisposto nel 2016 almeno 1.000 euro a titolo di compenso per prestazioni di lavoro accessorio di cui al Capo VI del decreto legislativo 81/2015 al soggetto che intendono assumere:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

 

     Art. 8. (Ammontare del contributo)

1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 6 è pari:

a) a 1.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

b) a 2.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi, in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

c) a 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato in relazione alla quale possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale;

d) a 6.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato in relazione alla quale non possano trovare applicazione contributi, incentivi ovvero agevolazioni contributive previsti dalla vigente normativa nazionale.

 

     Art. 9. (Regime di aiuto de minimis)

1. Il contributo di cui all'articolo 6 è concesso a titolo di aiuto de minimis, nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei.

 

     Art. 10. (Cumulabilità del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 6 non è cumulabile con i contributi previsti dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

 

     Art. 11. (Disposizioni procedurali)

1. Le istanze di contributo di cui all'articolo 6 sono presentate, a pena di inammissibilità, anteriormente all'assunzione.

2. I termini per la presentazione delle istanze di contributo di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge in materia di regime di aiuto de minimis, di requisiti per la concessione del contributo, di modalità di presentazione della domanda di contributo e di modalità di istruzione del procedimento contributivo trova applicazione quanto previsto dalla regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005, in quanto compatibile.

 

     Art. 12. (Disposizioni di prima applicazione)

1. Le istanze di contributo di cui all'articolo 6 relative ad assunzioni effettuate dall'1 gennaio 2017 fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

 

CAPO III

MISURE SPERIMENTALI DI ACCOMPAGNAMENTO INTENSIVO ALLA RICOLLOCAZIONE

 

     Art. 13. (Misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)

1. L'Amministrazione regionale promuove, in via sperimentale, una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).

2. La misura di cui al comma 1 è realizzata in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

3. I soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura di cui al comma 1 sono individuati con regolamento regionale, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, sulla base dell'analisi del mercato del lavoro regionale effettuata dall'Area Agenzia regionale per il lavoro.

4. La misura di cui al comma 1 può essere sostenuta, oltre che a valere su risorse regionali, anche a valere su parte delle risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), una volta rese effettivamente disponibili tali ultime risorse per l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 14. (Sostegno all'attuazione dell'assegno di ricollocazione e di analoghe misure regionali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire il buon esito della sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, e di promuovere la realizzazione in via sperimentale di analoghe misure regionali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione a favore di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i beneficiari della misura nazionale, è autorizzata a sostenere i seguenti interventi:

a) il potenziamento dei Centri per l'impiego con personale dedicato ai servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione;

b) il potenziamento dei sistemi informativi, in uso ai Centri per l'impiego, attraverso i quali avvengono l'accesso e la gestione dei servizi di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. Le modalità attuative degli interventi di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

 

CAPO IV

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 15. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di sostegno all'occupabilità dei giovani, all'assunzione di prestatori di lavoro accessorio e all'assunzione dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni delle misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sullo stato di attuazione della legge, fornendo in particolare le seguenti informazioni:

a) contenuti dell'avviso relativo ai contributi per gli interventi formativi di cui al capo I della presente legge, domande presentate e interventi ammessi a finanziamento;

b) numero dei beneficiari del contributo per il sostegno alle assunzioni di cui al capo II della presente legge, distinti per tipologie di assunzione e risorse impiegate;

c) risultati occupazionali raggiunti all'esito dell'attuazione delle misure di cui al capo III della presente legge.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che dia conto dell'andamento degli interventi formativi di cui al capo I, in termini di numero di interventi portati a compimento e loro contenuti, soggetti attuatori coinvolti, risorse impiegate e condizione lavorativa dei giovani che hanno beneficiato dell'intervento a un anno dalla sua conclusione.

4. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

 

CAPO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 16. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come di seguito indicato:

a) per 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) e sul Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

5. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo come di seguito indicato:

a) per 100.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;

b) per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.