§ 2.2.13 - Legge Regionale 20 gennaio 1971, n. 2.
Provvidenze a favore del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:20/01/1971
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili nonchè a [...]
Art. 2.      Alla costruzione delle case si provvede con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione delle opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici.
Art. 3.      Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.
Art. 4. 


§ 2.2.13 - Legge Regionale 20 gennaio 1971, n. 2. [1]

Provvidenze a favore del personale regionale.

(B.U. 28 gennaio 1971, n. 4).

 

CAPO I

Norme per la costruzione, l'acquisto e l'amministrazione di case di tipo

economico e popolare, da concedere in locazione ai dipendenti regionali

 

Art. 1.

     Allo scopo di fornire ai dipendenti regionali alloggi in locazione a condizioni favorevoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni ed a renderli edificabili nonchè a costruire od acquistare case di abitazione le cui caratteristiche siano contenute entro il limite delle previsioni richiamate nell'art. 4, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27 [2].

 

     Art. 2.

     Alla costruzione delle case si provvede con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione delle opere dipendenti dall'Assessorato dei lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     Gli alloggi costruiti od acquistati sono concessi in locazione ai dipendenti regionali in attività di servizio.

     Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà stabilito in quali casi ed a quali condizioni la concessione potrà essere disposta o rinnovata a favore di dipendenti regionali in posizione di quiescenza od a favore del coniuge superstite o di orfani di un dipendente regionale.

     Con lo stesso regolamento saranno pure fissati i criteri da osservarsi nella concessione degli alloggi e quelli relativi alla determinazione dei canoni.

 

     Art. 4. [2]

     [Alla concessione degli alloggi provvede una Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta come segue:

     a) dall'Assessore regionale alle finanze - in veste di Presidente;

     b) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;

     c) dal Segretario generale del Consiglio regionale;

     d) dal Direttore regionale dei servizi amministrativi dell'Assessorato alle finanze;

     e) da un funzionario della Direzione regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici;

     f) da un rappresentante del personale, per ciascuna carriera, designato fra i dipendenti della Regione dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

     Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario direttivo del servizio del demanio e del patrimonio dell'Assessorato alle finanze.]

 

CAPO II

Istituzione di un Fondo per anticipazioni e piccoli prestiti

 

     (Omissis) [3].


[1] Legge abrogata ai sensi dell'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53. Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 38 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 la suddetta abrogazione non s'intende riferita alle disposizioni di cui al Capo I che vengono pertanto reinserite.

[2] Vedi anche l'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.

[2] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 26 genaio 2004, n. 1.

[3] Parte abrogata ai sensi dell'art. 217 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.